Legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore della ditta indicata nell’ Allegato A elenco n. 8 rettificato il 20.02.2018.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

 

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

 

VISTA la L.R. n. 25/88;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il D.P.G.R. n.35 del 22/03/2011 con il quale si sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore di n. 89 ditte indicate nell’Allegato “A” elenco n.8 del 29/07/2010, rettificato in data 28/02/2011 e formato da n.8 facciate;

 

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/308 del 22/02/2018 il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha rettificato la Determina Dirigenziale n. DH20/131/Usi Civici del 03/03/2011 allegata al D.P.G.R. sopra richiamato;

 

VISTO l’allegato “A” elenco n. 8 rettificato il 20/02/2018, allegato alla Determinazione Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta Caruso Carmine iscritta al n. d’ordine 38 che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di San Salvo (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

 

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della ditta Caruso Carmine iscritta al n. d’ordine 38, indicata nell’allegato “A” elenco n. 8 rettificato il 20/02/2018 sopra richiamato;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della ditta Caruso Carmine iscritta al n. d’ordine 38, di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 8 rettificato il 20/02/2018;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

 

DECRETA

 

1.      di rettificare parzialmente il D.P.G.R. n.35 del 22/03/2011 legittimando nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore di n. 1 ditta Caruso Carmine iscritta al n. d’ordine 38, indicata nell’allegato “A” elenco n. 8 rettificato il 20/02/2018, formato da n.8 facciate e allegato alla Determinazione Direttoriale DPD/308 del 22/02/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      è fatto obbligo al Comune di San Salvo di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 8 rettificato il 20/02/2018, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi a favore della ditta Caruso Carmine iscritta al n. d’ordine 38;

3.      il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;

4.      è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;

5.      la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;

6.      al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;

7.      di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dal D.P.G.R n° 35 del 22.03.2011;

8.      di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

 

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

 

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato