D.Lgs del 03.04.2006 n.152, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/34 del 20.03.2007 inerente l’esercizio delle attività di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso. Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. Sede Legale: C.da Galliano n. 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE) - P.I. 0185930682 Sede Operativa: C.da Galliano n. 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE) Coordinate geografiche: N. 42° 26’ 04.775” E 13°59’ 00.960”. Operazioni: R13-D15.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di prendere atto, della istanza di rinnovo della determinazione regionale n. DN3/34 del 20.03.2017 inoltrata dalla della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. in data 19.03.2017, corredata della documentazione citata in premessa;

2.      di rinnovare conseguentemente, per effetto di quanto previsto al precedente punto 1), le Operazioni di recupero R13 – Operazioni di Deposito D15, di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relative all’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006 sito nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Gallianon. 6, identificato nel C.T. al Foglio di mappa n. 13 – Particelle  nn.ri. 112,113,247,248,311 e 313 4070 per una superficie complessiva pari a 5147 mq., di cui 4.521 mq. scoperti e la restante parte coperti, alla Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i, di cui alla D.D. n. DN3/34 del 20.03.2017,

3.      di autorizzare la della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. a:

3.1    ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 31/2010 l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

4.      di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal  D.Lgs.  n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data del presente provvedimento;

5.      di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

6.      di richiamare quanto prescritto con nota del Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti del 06.06.2017 prot. n. 4557, e disporre che i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.  e la relativa potenzialità annua e la potenzialità istantanea, sono indicati nella Tabella 1

 


 


   TABELLA 1

CODICI C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n°152/2006

e D.Lgs. n° 205/2010)

DESCRIZIONE RIFIUTO

POTENZIALITA’

ISTANTANEA

VEICOLI

 

POTENZIALITA’ ANNUA

VEICOLI

e ATTIVITA’

PREVISTE DALLA NORMA

16 01 04*

 

 

 

Veicoli fuori uso

 

60 tonn.

 

 

 

600 veicoli/anno

(R13 – D15)

 

 

 

I rifiuti, veicoli fuori uso, conferiti al centro di autodemolizione consisteranno in autovetture, mezzi pesanti, ciclomotori da radiare dal P.R.A. e/o dismettere.

I veicoli potranno essere conferiti direttamente all’impianto dai proprietari degli stessi o dalle Concessionarie e verranno ricevuti dall’impianto con il codice CER 16 01 04*.

A seguito delle attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di rifiuti schematicamente descritte di seguito:

-            rifiuti derivati dalle operazioni di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie al piombo, ecc.);

-            pezzi meccanici/elettrici di pregio da rivendere quali cambi, fari, ecc.;

-            materiali riciclabili quali ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;

-            carcasse e componenti leggeri di carrozzeria.

In generale:

A.      dovranno essere rispettati i settori secondo quanto riportato negli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

B.      La gestione dell’attività dovrà essere disciplinato dal dettato delle normative ambientali attualmente vigenti in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l’obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa.

In particolare:

1.      I veicoli conferiti all’impianto, una volta accertati i requisiti degli stessi (dati identificativi dei mezzi, dati dei proprietari, ecc.) dovranno essere accettati e trascritti sull’apposito Registro previsto dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. Effettuata la “presa in carico” del veicolo, il responsabile del centro rilascerà il “certificato di rottamazione” ai sensi del D.lgs. n. 209/2003, e si darà inizio alle procedure di cancellazione al P.R.A.

La cancellazione del veicolo al P.R.A sarà effettuata entro 30 giorni dalla presa in carico da parte dell’impianto di autodemolizione.

Al P.R.A. dovranno essere consegnate le targhe e i documenti del veicolo, questi emetterà il certificato di avvenuta radiazione che verrà consegnato all’ormai ex proprietario.

Sull’apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, come stabilito dal D.Lgs.285/92, verranno riportati gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna all’ufficio del P.R.A. delle targhe e dei documenti del veicolo.

2.      I veicoli dovranno essere sottoposti al trattamento di bonifica solo dopo la chiusura delle operazioni di cancellazione dal P.R.A. Nel più breve tempo possibile, si dovrà effettuare le operazioni di messa in sicurezza delle vetture, successivamente allo smontaggio. Le attività per la messa in sicurezza dovranno seguire il dettato dell’Allegato 1 al D.Lgs. 209/2003.

3.      Solo successivamente alle operazioni di messa in sicurezza, si dovrà procedere allo smontaggio delle parti meccaniche avendo cura di identificare (etichettatura, numerazione, ecc.) le parti utili da riciclare e separando i materiali pericolosi da avviare allo smaltimento. Tutte le operazioni di trattamento delle vetture dovranno essere eseguite in modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego dei vari componenti ricavati da tale attività.

4.      I veicoli, una volta sottoposti al trattamento di bonifica, dovranno essere sistemati nell’apposita area dedicata;

5.      Come per la messa in sicurezza, anche le operazioni di demolizione dovranno seguire il dettato dell’Allegato 1 al D.Lgs. 209/2003.

6.      Anche l’attività di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno seguire il dettato del D.Lgs. n. 209/2003, Allegato 1.

7.      Tutte le tipologie di rifiuto prodotte a seguito delle attività di bonifica e demolizione, dovranno essere stoccate separatamente per tipologie omogenee e distinte per codice CER. Lo stoccaggio delle varie componenti, ricavate dal trattamento dei veicoli, dovrà essere effettuato in modo da non alterare le caratteristiche degli elementi recuperabili e delle parti di ricambio. Il tutto dovrà essere finalizzato a garantire l’integrità e la perfetta efficienza dei pezzi meccanici ricavati. Tutti i motori, le parti meccaniche e le varie componenti riutilizzabili, dovranno essere stoccate al riparo degli agenti atmosferici. Lo stesso si farà con la componentistica meccanica e con gli elementi della carrozzeria in buono stato e, quindi, commerciabili.  

Anche i pneumatici fuori uso dovranno essere stoccati nelle aree dedicate e al riparo degli agenti atmosferici.

8.      Per l’attività di autodemolizione, dovranno essere utilizzati esclusivamente dei carrelli elevatori, i quali saranno impiegati principalmente per la movimentazione dei veicoli fuori uso prima e dopo la messa in sicurezza all’interno delle diverse aree in cui è suddiviso l'impianto. Il carrello elevatore potrà essere utilizzato anche per le operazioni di movimentazione delle componenti recuperate dall’attività di demolizione e per i rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione.

9.      Lo smaltimento di tutti i rifiuti, sia liquidi che solidi separati tra loro, una volta raggiunto il limite massimo di stoccaggio previsto dalla normativa, dovrà avvenire attraverso Ditte autorizzate e trasportatori iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.

10.    I veicoli potranno essere conferiti direttamente all’impianto dai proprietari degli stessi o dalle   Concessionarie e verranno ricevuti dall’impianto con il codice CER 16 01 04*.

A seguito delle attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di rifiuti schematicamente descritte di seguito:

        rifiuti derivati dalle operazioni di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie al piombo, ecc.);

        pezzi meccanici/elettrici di pregio da rivendere quali cambi, fari, ecc.;

        materiali riciclabili quali ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;

        carcasse e componenti leggeri di carrozzeria.

Inoltre:

11.    La gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente in conformità ai principi generali di cui all’art. 178 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m. ed integrazioni.

12.    Nell’area di conferimento dei mezzi (area accettazione) non è consentito l’accatastamento di veicoli.

13.    Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

14.    L’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato (anche pacchi pressati), non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.

15.    All’interno del settore “isola di bonifica - smontaggio dei veicoli” si dovrà realizzare un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Le sostanze assorbenti utilizzate dovranno essere smaltite come rifiuti.

16.    Parimenti le gestioni (registri, formulari, ecc.) delle due attività siano indipendenti l’una dall’altra.

17.    Nell’esercizio delle attività siano rispettate tutte le disposizioni ed i requisiti previsti dagli allegati al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii..

18.    Venga adottato ogni possibile accorgimento a tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale;

19.    Dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi prevista dall’art. 157, comma 2, del D Lgs.230/1995.

20.    La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.

21.    Dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l’impianto, in merito all’attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell’attività stessa. Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un responsabile tecnico dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all’ARTA scrivente.

22.    I registri dei rifiuti, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di controllo;

23.    Il gestore dell’impianto, in qualunque momento di marcia dell’impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.

24.    Il quantitativo annuo ed istantaneo dei rifiuti non pericolosi e pericolosi da gestire per ogni singola attività presso l’impianto, non dovrà superare l’ammontare dichiarato dalla ditta e citati nella presente relazione.

25.    L’impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale. In particolare, l’organizzazione degli spazi all’interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.

26.    La ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera dell’insediamento.

27.    Dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (con trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le prestazioni dovute), al sistema di drenaggio, ecc.

28.    La dotazione impiantistica dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta.

29.    L’altezza massima dei cumuli di rifiuti non potrà superare i 3 metri per i cumuli e/o contenitori/box, 5 metri per le balle.

30.    I cumuli di stoccaggio dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la netta separazione dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.

31.    La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

32.    Tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.

33.    I rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento rispettando i tempi previsti dall’art. 183 del D.Lgs. n° 152706 e s.m.i.. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l’esigenza di superare i termini previsti dalla norma, dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

34.    I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati unicamente sotto copertura.

35.    Per quanto non specificatamente espresso sulla gestione e sulla organizzazione dell’attività dell’autodemolizione, si rimanda alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii. e se ne obbliga il rispetto.

36.    Relativamente ai rifiuti prodotti dall’attività, gli stessi dovranno essere tecnicamente ed amministrativamente gestiti secondo il dettato della normativa vigente in materia. Dovranno, altresì, essere considerati rifiuti i fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue di processo e dei servizi.

ACQUE DI SCARICO

1.      Canalizzare le acque dei pluviali provenienti dalle superfici coperte (Mq 708) e farle convogliare in apposito scarico separato dotato di pozzetto di ispezione e campionamento prima del convogliamento nel fiume Feltrino. A tal proposito, la ditta dovrà comunicare l’ultimazione dei lavori sia al Sevizio Gestione Rifiuti che al Servizio Gestione Acque di codesta Regione e all’ARTA scrivente.

2.      la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, nonché tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

3.      le griglie di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle stesse.

EMISSIONI

La ditta non produce emissioni in atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Tuttavia, l’obiettivo di minimizzare le forme di mitigazione delle emissioni di polveri durante le fasi di lavoro dovrà essere comunque, perseguito anche attraverso una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti che potrebbero potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione di polveri.

Gli operatori dovranno garantire:

-            spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;

-            transito a velocità dei mezzi molto contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione del  particolato;

-            adeguato utilizzo delle macchine movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale movimentato;

-            pulizia del piazzale.

Un ulteriore intervento di carattere generale e gestionale riguarda la definizione esecutiva del lay-out dell’impianto che pone attenzione nell’ubicare eventuali impianti potenzialmente oggetto di emissioni polverulenti, in aree non immediatamente prossime ai ricettori.

La presenza, infine, di una recinzione perimetrale arborea crea un effetto barriera nei confronti di un’eventuale dispersione di polveri.

Per quanto riguarda le operazioni di deposito dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento del ciclo lavorativo, la Ditta esclude il rilascio di emissioni diffuse, in quanto lo stoccaggio avviene in big-bag/contenitori coperti e i materiali raccolti non presentano particolari caratteristiche di polverosità.

La Ditta tuttavia, dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di rumore).  

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Per la matrice rumore, la ditta dovrà, contestualmente alla variazione delle condizioni attuali circa la distanza dei fabbricati dall’impianto, effettuare un monitoraggio fonometrico (entro 120 della emissione del presente parere) che verifichi l’effettiva rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (L. 447/1995). Tale monitoraggio andrà effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse per la formazione dei pacchi di carrozzeria, ecc.).

A tal proposito, una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà trasmettere le risultanze fonometriche al Distretto scrivente, che provvederà alla valutazione di competenza.

Inoltre, il presente parere è vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del procedimento per il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art. 208, del D.Lgs. n° 209/2003 e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:

-            sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell’attività, l’accesso agli impianti da parte degli Enti di controllo, senza l’obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico;

-            il gestore conservi, per tutta la durata dell’autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell’autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all’autorità competente per aderire all’ autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste;

-            la ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile  possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle acque sotterranee, del terreno, delle emissioni in atmosfera e del rumore;

-            nell’esercizio dell’attività, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell’ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Da una eventuale cessazione dell’attività, la Ditta dovrà provvedere all’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

-            dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l’impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;

-            dovrà essere effettuata un’attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;

-            dovrà essere svolta un’indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo;

-            qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

-            per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d’uso dell’area, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;

-            per quant’altro non specificatamente espresso sulla gestione dell’impianto di autodemolizione con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’ambiente e se ne prescrive il rispetto;

7.      di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.       Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.      In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.       I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

8.      di stabilire, secondo quanto riportato nel parere Arta Distretto Provinciale di Chieti citato in premessa, che l’Azienda provveda, entro il termine di giorni 45 dal ricevimento della presente autorizzazione, all’istallazione di idonea attrezzatura per la sorveglianza radiometrica all’interno dell’impianto, come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 230/95 dandone tempestivamente comunicazione al SGR e alle Amministrazioni competenti per territorio, e indicandone il pozionamento all’interno dell’impianto;

9.      di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

10.    di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.    di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-            deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-            devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-            devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-            deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

12.    di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell’11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell’11.10.2010;

13.    di richiamare la all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

14.    di richiamare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

15.    di richiamare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

16.    di obbligare la Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l., al possesso delle garanzia finanziaria secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo per tutto il periodo dell’autorizzazione;;

17.    di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

18.    di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

19.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

20.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Lanciano (CH), all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara e al Pubblico Registro Automobilistico di Pescara;

21.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

22.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini