IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di
prorogare con il presente provvedimento, al 30/09/2018 i termini fissati
dalla D.D. n. DPC026/248 del 31.10.2017, relativi al deposito temporaneo nelle
vasche di contenimento poste sulla banchina di levante dei sedimenti marini
dragati, al fine di concludere le operazioni di caratterizzazione dei sedimenti
marini da parte di ARTA Abruzzo;
2. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei
casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;
3. di
riservarsi l’emanazione di successivi provvedimenti al fine di delineare il
cronoprogramma delle operazioni riferite alla destinazione finale dei sedimenti
marini, ai sensi delle normative vigenti, in relazione ai risultati della caratterizzazione
degli stessi da parte di ARTA Abruzzo;
4. di
fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
5. di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
(TUEL);
6. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale che viene notificato
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna -
Sede Coordinata di L’Aquila;
7. di
disporre l’invio del presente provvedimento alla Direzione Marittima di
Pescara, al Servizio OO.MM. della Regione Abruzzo,
all’ARTA Abruzzo - Direzione centrale, al Comune di Pescara ed alla ASL di
Pescara;
8. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini