IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il D.L. n.189, del 17.10.2016
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la Convenzione ai sensi del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, stipulata in data
23.01.2017, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro
dell’economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria;
- il D.L. 09/02/2017, n. 8 – Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, in legge del 07/04/2017, n.
45;
RICHIAMATE:
- la Circolare n. 8 del 27/03/2017, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai
sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”:
- la Circolare del MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L.
n.8 del 09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del 07.04.2017 “Prosecuzione
delle misure di sostegno al reddito di cui all’art.45, co. 1 del D.L. n.189/2016.
Indicazioni operative”;
- la Circolare INPS n.83 del 04.05.2017
recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili relative
alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;
CONSIDERATO:
che
l’art. 45, del D.L. n.189, del 17.10.2016, convertito, con modificazioni, dalla L.229 del 15.12.2016:
- al co. 1, prevede “E’ concessa nel
limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione
figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
a. dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in
tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende
o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui
all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b. dei lavoratori di cui alla lettera a),
impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei
familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti l’evento
sismico.
Che il comma 2)
del medesimo articolo prevede, “l’indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore
agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti
previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai
lavoratori di cui al comma 1, lettera b). per le
giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco
temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di
retribuzione”.
- al comma 5, prevede, tra l’altro, che
“le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate,
nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi
previste e riconosciute ed erogate dall’INPS……”;
- che, l’art. 12, comma 1, del D.L.
09/02/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/04/2017, n. 45, ad oggetto
“Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito”, prevede che “La Convenzione
stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali , il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,
Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse
disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di
spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione
dell’ambito di riconoscimento delle predette misure”.
RICHIAMATI:
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L.
17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016 – disposizioni di cui all’art. 45”,
ha definito la guida procedurale per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec,
al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1
dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito con modificazioni
dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20’16 e del 2017” – disposizioni
di cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la
guida procedurale e la modulistica per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR
445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro
della Regione Abruzzo;
PRESO
ATTO che le istanze, così come definito dal
CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo l’ordine cronologico di
presentazione;
PRESO
ATTO che l’art. 1 “ripartizione delle
risorse”, al comma 1, lett. a), della Convenzione
stipulata in data 23/01/2017, ha assegnato alla Regione Abruzzo, per il comma
1, dell’art. 45, del D.L. 189/2016, risorse finanziarie pari a € 14.476.744,19.
RITENUTO
che i provvedimenti regionali per l’erogazione delle indennità di cui
all’art.45, comma 1, devono essere contenuti entro il limite complessivo delle
risorse finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo, definiti nella
convenzione sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro 14.476.744,19;
RITENUTO,
in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata di
approvare una graduatoria “Allegato C1_1” di n.88 lavoratori dipendenti di n.22
U.O. relative a n.15 aziende, istruite positivamente, per un importo
finanziario pari ad € 174.000,00 (centosettantaquattromila/00),
relative all’indennità di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’art. 45
del D.L. 189/2016, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS;
RITENUTO
di autorizzare la Direzione Generale dell’INPS, ad erogare le indennità di cui
al co.1 dell’art.45 D.L.189/2016, di cui all’Allegato “C1_1”, nel limite delle
risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione Abruzzo;
RITENUTO
che, ai fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi
del DPR 445/2000, si
procederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute;
Nell’ambito delle competenze del Dirigente
del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;
DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa che
qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse
finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G. del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017,
di:
1. approvare
una graduatoria “Allegato C1_1” di n.88 lavoratori dipendenti di n.22 U.O.
relative a n.15 aziende, istruite positivamente, per un importo finanziario
pari ad € 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), relative all’indennità di
sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’art. 45 del D.L. 189/2016;
2. inviare
alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze istruite positivamente di cui
all’Allegato “C1_1”, al fine di erogare le indennità di cui al co.1
dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla
Convezione del 23.01.2017 alla Regione
Abruzzo;
3. trasmettere
il presente atto:
-
alla
Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza –
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
-
al
Direttore del Dipartimento regionale per l’inserimento nella raccolta delle
determinazioni dirigenziali;
4. disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu e
sul BURAT;
5. precisare
che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007
- Ufficio Ammortizzatori Sociali, del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – DPG – Via Passolanciano,
75 - Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis