Provvedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Regionale Naturale Guidata Grotta delle Farfalle.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATA la Legge Regionale. n. 5 del 30.03.2007 art.2 “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina” di Istituzione della Riserva naturale Grotta delle Farfalle;

 

RICHIAMATO l’art. 22 L.R. n. 38 del 21/06/1996 che stabilisce “L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti”, che “successivamente,  gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate”, che l’'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti (…..). chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano”, che “la Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi (…..)adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione”.

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

 

DATO ATTO

-            che, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

-            che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs n. 152 del 03.04.2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs 16.01.2008  n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008;

 

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in base ai quali è di competenza dell’Autorità competente, e quindi della Regione Abruzzo:

-            verificare, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull’ambiente,

-            emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 gg da quando è stato trasmesso il documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni,

-            pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

 

CONSIDERATO che:

-            con nota, prot. n. RA 7577/18 del 11.01.2018 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso gli elaborati del PAN, il rapporto preliminare e lo studio di valutazione d’incidenza richiedendo l’attivazione degli atti consequenziali, tra cui la procedura di assoggettabilità a VAS - di cui all’art.12 e dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

-            con determinazione n. DPH004/10 del 23 gennaio 2018 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, e secondo la procedura stabilita nell’Allegato 1 alla presente Determinazione e individuate le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale “Grotta delle Farfalle”;

-            la suddetta determinazione è stata inviata tramite PEC il giorno 23 gennaio 2018 ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati sempre con la determinazione DPH004/10 del 23.01.2018;

 

VISTO il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle”;

 

VISTO il parere emesso dal Dipartimento DPE - Servizio di Valutazione Ambientale, prot. 55293/18 del 23 febbraio 2018, in cui si ritiene che il PAN in questione debba essere assoggettato a VAS di cui agli artt.13 e seguenti del D.Lgs. 152/06, in quanto:

-            il PAN in questione rientra tra i Piani per i quali deve essere effettuata la VAS, comma 2, lettera b, dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione del SIC IT7140106;

-            il PAN non può essere inquadrato come “piccola area a livello locale” e quindi non trova applicazione il comma 3 del medesimo articolo;

 

RITENUTO opportuno assoggettare a VAS il Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Grotta delle Farfalle per i motivi su esposti;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio, ai sensi degli art.23 e 24 della L.R. n.77/99, con la sottoscrizione del presente atto ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa

1.           di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Grotta delle Farfalle per i possibili impatti sulle finalità di conservazione del SIC IT7140106, stante anche la condizione di inapplicabilità della condizione di “piccola area” di cui al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 152/06

2.           di dare mandato all’Ufficio Parchi e Riserve, Programmi Comunitari di dare attuazione alla presente deliberazione

3.           di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;

4.           di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio, beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio e venga trasmesso al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Bruno Celupica

 

 

Segue Allegato