IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/311 del 22/02/2018 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la
richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Pescocostanzo (AQ);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 3 del 13/04/2017 allegato alla Determinazione Direttoriale sopra
richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Pescocostanzo (AQ), oltre alle 10 annualità
pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della ditta Trozzi
Vittorio indicata nell’allegato “A” elenco n. 3 del 13/04/2017 sopra
richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della
ditta Trozzi Vittorio di cui al più volte citato
allegato “A” elenco n. 3 del 13/04/2017;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché
sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono
legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche
site nel Comune di Pescocostanzo (AQ) a favore di n. 1 ditta, indicata
nell’allegato “A” elenco n. 3 del 13/04/2017, formato da n.1 facciata allegata
alla Determinazione Direttoriale DPD/311 del 22/02/2018, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. è
fatto obbligo al Comune di Pescocostanzo di riscuotere tempestivamente i
canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 3 del 13/04/2017,
nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3. il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che
ne abbiano diritto;
4. è
fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato
in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n.3/98;
5. la
validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente
condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le
somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità
di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. al
Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al
precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7. di
autorizzare il Direttore
del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare
eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali
ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per
intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate
da frazionamenti.
8. di
pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento
della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte
di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso