IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e della L.R. 31/2010, sulla base del
parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n.0006739/2018 del 16/02/2018
acquisita al protocollo regionale con n. 47504/18 del 16/02/2018, allegato al
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3),
il progetto relativo “all’Adeguamento e potenziamento dell'impianto di
depurazione sito in loc. Piano della Stazza nel
Comune di Manoppello”;
3. di
precisare che come stabilito nel parere ARTA richiamato al punto 1, la
documentazione attestante l’ottenimento dei nullaosta/autorizzazioni relativi
ai vincoli indicati in premessa, deve essere trasmessa alla Regione Abruzzo e
all’ARTA, a divenire parte integrante del presente provvedimento di
approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come previsto al punto 1.2 del
documento Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di
acque reflue urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013;
2. di
stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane”
approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del progetto ha
una durata di tre anni dal suo rilascio;
3. di
autorizzare ai sensi della L.R. 36/2015 e della D.G.R. 468/2016 e sulla
base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota prot.
n.0006739/2018 del 16/02/2018 acquisita al protocollo regionale con n. 47504/18
del 16/02/2018, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato 3), lo scarico provvisorio dell’impianto di depurazione
sito in loc. Piano della Stazza nel Comune di
Manoppello, durante l’effettuazione dei lavori suddetti, alle seguenti
condizioni:
- gli interventi di adeguamento
dell’impianto di che trattasi seguano le previsioni tecniche e temporali di cui
al parere tecnico dell’ARTA Abruzzo in allegato al presente atto e del
cronoprogramma lavori allegato allo stesso parere (Allegato 3),
- è fatto obbligo al Titolare
dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare in ciascuna fase del
cronoprogramma suddetto i limiti indicati dall’ARTA nel suddetto parere
(Allegato 3), ovvero:
4. di
stabilire che
-
la
durata massima dell’autorizzazione provvisoria è fissata in 210 giorni (7 mesi)
dall’avvio dalla Fase 1 alla Fase 10, sulla base del cronoprogramma allegato al
parere ARTA sopra richiamato,
-
è
concedibile un'unica proroga di non oltre tre mesi, in maniera espressa,
dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o
connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto
Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore
è tenuto comunque a comunicare preventivamente e tempestivamente ogni modifica
al cronoprogramma dei lavori,
-
la
decorrenza dell’autorizzazione provvisoria avrà inizio dalla data di avvio dei
lavori (Fase 1) di cui al cronoprogramma allegato. La comunicazione di avvio
lavori dovrà essere inviata dall’ACA SpA, almeno 15
giorni prima dell’avvio stesso, all’ARTA e alla Regione a mezzo PEC;
5. di
stabilire i seguenti obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione:
- è vietato un aumento anche temporaneo
dei valori di emissione dello scarico provvisorio rispetto a quanto riportato
nel parere ARTA in Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente autorizzazione,
- il titolare dello scarico provvisorio
non potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di
acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un
rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono
comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze
prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE
(tabella 1/A dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.), nonché delle altre sostanze
indicate nella Tabella 1/B dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché
nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs
152/2006,
- il titolare dello scarico/gestore, ai
sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 468/2016, è tenuto all’effettuazione degli autocontrolli
sullo scarico in ciascuna fase del cronoprogramma e i relativi certificati
analitici devono essere inviati alla Regione - Servizio Gestione e Qualità
delle Acque e al Distretto ARTA di Chieti entro i 15 giorni successivi al
prelievo,
- i controlli del rispetto della presente
autorizzazione verranno svolti da ARTA nei tempi e nei modi di legge. Gli esiti
dei controllo verranno tempestivamente trasmessi alla Regione – Servizio
Gestione e Qualità delle Acque;
6. di
stabilire che dalla data di decorrenza della presente autorizzazione
provvisoria, decade la validità dell’autorizzazione allo scarico rilasciata in
data 12/07/2016 con Determina Dirigenziale DPC024/148 e che, almeno 90 giorni
prima rispetto alla cessazione dell’efficacia della presente autorizzazione
provvisoria il titolare dovrà chiedere l’autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo i
criteri di cui all’art. 101 dello stesso decreto;
7. di
trasmettere il presente atto all’ACA, all’Ente di Governo dell’Ambito
Pescarese, all’ERSI, al Comune di Manoppello, all’ARTA Abruzzo e alla ASL di
Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AD
INTERIM
Ing. Domenico Longhi