IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA la necessità di
emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento
alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito
della Regione Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio
marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e
dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
VISTO il D.P.R.
470 in data 08.06.1982 e successive
modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di
balneazione;
VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;
VISTO il D.Lgs. n.
116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE ;
VISTO il Decreto del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla
liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la Legge
05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai
diritti delle persone disabili;
VISTA la Legge
04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime;
VISTE le Circolari
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio
Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate
rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.
VISTO il D.P.R.
616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni
amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
VISTO il D.Lgs.
31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
VISTA la Legge
Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche,
recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
VISTO il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n°
59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
VISTA la L.R.
04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135
recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree
pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114;
VISTO l’atto di
intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti
igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 51 del 03.03.2003;
VISTA la Legge
24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;
VISTE le disposizioni
relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 30,
68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59
e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la
Deliberazione n.33 del 23.01.2004 con la
quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;
VISTO il Piano
Demaniale Marittimo regionale (PDM) approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;
VISTA la Circolare
Direttoriale n. RA/0321636/18 del 18/12/2017”applicazione ed efficacia del
P.D.M.;
VISTI il: Decreto
Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la
L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”.
PRESO ATTO che annualmente
la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva le risultanze
dei campionamenti analitici dell’anno precedente (2016) e dispone gli
adempimenti per l’anno di riferimento (2016) riferiti alle acque di
balneazione; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando
nelle acque marino-costiere quelle non adibite a balneazione e/o quelle vietate
alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
miglioramento per la stagione balneare 2017;le acque classificate “scarse” a
seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette
a misure di gestione per la stagione balneare 2017;le acque non adibite a
balneazione e permanentemente vietate
per l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
PRESO ATTO, inoltre che la
Giunta Regionale, come per le passate stagioni stabilisce che la stagione
balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre
2016, e che i prelievi analitici vengono
effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i
valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle
acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010,
attuativo del D.lgs. n. 116/08;
RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le
acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che
saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri
costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza,
in particolare in relazione agli
obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e
l’informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse
acque di balneazione;
RAVVISATA la necessità di
adottare apposita Ordinanza Balneare per l’anno 2017;
PRESO ATTO dell’Ordinanza
predisposta dall’Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio che forma parte integrante della presente
determinazione (All.1);
SENTITI i Comuni
costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona, l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova e
Vasto , le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito
alla redazione dell’Ordinanza Balneare
2017;
DATO ATTO che, per quanto
non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni
delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano
Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole
Autorità Marittime;
DETERMINA
Per
tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente
riportati e confermati di:
1. di
approvare l’Ordinanza Balneare 2018 come da allegato 1) che forma parte
integrante della presente determinazione.
2. di
dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di provvedere alla pubblicazione
dell’apposita Ordinanza sul Burat e sul sito Web Sezione
“Amministrazione Trasparente” e “Avvisi”
della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Francesco Di Filippo