IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
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D.Lgs. 387/03,
concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
·
al comma 3 sottopone ad
Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli impianti stessi,
·
allo stesso comma 3 stabilisce che
l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico,
·
al comma 1 dichiara di pubblica
utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai
sensi del comma 3 del medesimo decreto,
·
al comma 4 dispone che
l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione del procedimento
unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei tempi previsti dall'articolo
26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale,
·
al comma 7 sottolinea la
compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la
destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi.
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il DPR 327/01 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina
l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
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il D.M. 10 settembre 2010 detta
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”;
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il D.Lgs.
28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5
fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le
sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
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la L.R. 9 agosto 2006 n. 27
“Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza
della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui
all'art.12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.
387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti
alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs.387/03;
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la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007
avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente
“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”,
·
ha individuato quale Autorità
Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico,
Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA”,
·
ha istituito lo Sportello Regionale
per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
·
ha approvato l’Allegato A contenente
i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
·
ha adottato la modulistica di
riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03 di cui all’Allegato B;
VISTA la Determinazione
DA13/227 del 18/08/2014 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica
n.207/2014, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
in favore della Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
(F.E.R.A. S.r.l.) con sede legale in Milano Piazza Cavour n.7, per la
costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) in località
Monte Civita, con connessione elettrica nel Comune di Villa Santa Maria (CH).
DATO ATTO che la Società
F.E.R.A. S.r.l. con nota del 15/03/2018, acclarata al prot.0076312/18 del
16/03/2018 dello scrivente Servizio Regionale, ha comunicato la rinuncia al
progetto in oggetto e chiede la chiusura del procedimento di AU in essere,
oltre allo svincolo della polizza fidejussoria
n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa.
VISTO l’art.4 della
stessa Autorizzazione nel quale viene stabilito che “L’inizio dei lavori per la
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso
deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data
del presente provvedimento” e che l’art.8 stabilisce che “La presente
Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto
salvo richiesta di proroga”.
RISCONTRATO che i lavori
inerenti la realizzazione dell’impianto eolico autorizzato di che trattasi non
sono mai stati avviati, come certificato anche dal Comune di Montazzoli (CH)
con nota prot.1483 del 26/03/2018, acclarata al prot.
0088129/18 del 26/03/2018 del Servizio Regionale competente.
DETERMINATO nel 18/08/2015 il
termine ultimo per l’inizio dei lavori relativi all’impianto eolico autorizzato
con l’A.U. n.207/2014 (un anno dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, come
previsto dall’art.4 della stessa autorizzazione).
RISCONTRATO per quanto sopra,
che i lavori di cui all’Autorizzazione Unica n.207/2014 NON sono più
realizzabili anche per decadenza dei termini per l’avvio dei lavori.
RITENUTO potersi accogliere
la richiesta della Società F.E.R.A. S.r.l. di rinuncia al progetto in oggetto e
chiede la chiusura del procedimento di AU in essere, oltre allo svincolo della
polizza fidejussoria n.27683/1 del 1/07/2013
stipulata a garanzia della procedura espropriativa
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento.
DETERMINA
Per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
1. di
prendere atto ed accogliere la richiesta della Società Fabbrica Energie
Rinnovabili Alternative S.r.l. - F.E.R.A. S.r.l. di cui alla nota del
15/03/2018, acclarata al prot.0076312/18 del 16/03/2018 dello scrivente
Servizio Regionale, con la quale la Società ha comunicato la rinuncia al
progetto in oggetto e richiesto la chiusura del procedimento di AU in essere,
oltre allo svincolo della polizza fidejussoria
n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa;
2. di
precisare che i lavori di cui all’Autorizzazione Unica n.207/2014 NON sono
più realizzabili per decadenza dei termini per l’avvio dei lavori, pertanto
l’Autorizzazione Unica in argomento è da considerare decaduta e priva di ogni
efficacia e validità;
3. di
autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria
n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa,
ormai non più efficace;
4. di
notificare il presente atto al Proponente e trasmetterne copia ai soggetti
coinvolti nel procedimento autorizzativo;
5. di
trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente che l'ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di
ricorrere o per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Abruzzo o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini
rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco