D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 – art. 8.  Dati relativi alle somme effettivamente  percepite dalle AA.SS.LL. regionali nell’anno 2017.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO           il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”, che ha abrogato e sostituito il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 recante: “Attuazione delle direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale”;

 

RILEVATO   che ai sensi dell’art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

 

PRESO ATTO che lo stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino ufficiale regionale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al  decreto stesso;

 

RILEVATO che l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento delle tariffe;

 

VISTO           il Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità tecniche per ili versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”;

ACCERTATO          che l’art. 8 del citato decreto  dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse di cui al D. Lgs n. 194/2008 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1° delle stesso decreto legislativo ed adempiono all’obbligo di trasmissione di cui al comma 2° dello stesso art. 8;

 

CONSIDERATO l’approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul B.U.R.A. ha indotto questo Servizio, al fine di procedere  alla  rendicontazione delle somme riscosse dalle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla riscossione, a ricordare con nota prot. n. RA.52858 del 22.02.2018 alle AASSLL di Lanciano, Vasto Chieti e di Teramo, in quanto in ritardo nella trasmissione dei dati, l’urgente invio dei dati stessi;

 

VISTE            le note di risposta trasmesse dai Servizi interessati delle dalle Aziende Sanitarie Locali regionali;

 

RITENUTO   di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all’anno 2017:

 

RITENUTA   la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

 

VISTA            la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati  definitivi relativi alle somme effettivamente riscosse nell’anno 2017 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004, nonché ai sensi del Decreto 24 gennaio 2011 recante: “Modalità tecniche per ili versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”, come riportati nella seguente tabella:

 

AA.SS.LL.  REGIONALI

SERVIZIO

IMPORTI RISCOSSI

IMPORTI DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI

Servizio

TOTALE ASL

ASL

Bilancio Stato

Regione Abruzzo

I.Z.S.

Laboratori Referenza

 

 

 

 

-90%

-2%

-3,50%

-3,50%

-1% 

 

 

 

 

L'AQUILA

SIAN

32.796,30

 

29.369,10

652,64

1.142,13

1.142,13

326,32

Asl n. 1

SVIAOA

55.828,59

 

49.965,71

1.110,35

1.943,11

1.943,11

555,17

 

TOT.ASL 1

 

88.624,89

79.334,81

1.762,99

3.085,24

3.085,24

881,49

CHIETI

SIAN

375.990,32

 

338.392,21

7.519,83

13.159,68

13.159,68

3.759,91

Asl n. 2

SVIAOA

155.050,32

 

139.545,29

3.101,01

5.426,76

5.426,76

1.550,50

 

TOT.ASL 2

 

531.040,64

477.937,50

10.620,84

18.586,44

18.586,44

5.310,41

PESCARA

SIAN

45.360,00

 

40.824,00

907,2

1.587,60

1.587,60

453,6

 Asl n. 3

SVIAOA

221.149,91

 

199.034,93

4.423,00

7.720,25

7.720,25

2.211,51

 

TOT.ASL 3

 

266.509,91

239.858,93

5.330,20

9.307,85

9.307,85

2.665,11

TERAMO

SIAN

69.540,50

 

62.275,07

1.383,89

2.421,81

2.421,81

691,95

Asl n. 4  

SVIAOA

595.017,85

 

565.516,07

11.900,35

20.825,62

20.825,62

5.950,18

 

TOT.ASL 4

 

664.558,35

627.791,14

13.284,24

23.247,43

23.247,43

6.642,13

TOTALE REGIONALE

1.550.733,79

1.424.922,38

30.998,27

54.226,96

54.226,96

15.499,14

 

1.      di trasmettere la presente, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A., al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2.      di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli