IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, che abroga i
Regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
VISTI
gli artt. 29 “Programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive
da tavola”, 152 “Organizzazioni di produttori”, 153 “Statuto delle organizzazioni
di produttori” e 154 “Riconoscimento delle organizzazioni di produttori” del
succitato regolamento;
CONSIDERATO
che l’art. 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede il finanziamento UE di
programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi dell’articolo 152 del medesimo Regolamento;
VISTO
il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne i programmi di sostegno dell’olio di oliva e
delle olive da tavola;
CONSIDERATO
che l’art. 7 “Selezione e approvazione dei programmi di attività” del suddetto
regolamento, in particolare il comma 2, prevede che “Ciascuna organizzazione
beneficiaria riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 può
presentare, entro una data stabilità dallo Stato membro e comunque entro il 15
febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di
attività.”;
VISTO
il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno
2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di sostegno dell’olio di
oliva e delle olive da tavola;
VISTO
il Decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017,
“Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore
dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013”;
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 513 del 26 gennaio 2018 che modifica il succitato
Decreto ministeriale, in particolare i termini di cui al sopra citato DM n.
7143/2017;
VISTO
l’Art. 5, comma 7 del DM n. 7143 del 12 dicembre 2017 che recita: “Ai fini
della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni
beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente l’inizio di ciascun periodo triennale.”;
ATTESO
che la L.A.R.O. Soc. Coop. Agr.
a r.l. ha provveduto
all’aggiornamento della propria base associativa, attraverso il sistema
AGEA-SIAN;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, recante “Nuove
disposizioni nazionali in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori
del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”;
CONSIDERATO
che con il citato DM n.617 del 13/02/2018 sono diventati applicabili i nuovi
requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola;
VISTA
la Determina Dirigenziale n. DPD27/22 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato
concesso alla L.A.R.O. Soc. Coop. Agr.
a r.l., con sede legale in Francavilla
al Mare (CH), il riconoscimento di cui all’art.2 comma 1 del D.M. n. 86483 del
24 novembre 2014;
VISTO
l’Art. 13 “Disposizioni finali e transitorie”, commi 1, 2 e 3 del D.M. n. 617/2018, che
recitano:
“1. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 4, comma 2, almeno il 51% (cinquantunopercento)
della produzione
commercializzata - espressa in valore – direttamente dalla O.P. proviene dalle
superfici olivetate della propria base sociale.
2. Le organizzazioni di produttori del settore
olivicolo riconosciute dallo Stato membro ai sensi del D.M. 24 novembre 2014,
n. 86483 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai
sensi dell’articolo 152 del Regolamento se dimostrano, a decorrere dall’anno di
regime, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività
stabiliti dal presente decreto. Con riferimento all’anno di regime il possesso
dei requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonché la cessione o il
conferimento da parte della propria base sociale della quota – espressa in
volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento,
indicata dall’articolo 4, comma 2, sono dimostrati con le modalità di calcolo
di cui al comma 4 del medesimo articolo.
3. Qualora le O.P. di cui al comma 2 non
dimostrino il raggiungimento, con riferimento all’anno di regime, dei requisiti
di cui al presente Decreto, il riconoscimento ai sensi dell’articolo 152 del
Regolamento è revocato a partire dal 1 aprile 2018.”
PRESO
ATTO che la tempistica di adozione del DM
n.617/2018 ha subìto notevoli ritardi e che il Servizio Promozione delle
Filiere, al fine di poter consentire alle AOP/OP interessate alla presentazione
dei programmi operativi per il triennio 2018-2021, con scadenza 15 febbraio
2018, ha proceduto all’effettuazione dei controlli per l’accertamento del
mantenimento requisiti da parte delle Organizzazioni di Produttori del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute dalla Regione Abruzzo,
secondo i nuovi requisiti diventati applicabili a seguito del DM n. 617/18,
sulla base dei dati forniti da AGEA-SIAN e MiPAAF
nonché delle dichiarazioni acquisite dalle OP interessate;
VISTA
la Determinazione n. DPD/266 del 1 5.02.2018 con la quale è stato
confermato, in via temporanea, il riconoscimento quale organizzazione di
produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola alla L.A.R.O.
Società Cooperativa Agricola a r.l., con sede legale
in Via Aterno n. 256 – 65125 Pescara (PE), condizionando il medesimo al buon
esito dei controlli per l’accertamento del mantenimento dei requisiti previsti
dal DM n.617 del 13/02/18;
ATTESO
che il Servizio Promozione delle Filiere ha provveduto ad effettuare i
controlli previsti, acquisendo dalle OP interessate tutta la documentazione necessaria;
VISTO
il Rapporto Informativo (con annessa Check-list di
controllo) relativo alla L.A.R.O. Società Cooperativa Agricola a r.l., redatto dal funzionario istruttore, che allegato alla
presente sotto la lettera “A” forma parte integrante del presente
provvedimento, con il quale si propone di confermare il riconoscimento quale
Organizzazione dei Produttori del settore dell’olio di oliva e oliva da tavola
della L.A.R.O. Società Cooperativa Agricola a r.l.,
ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 152 e del Decreto Ministeriale n.617
del 13/02/2018;
RITENUTO,
per quanto sopra, di riconfermare, in via definitiva, il riconoscimento quale
Organizzazione dei Produttori del settore dell’olio di oliva e oliva da tavola
della L.A.R.O. Società Cooperativa Agricola a r.l.,
ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 152 e 154 nonché del Decreto
Ministeriale n.617 del 13/02/2018;
VISTA
la L.R. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
Per tutto quanto contenuto in premessa:
-
di confermare in via
definitiva il riconoscimento, concesso con Determinazione n. DPD27/22 del 30
gennaio 2015 e Determinazione n. DPD/266 del 15 febbraio 2018, della L.A.R.O. Soc. Coop. Agr. a r.l., con sede legale in Via
Aterno n. 256 – 65125 Pescara (PE) PI 00982670689 CF 00982670689, quale
“Organizzazione di produttori del settore dell’olio di oliva e olive da
tavola”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 nonché del Decreto
Ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018;
-
di dare atto che il
mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli
obblighi, nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti
dalla normativa comunitaria e nazionale, pena la sospensione o revoca del
riconoscimento stesso;
-
di trasmettere il presente
provvedimento al Mi.P.A.A.F. – Ufficio PQAI II –
Sviluppo imprese e cooperazione, all’Ufficio PIUE V – Ortofrutta e olio di
oliva, all’AGEA – Ufficio Domanda Unica e OCM e alla L.A.R.O. Soc. Coop. Agr. a r.l. con sede in Pescara (PE);
-
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e, a meri fini notiziali, sul BURAT nonché
nella sezione del sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”,
dando atto che la medesima è stata effettuata in pari data, ai sensi del
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita del presente atto.
Allegato
A.
Rapporto Informativo (con annessa Check-list di controllo) composto di n. 6 facciate
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Fanti