IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di
prendere atto, della istanza di rinnovo della determinazione regionale n.
DN3/34 del 20.03.2017 inoltrata dalla della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. in
data 19.03.2017, corredata della documentazione citata in premessa;
2. di
rinnovare conseguentemente, per effetto di quanto previsto al precedente
punto 1), le Operazioni di recupero R13 – Operazioni di Deposito D15, di cui
agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relative
all’esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso
disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006
sito nel Comune di Loreto Aprutino (PE) in C.da Gallianon. 6, identificato nel
C.T. al Foglio di mappa n. 13 – Particelle
nn.ri. 112,113,247,248,311 e 313 4070 per una superficie complessiva
pari a 5147 mq., di cui 4.521 mq. scoperti e la restante parte coperti, alla
Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n°
152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i, di cui alla
D.D. n. DN3/34 del 20.03.2017,
3. di
autorizzare la della Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l. a:
3.1
ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della
L.R. n. 31/2010 l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
4. di
stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione
di cui al precedente punto 4) è concessa per un periodo di anni dieci dalla
data del presente provvedimento;
5. di
precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme
stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su
istanza motivata da parte della Ditta interessata;
6. di
richiamare quanto prescritto con nota del Dipartimento Provinciale
dell’Arta di Chieti del 06.06.2017 prot. n. 4557, e disporre che i codici che
potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per
le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
n. 209/2003 e s.m.i. e la relativa
potenzialità annua e la potenzialità istantanea, sono indicati nella Tabella 1
TABELLA 1
CODICI
C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n°152/2006 e
D.Lgs. n° 205/2010) |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
POTENZIALITA’ ISTANTANEA
VEICOLI
|
POTENZIALITA’
ANNUA VEICOLI
e
ATTIVITA’ PREVISTE
DALLA NORMA |
16
01 04* |
Veicoli
fuori uso |
60
tonn. |
600
veicoli/anno (R13
– D15) |
I rifiuti,
veicoli fuori uso, conferiti al centro di autodemolizione consisteranno in
autovetture, mezzi pesanti, ciclomotori da radiare dal P.R.A. e/o dismettere.
I veicoli
potranno essere conferiti direttamente all’impianto dai proprietari degli
stessi o dalle Concessionarie e verranno ricevuti dall’impianto con il codice
CER 16 01 04*.
A seguito delle
attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di
rifiuti schematicamente descritte di seguito:
-
rifiuti derivati dalle operazioni
di bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie
al piombo, ecc.);
-
pezzi meccanici/elettrici di pregio
da rivendere quali cambi, fari, ecc.;
-
materiali riciclabili quali ferro,
acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;
-
carcasse e componenti leggeri di
carrozzeria.
In generale:
A. dovranno essere rispettati i settori
secondo quanto riportato negli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella
documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito
prescritto.
B. La gestione dell’attività dovrà essere
disciplinato dal dettato delle normative ambientali attualmente vigenti in
materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l’obbligo, per la ditta,
di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa.
In particolare:
1. I veicoli conferiti all’impianto, una
volta accertati i requisiti degli stessi (dati identificativi dei mezzi, dati
dei proprietari, ecc.) dovranno essere accettati e trascritti sull’apposito
Registro previsto dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. Effettuata la “presa in
carico” del veicolo, il responsabile del centro rilascerà il “certificato di
rottamazione” ai sensi del D.lgs. n. 209/2003, e si darà inizio alle procedure
di cancellazione al P.R.A.
La cancellazione
del veicolo al P.R.A sarà effettuata entro 30 giorni dalla presa in carico da
parte dell’impianto di autodemolizione.
Al P.R.A.
dovranno essere consegnate le targhe e i documenti del veicolo, questi emetterà
il certificato di avvenuta radiazione che verrà consegnato all’ormai ex
proprietario.
Sull’apposito
registro di entrata e uscita dei veicoli, come stabilito dal D.Lgs.285/92,
verranno riportati gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna
all’ufficio del P.R.A. delle targhe e dei documenti del veicolo.
2. I veicoli dovranno essere sottoposti al
trattamento di bonifica solo dopo la chiusura delle operazioni di cancellazione
dal P.R.A. Nel più breve tempo possibile, si dovrà effettuare le operazioni di
messa in sicurezza delle vetture, successivamente allo smontaggio. Le attività
per la messa in sicurezza dovranno seguire il dettato dell’Allegato 1 al D.Lgs.
209/2003.
3. Solo successivamente alle operazioni di
messa in sicurezza, si dovrà procedere allo smontaggio delle parti meccaniche
avendo cura di identificare (etichettatura, numerazione, ecc.) le parti utili
da riciclare e separando i materiali pericolosi da avviare allo smaltimento.
Tutte le operazioni di trattamento delle vetture dovranno essere eseguite in
modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego dei vari
componenti ricavati da tale attività.
4. I veicoli, una volta sottoposti al
trattamento di bonifica, dovranno essere sistemati nell’apposita area dedicata;
5. Come per la messa in sicurezza, anche le
operazioni di demolizione dovranno seguire il dettato dell’Allegato 1 al D.Lgs.
209/2003.
6. Anche l’attività di trattamento per la
promozione del riciclaggio dovranno seguire il dettato del D.Lgs. n. 209/2003,
Allegato 1.
7. Tutte le tipologie di rifiuto prodotte a
seguito delle attività di bonifica e demolizione, dovranno essere stoccate
separatamente per tipologie omogenee e distinte per codice CER. Lo stoccaggio
delle varie componenti, ricavate dal trattamento dei veicoli, dovrà essere
effettuato in modo da non alterare le caratteristiche degli elementi
recuperabili e delle parti di ricambio. Il tutto dovrà essere finalizzato a
garantire l’integrità e la perfetta efficienza dei pezzi meccanici ricavati.
Tutti i motori, le parti meccaniche e le varie componenti riutilizzabili,
dovranno essere stoccate al riparo degli agenti atmosferici. Lo stesso si farà
con la componentistica meccanica e con gli elementi della carrozzeria in buono
stato e, quindi, commerciabili.
Anche i
pneumatici fuori uso dovranno essere stoccati nelle aree dedicate e al riparo
degli agenti atmosferici.
8. Per l’attività di autodemolizione,
dovranno essere utilizzati esclusivamente dei carrelli elevatori, i quali
saranno impiegati principalmente per la movimentazione dei veicoli fuori uso
prima e dopo la messa in sicurezza all’interno delle diverse aree in cui è
suddiviso l'impianto. Il carrello elevatore potrà essere utilizzato anche per
le operazioni di movimentazione delle componenti recuperate dall’attività di
demolizione e per i rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione.
9. Lo smaltimento di tutti i rifiuti, sia
liquidi che solidi separati tra loro, una volta raggiunto il limite massimo di
stoccaggio previsto dalla normativa, dovrà avvenire attraverso Ditte
autorizzate e trasportatori iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali.
10. I veicoli potranno essere conferiti
direttamente all’impianto dai proprietari degli stessi o dalle Concessionarie e verranno ricevuti
dall’impianto con il codice CER 16 01 04*.
A seguito delle
attività di bonifica e demolizione, verranno prodotte altre tipologie di
rifiuti schematicamente descritte di seguito:
• rifiuti derivati dalle operazioni di
bonifica (oli, liquidi vari, carburanti, filtri olio e carburanti, batterie al
piombo, ecc.);
• pezzi meccanici/elettrici di pregio da
rivendere quali cambi, fari, ecc.;
• materiali riciclabili quali ferro,
acciaio, alluminio, rame, plastica, vetro, ecc.;
• carcasse e componenti leggeri di
carrozzeria.
Inoltre:
11. La gestione dell’impianto e la manipolazione
dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela
dell’ambiente in conformità ai principi generali di cui all’art. 178 del D.Lgs.
n° 152/06 e s.m. ed integrazioni.
12. Nell’area di conferimento dei mezzi (area
accettazione) non è consentito l’accatastamento di veicoli.
13. Per lo stoccaggio del veicolo messo in
sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione
massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e
valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
14. L’accatastamento delle carcasse già
sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato
completato (anche pacchi pressati), non deve essere superiore ai cinque metri
di altezza.
15. All’interno del settore “isola di bonifica -
smontaggio dei veicoli” si dovrà realizzare un deposito di sostanze da
utilizzare per l’assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale e
per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Le
sostanze assorbenti utilizzate dovranno essere smaltite come rifiuti.
16. Parimenti le gestioni (registri, formulari,
ecc.) delle due attività siano indipendenti l’una dall’altra.
17. Nell’esercizio delle attività siano
rispettate tutte le disposizioni ed i requisiti previsti dagli allegati al
D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii..
18. Venga adottato ogni possibile accorgimento a
tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia
ambientale;
19. Dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica
sui materiali/rottami ferrosi prevista dall’art. 157, comma 2, del D
Lgs.230/1995.
20. La gestione dei rifiuti dovrà essere
effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla
movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.
21. Dovrà essere sempre garantita una adeguata
formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso
l’impianto, in merito all’attività svolta, comprensiva di eventuali
aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa
vigente in materia o delle modalità di conduzione dell’attività stessa.
Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un responsabile tecnico
dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina
dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all’ARTA scrivente.
22. I registri dei rifiuti, dovranno essere
tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di
controllo;
23. Il gestore dell’impianto, in qualunque
momento di marcia dell’impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare
evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei
quantitativi trattati.
24. Il quantitativo annuo ed istantaneo dei
rifiuti non pericolosi e pericolosi da gestire per ogni singola attività presso
l’impianto, non dovrà superare l’ammontare dichiarato dalla ditta e citati
nella presente relazione.
25. L’impianto dovrà essere gestito in maniera
ordinata e razionale. In particolare, l’organizzazione degli spazi all’interno
del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
26. La ditta dovrà effettuare la pulizia
giornaliera dell’insediamento.
27. Dovranno essere mantenute in efficienza le
impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal
deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L’impianto dovrà essere sottoposto
a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento
con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (con
trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida eventualmente
ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le
prestazioni dovute), al sistema di drenaggio, ecc.
28. La dotazione impiantistica dello stoccaggio
dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei
depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta.
29. L’altezza massima dei cumuli di rifiuti non
potrà superare i 3 metri per i cumuli e/o contenitori/box, 5 metri per le
balle.
30. I cumuli di stoccaggio dovranno essere
realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la
loro conformazione dovrà assicurare la netta separazione dei cumuli stessi
evitandone una qualsiasi commistione.
31. La movimentazione e lo stoccaggio dei
rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e
dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
32. Tutti i contenitori destinati allo
stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di
conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a
contatto con il rifiuto contenuto.
33. I rifiuti dovranno essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento rispettando i tempi
previsti dall’art. 183 del D.Lgs. n° 152706 e s.m.i.. Nel caso in cui, per
ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l’esigenza di superare i termini
previsti dalla norma, dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga al
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, corredando la richiesta con
una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche
del rifiuto, nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello
stoccaggio. In ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente verificato lo stato di
usura dei contenitori.
34. I rifiuti pericolosi dovranno essere
stoccati unicamente sotto copertura.
35. Per quanto non specificatamente espresso
sulla gestione e sulla organizzazione dell’attività dell’autodemolizione, si
rimanda alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 209/2003 e ss.mm.ii. e se ne
obbliga il rispetto.
36. Relativamente ai rifiuti prodotti
dall’attività, gli stessi dovranno essere tecnicamente ed amministrativamente
gestiti secondo il dettato della normativa vigente in materia. Dovranno,
altresì, essere considerati rifiuti i fanghi derivanti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue di processo e dei servizi.
ACQUE DI SCARICO
1. Canalizzare le acque dei pluviali
provenienti dalle superfici coperte (Mq 708) e farle convogliare in apposito
scarico separato dotato di pozzetto di ispezione e campionamento prima del
convogliamento nel fiume Feltrino. A tal proposito, la ditta dovrà comunicare
l’ultimazione dei lavori sia al Sevizio Gestione Rifiuti che al Servizio
Gestione Acque di codesta Regione e all’ARTA scrivente.
2. la gestione tecnica ed amministrativa
degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e
s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, nonché tutte le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione.
3. le griglie di raccolta delle acque
meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il
regolare deflusso delle stesse.
EMISSIONI
La ditta non
produce emissioni in atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del
D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
Tuttavia,
l’obiettivo di minimizzare le forme di mitigazione delle emissioni di polveri
durante le fasi di lavoro dovrà essere comunque, perseguito anche attraverso
una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti
che potrebbero potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione
di polveri.
Gli operatori
dovranno garantire:
-
spegnimento dei macchinari durante
le fasi di non attività;
-
transito a velocità dei mezzi molto
contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione del particolato;
-
adeguato utilizzo delle macchine
movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale movimentato;
-
pulizia del piazzale.
Un ulteriore
intervento di carattere generale e gestionale riguarda la definizione esecutiva
del lay-out dell’impianto che pone attenzione nell’ubicare eventuali impianti
potenzialmente oggetto di emissioni polverulenti, in aree non immediatamente
prossime ai ricettori.
La presenza,
infine, di una recinzione perimetrale arborea crea un effetto barriera nei
confronti di un’eventuale dispersione di polveri.
Per quanto
riguarda le operazioni di deposito dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento
del ciclo lavorativo, la Ditta esclude il rilascio di emissioni diffuse, in
quanto lo stoccaggio avviene in big-bag/contenitori coperti e i materiali
raccolti non presentano particolari caratteristiche di polverosità.
La Ditta
tuttavia, dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro
(polveri oltre che di rumore).
VALUTAZIONE
IMPATTO ACUSTICO
Per la matrice
rumore, la ditta dovrà, contestualmente alla variazione delle condizioni
attuali circa la distanza dei fabbricati dall’impianto, effettuare un
monitoraggio fonometrico (entro 120 della emissione del presente parere) che
verifichi l’effettiva rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore
immessi negli ambienti limitrofi (L. 447/1995). Tale monitoraggio andrà
effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le
operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse per la formazione dei pacchi
di carrozzeria, ecc.).
A tal proposito,
una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà
trasmettere le risultanze fonometriche al Distretto scrivente, che provvederà
alla valutazione di competenza.
Inoltre, il
presente parere è vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di
riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione
tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del procedimento per il rilascio
del rinnovo dell’autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art.
208, del D.Lgs. n° 209/2003 e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto
con quanto di seguito prescritto:
-
sia garantito, a qualsiasi ora di
apertura dell’attività, l’accesso agli impianti da parte degli Enti di
controllo, senza l’obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione
e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre,
possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico;
-
il gestore conservi, per tutta la
durata dell’autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a
disposizione dell’autorità competente per il controllo, copia della
documentazione trasmessa all’autorità competente per aderire all’
autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori
registrazioni richieste;
-
la ditta adotti tutti gli
accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla
qualità del recupero dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle acque sotterranee,
del terreno, delle emissioni in atmosfera e del rumore;
-
nell’esercizio dell’attività, la
ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa
dell’ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia
ambientale.
Da una eventuale
cessazione dell’attività, la Ditta dovrà provvedere all’effettuazione delle
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito,
operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
-
dovranno essere rimossi tutti i
rifiuti stoccati presso l’impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o
recupero presso centri autorizzati;
-
dovrà essere effettuata un’attenta
ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei
rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle
stesse;
-
dovrà essere svolta un’indagine
conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo;
-
qualora fossero rilevate situazioni
di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto
alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti
contaminati;
-
per quanto concerne la sistemazione
finale e destinazione d’uso dell’area, ci si dovrà attenere al dettato della
normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;
-
per quant’altro non
specificatamente espresso sulla gestione dell’impianto di autodemolizione con
questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’ambiente e se ne
prescrive il rispetto;
7. di
prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del
conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
a. Accertare che il conferitore sia munito
di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. In caso di conferimenti effettuati da
parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti
quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c. I conferimenti di rifiuti effettuati dai
soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006
e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla
propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui
alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti
di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti
informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del
rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione
del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della
targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti
anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare
le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
8. di
stabilire, secondo quanto riportato nel parere Arta Distretto Provinciale
di Chieti citato in premessa, che l’Azienda provveda, entro il termine di
giorni 45 dal ricevimento della presente autorizzazione, all’istallazione di
idonea attrezzatura per la sorveglianza radiometrica all’interno dell’impianto,
come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 230/95 dandone
tempestivamente comunicazione al SGR e alle Amministrazioni competenti per
territorio, e indicandone il pozionamento all’interno dell’impianto;
9. di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione
comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della
Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;
10. di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei
rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di
precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
-
devono essere salvaguardate la
fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del
paesaggio;
-
devono essere promossi, con
l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire
il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
-
deve essere garantito il rispetto
delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;
12. di
richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli
obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro
di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato
nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell’11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621
del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778
dell’11.10.2010;
13. di
richiamare la all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17
dicembre 2009 – “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”
e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
14. di
richiamare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M.
24.01.2011, n. 20;
15. di
richiamare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151
per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
16. di
obbligare la Ditta AutoD.E.M.olizioni S.r.l., al possesso delle garanzia
finanziaria secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione
Abruzzo per tutto il periodo dell’autorizzazione;;
17. di
fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge,
nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi,
infine eventuali diritti di terzi;
18. di
fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal
Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi
ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause
ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice
antimafia”;
19. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato,
ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP
territorialmente competente;
20. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Lanciano (CH),
all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale
di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara e al Pubblico Registro
Automobilistico di Pescara;
21. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
22. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini