IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/535 del 07.12.2017 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la
richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Trasacco (AQ);
VISTO l’Allegato “A”
Elenco n. 2 del 19.11.2014, allegato alla Determinazione Direttoriale sopra
richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di Trasacco (AQ), oltre alle 10 annualità
pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” Elenco
n. 2 del 19.11.2014 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione e
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
ditte di cui al più volte citato Allegato “A” Elenco n. 2 del 19.11.2014;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa e sulla legittimità
del presente provvedimento:
DECRETA
1.
è legittimata nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Trasacco (AQ) a favore delle
ditte, indicate nell’Allegato “A” Elenco n. 2 del 19.11.2014, formato da 4
facciate allegato alla Determinazione Direttoriale DPD/535 del 07.12.2017, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di Trasacco di riscuotere
tempestivamente il canone come indicato nel più volte citato Allegato “A”,
Elenco n. 2 del 19.11.2014 nonché di accordare contestualmente l’affrancazione
del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista
dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte se ne faranno richiesta
e se ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di tutte le somme da essi dovute al Comune e dall’espletamento
delle necessarie formalità d’intestazione. Trascorso il termine perentorio di
giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente
decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di
pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione
presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà
automaticamente, e i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di
180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo,
e per essa al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e
Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7.
di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela degli
Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle
Risorse, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con
proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o
stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di
accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
8.
di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione sarà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Tutela degli Ecosistemi
Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso