IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di ”seminativo“ a
favore del Sig. D’Aurizio Michele nato il 13/10/1973
e residente a Vasto in Via Cervara n. 26, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 7.360 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 17, la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98
art. 5 ) ;
1. l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro €
82,00, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della
STA Abruzzo Sud sopra citata;
2. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
3. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA/0322218/17 del 19/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in
particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
5. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0322218/17 del 19/12/2017 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
6. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
7. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
F.F.
Dott.ssa
Elvira Di Vitantonio