IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di ” seminativo, fabbricato di civile
abitazione, ristrutturazione autorimessa, recinzione con pali in ferro e rete
metallica “ a favore dei Sig.ri Ranalli Panfilo nato il 24/03/1960 e Ianni
Filomena nata il 13/11/1939, residenti a Scerni (CH) in C.da
Tratturo n. 134, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 660 circa, della zona
del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri 231, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro €
131,35, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della
STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0322218/17 del
19/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in
particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato
alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0322218/17 del 19/12/2017 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
F.F.
Dott.ssa
Elvira Di Vitantonio