IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA
la Legge Regionale. n. 5 del 30.03.2007 art.2 “Disposizioni urgenti per la
tutela e la valorizzazione della Costa Teatina” di Istituzione della Riserva
naturale Grotta delle Farfalle;
RICHIAMATO
l’art. 22 L.R. n. 38 del 21/06/1996 che stabilisce “L'Ente Locale predispone e
adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti”, che
“successivamente, gli atti e gli
elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province
interessate”, che l’'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di
avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a
diffusione regionale. Nei termini previsti (…..). chiunque può prenderne
visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano”, che
“la Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base
all'esito della conferenza dei servizi (…..)adotta in via definitiva il piano e
lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione”.
RICHIAMATA
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);
DATO
ATTO
-
che, ai sensi dell'articolo 4 della
sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne
una valutazione ambientale efficace;
-
che a livello nazionale la
succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs n. 152 del
03.04.2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs
16.01.2008 n. 4, vigente dal 13 febbraio
2008;
RICHIAMATI
i commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in base ai quali è di
competenza dell’Autorità competente, e quindi della Regione Abruzzo:
-
verificare, sulla base degli
elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente,
-
emettere, tenuto conto dei
contributi pervenuti, entro 90 gg da quando è stato trasmesso il documento
preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni,
-
pubblicare il risultato della
verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
CONSIDERATO
che:
-
con nota, prot. n. RA 7577/18 del
11.01.2018 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso gli elaborati del PAN,
il rapporto preliminare e lo studio di valutazione d’incidenza richiedendo
l’attivazione degli atti consequenziali, tra cui la procedura di
assoggettabilità a VAS - di cui all’art.12 e dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006
e s.m.i.;
-
con determinazione n. DPH004/10 del
23 gennaio 2018 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, e
secondo la procedura stabilita nell’Allegato 1 alla presente Determinazione e
individuate le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale
Strategica V.A.S. del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale
Regionale “Grotta delle Farfalle”;
-
la suddetta determinazione è stata
inviata tramite PEC il giorno 23 gennaio 2018 ai soggetti competenti in materia
ambientale, individuati sempre con la determinazione DPH004/10 del 23.01.2018;
VISTO
il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano d’Assetto
Naturalistico della Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle”;
VISTO
il parere emesso dal Dipartimento DPE - Servizio di Valutazione Ambientale,
prot. 55293/18 del 23 febbraio 2018, in cui si ritiene che il PAN in questione
debba essere assoggettato a VAS di cui agli artt.13 e seguenti del D.Lgs.
152/06, in quanto:
-
il PAN in questione rientra tra i
Piani per i quali deve essere effettuata la VAS, comma 2, lettera b, dell’art.
6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti sulle
finalità di conservazione del SIC IT7140106;
-
il PAN non può essere inquadrato
come “piccola area a livello locale” e quindi non trova applicazione il comma 3
del medesimo articolo;
RITENUTO
opportuno assoggettare a VAS il Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva
Naturale Regionale Grotta delle Farfalle per i motivi su esposti;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio, ai sensi
degli art.23 e 24 della L.R. n.77/99, con la sottoscrizione del presente atto
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
amministrativa dello stesso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.
di
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
il Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Grotta delle
Farfalle per i possibili impatti sulle finalità di conservazione del SIC
IT7140106, stante anche la condizione di inapplicabilità della condizione di
“piccola area” di cui al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 152/06
2.
di
dare mandato all’Ufficio Parchi e Riserve, Programmi
Comunitari di dare attuazione alla presente deliberazione
3.
di
pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
4.
di
disporre che il presente provvedimento venga
inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni adottate dal Dirigente
del Servizio Governo del Territorio, beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
e venga trasmesso al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Bruno Celupica