Approvazione del progetto relativo a: “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Piano della Stazza nel Comune di Manoppello” ai sensi della L.R. 31/2010 e contestuale Autorizzazione provvisoria allo scarico dell’impianto durante l’effettuazione dei lavori ai sensi della L.R. n. 36/2015 e D.G.R. 468/2016.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 31/2010, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n.0006739/2018 del 16/02/2018 acquisita al protocollo regionale con n. 47504/18 del 16/02/2018, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3), il progetto relativo “all’Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Piano della Stazza nel Comune di Manoppello”;

3.      di precisare che come stabilito nel parere ARTA richiamato al punto 1, la documentazione attestante l’ottenimento dei nullaosta/autorizzazioni relativi ai vincoli indicati in premessa, deve essere trasmessa alla Regione Abruzzo e all’ARTA, a divenire parte integrante del presente provvedimento di approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come previsto al punto 1.2 del documento Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013;

2.      di stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del progetto ha una durata di tre anni dal suo rilascio;

3.      di autorizzare ai sensi della L.R. 36/2015 e della D.G.R. 468/2016 e sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n.0006739/2018 del 16/02/2018 acquisita al protocollo regionale con n. 47504/18 del 16/02/2018, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3), lo scarico provvisorio dell’impianto di depurazione sito in loc. Piano della Stazza nel Comune di Manoppello, durante l’effettuazione dei lavori suddetti, alle seguenti condizioni:

-        gli interventi di adeguamento dell’impianto di che trattasi seguano le previsioni tecniche e temporali di cui al parere tecnico dell’ARTA Abruzzo in allegato al presente atto e del cronoprogramma lavori allegato allo stesso parere (Allegato 3),

-        è fatto obbligo al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare in ciascuna fase del cronoprogramma suddetto i limiti indicati dall’ARTA nel suddetto parere (Allegato 3), ovvero:

 


 


 

4.      di stabilire che

-            la durata massima dell’autorizzazione provvisoria è fissata in 210 giorni (7 mesi) dall’avvio dalla Fase 1 alla Fase 10, sulla base del cronoprogramma allegato al parere ARTA sopra richiamato,

-              è concedibile un'unica proroga di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore è tenuto comunque a comunicare preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori,

-              la decorrenza dell’autorizzazione provvisoria avrà inizio dalla data di avvio dei lavori (Fase 1) di cui al cronoprogramma allegato. La comunicazione di avvio lavori dovrà essere inviata dall’ACA SpA, almeno 15 giorni prima dell’avvio stesso, all’ARTA e alla Regione a mezzo PEC;

5.      di stabilire i seguenti obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione:

-        è vietato un aumento anche temporaneo dei valori di emissione dello scarico provvisorio rispetto a quanto riportato nel parere ARTA in Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione,

-        il titolare dello scarico provvisorio non potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE (tabella 1/A dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006,

-        il titolare dello scarico/gestore, ai sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 468/2016, è tenuto all’effettuazione degli autocontrolli sullo scarico in ciascuna fase del cronoprogramma e i relativi certificati analitici devono essere inviati alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque e al Distretto ARTA di Chieti entro i 15 giorni successivi al prelievo,

-        i controlli del rispetto della presente autorizzazione verranno svolti da ARTA nei tempi e nei modi di legge. Gli esiti dei controllo verranno tempestivamente trasmessi alla Regione – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;

6.      di stabilire che dalla data di decorrenza della presente autorizzazione provvisoria, decade la validità dell’autorizzazione allo scarico rilasciata in data 12/07/2016 con Determina Dirigenziale DPC024/148 e che, almeno 90 giorni prima rispetto alla cessazione dell’efficacia della presente autorizzazione provvisoria il titolare dovrà chiedere l’autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo i criteri di cui all’art. 101 dello stesso decreto;

7.      di trasmettere il presente atto all’ACA, all’Ente di Governo dell’Ambito Pescarese, all’ERSI, al Comune di Manoppello, all’ARTA Abruzzo e alla ASL di Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AD INTERIM

Ing. Domenico Longhi

 

 

Segue Allegato