Autorizzazione Unica n.207/2014 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art.12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) in località Monte Civita, con connessione elettrica nel Comune di Villa Santa Maria (CH) – Società autorizzata: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (F.E.R.A. S.r.l.) – Decadenza Autorizzazione Unica n.207/2014 per rinuncia del beneficiario e svicolo polizza fidejussoria espropri.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:

-            D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:

·             al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

·             allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

·             al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

·             al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale,

·             al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi.

-            il DPR 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

-            il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

-            il D.Lgs. 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;

-            la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/03;

-            la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,

·             ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

·             ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

·             ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

·             ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

 

VISTA la Determinazione DA13/227 del 18/08/2014 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica n.207/2014, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, in favore della Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (F.E.R.A. S.r.l.) con sede legale in Milano Piazza Cavour n.7, per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Montazzoli (CH) in località Monte Civita, con connessione elettrica nel Comune di Villa Santa Maria (CH).

 

DATO ATTO che la Società F.E.R.A. S.r.l. con nota del 15/03/2018, acclarata al prot.0076312/18 del 16/03/2018 dello scrivente Servizio Regionale, ha comunicato la rinuncia al progetto in oggetto e chiede la chiusura del procedimento di AU in essere, oltre allo svincolo della polizza fidejussoria n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa.

 

VISTO l’art.4 della stessa Autorizzazione nel quale viene stabilito che “L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento” e che l’art.8 stabilisce che “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga”.

 

RISCONTRATO che i lavori inerenti la realizzazione dell’impianto eolico autorizzato di che trattasi non sono mai stati avviati, come certificato anche dal Comune di Montazzoli (CH) con nota prot.1483 del 26/03/2018, acclarata al prot. 0088129/18 del 26/03/2018 del Servizio Regionale competente.

 

DETERMINATO nel 18/08/2015 il termine ultimo per l’inizio dei lavori relativi all’impianto eolico autorizzato con l’A.U. n.207/2014 (un anno dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, come previsto dall’art.4 della stessa autorizzazione).

 

RISCONTRATO per quanto sopra, che i lavori di cui all’Autorizzazione Unica n.207/2014 NON sono più realizzabili anche per decadenza dei termini per l’avvio dei lavori.

 

RITENUTO potersi accogliere la richiesta della Società F.E.R.A. S.r.l. di rinuncia al progetto in oggetto e chiede la chiusura del procedimento di AU in essere, oltre allo svincolo della polizza fidejussoria n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa

 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

 

1.      di prendere atto ed accogliere la richiesta della Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. - F.E.R.A. S.r.l. di cui alla nota del 15/03/2018, acclarata al prot.0076312/18 del 16/03/2018 dello scrivente Servizio Regionale, con la quale la Società ha comunicato la rinuncia al progetto in oggetto e richiesto la chiusura del procedimento di AU in essere, oltre allo svincolo della polizza fidejussoria n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa;

2.      di precisare che i lavori di cui all’Autorizzazione Unica n.207/2014 NON sono più realizzabili per decadenza dei termini per l’avvio dei lavori, pertanto l’Autorizzazione Unica in argomento è da considerare decaduta e priva di ogni efficacia e validità;

3.      di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n.27683/1 del 1/07/2013 stipulata a garanzia della procedura espropriativa, ormai non più efficace;

4.      di notificare il presente atto al Proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

5.      di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che l'ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco