Eventi Sismici anno 2016 - L.229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi”. - Art. 45 co.1 “Sostegno al reddito dei lavoratori”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:

-        il D.L. n.189, del 17.10.2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;

-        la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;

-        la Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, stipulata in data 23.01.2017, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

-        il D.L. 09/02/2017, n. 8 – Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, in legge del 07/04/2017, n. 45;

 

RICHIAMATE:

-        la Circolare n. 8 del 27/03/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”:

-        la Circolare del  MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L. n.8 del 09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del 07.04.2017 “Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di cui all’art.45, co. 1 del D.L. n.189/2016. Indicazioni operative”;

-        la Circolare INPS n.83 del 04.05.2017 recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili relative alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;

 

CONSIDERATO:

che l’art. 45, del D.L. n.189, del 17.10.2016, convertito, con modificazioni,  dalla L.229 del 15.12.2016:

-        al co. 1, prevede “E’ concessa nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a.       dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b.      dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti l’evento sismico.

Che il comma 2) del medesimo articolo prevede, “l’indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b). per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione”.

-        al comma 5, prevede, tra l’altro, che “le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS……”;

-      che, l’art. 12, comma 1, del D.L. 09/02/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/04/2017, n. 45, ad oggetto “Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito”, prevede che “La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , il Ministro dell’economia e delle finanze  e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure”.

 

RICHIAMATI:

-        il verbale CICAS (Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che  al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016 – disposizioni di cui all’art. 45”,  ha definito la guida procedurale per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;

-        il verbale CICAS (Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20’16 e del 2017” – disposizioni di cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la guida procedurale e la modulistica per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;

 

PRESO ATTO che le istanze, così come definito dal CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione;

 

PRESO ATTO che l’art. 1 “ripartizione delle risorse”, al comma 1, lett. a), della Convenzione stipulata in data 23/01/2017, ha assegnato alla Regione Abruzzo, per il comma 1, dell’art. 45, del D.L. 189/2016, risorse finanziarie pari a € 14.476.744,19.

 

RITENUTO che i provvedimenti regionali per l’erogazione delle indennità di cui all’art.45, comma 1, devono essere contenuti entro il limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo, definiti nella convenzione sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro 14.476.744,19;

 

RITENUTO, in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata di approvare una graduatoria “Allegato C1_1” di n.88 lavoratori dipendenti di n.22 U.O. relative a n.15 aziende, istruite positivamente, per un importo finanziario pari ad € 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), relative all’indennità di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’art. 45 del D.L. 189/2016, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS;

 

RITENUTO di autorizzare la Direzione Generale dell’INPS, ad erogare le indennità di cui al co.1 dell’art.45 D.L.189/2016, di cui all’Allegato “C1_1”, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del  23.01.2017 alla Regione Abruzzo;

 

RITENUTO che, ai fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR 445/2000,  si procederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute;

 

Nell’ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G. del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:

 

1.      approvare una graduatoria “Allegato C1_1” di n.88 lavoratori dipendenti di n.22 U.O. relative a n.15 aziende, istruite positivamente, per un importo finanziario pari ad € 174.000,00  (centosettantaquattromila/00), relative all’indennità di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’art. 45 del D.L. 189/2016;

2.      inviare alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze istruite positivamente di cui all’Allegato “C1_1”, al fine di  erogare le indennità di cui al co.1 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del  23.01.2017 alla Regione Abruzzo;

3.      trasmettere il presente atto:

-            alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;

-            al Direttore del Dipartimento regionale per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;

4.      disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu  e sul BURAT;

5.      precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007 - Ufficio Ammortizzatori Sociali,  del  Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione,  Ricerca e Università – DPG –  Via Passolanciano, 75 - Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro De Camillis