IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-
la L.R. 15/2002 s.m.i.,
“Disciplina delle acque minerali e termali” con particolare riferimento al
comma 2, Art. 36 il quale dispone che “la Concessione è rilasciata dalla
Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad
evidenza pubblica […]”;
-
la D.G.R. 3 maggio 2016, n. 280, “L.R. 15/2002 e s.m.i.
– Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali e termali.
Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni.
Provvedimenti”;
-
la Determinazione Dirigenziale
DPC023/81 del 21/10/2016 con la quale si approvava l’indizione della procedura
ad evidenza pubblica di cui all’oggetto e la relativa documentazione
amministrativa e tecnica;
-
la Determinazione Dirigenziale
DPC023/95 del 27/12/16 di nomina della Commissione di Gara;
-
la Determinazione Dirigenziale n.
DPC023/05 del 15/02/17 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTA la Determinazione
Dirigenziale n. DPC023/22 del 23/03/17 con la quale è stato individuato il
concessionario provvisorio in NORDA S.p.A.;
VISTO il giudizio del
Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale n. 2812 del
25.07.2017;
PRESO ATTO della richiesta
della NORDA S.p.A. del 31/10/2017 avente ad oggetto “Valutazioni preliminari e
verifiche alternative – richiesta di incontro con Enti e Servizi competenti”
con la quale è stata avanzata istanza di rivalutazione dell’area idonea ad
ospitare l’impianto di imbottigliamento;
PRESO ATTO del verbale della
Commissione di gara riunitasi in data 10.11.2017 nel quale si rileva: …” stante
la richiesta in esame e le motivazioni addotte, non sussistono elementi per
esprimere valutazioni di merito in qualità di Commissione Giudicatrice. La
stessa Commissione rileva la eventualità che la Stazione appaltante si avvalga
di uno specifico supporto tecnico/amministrativo per le valutazioni di che
trattasi. Relativamente alla tempistica necessaria per l’assoggettamento del
progetto alla procedura di VIA, successiva alla VA, in coerenza con il bando,
si ritiene congruo un termine ultimo non prorogabile di 60 giorni a partire
dalla comunicazione all’assegnatario provvisorio”;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
Per
tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-
di prendere atto del verbale della Commissione
giudicatrice del 10 novembre 2017 e delle indicazioni ivi riportate;
-
di prescrivere alla NORDA S.p.A., concessionario
provvisorio, un termine di 60 giorni consecutivi dalla data di ricezione del
presente provvedimento, per sottoporre il progetto definitivo alla Valutazione
di Impatto Ambientale;
-
di stabilire che trascorso tale termine senza che
l’aggiudicatario provvisorio abbia provveduto a trasmettere il Progetto
definitivo ed il relativo Studio d’Impatto Ambientale al Comitato di
Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale, lo stesso sarà dichiarato decaduto
da ogni diritto in merito alla Concessione oggetto del bando;
-
di demandare a successivo provvedimento, l’istituzione
di una Commissione di supporto alla Stazione Appaltante per la Procedura ad
Evidenza Pubblica relativa all’affidamento della “Concessione di Acque minerali
S. Antonio – Sponga in Comune di Canistro”, secondo le indicazioni riportate
nel predetto verbale;
-
di tramettere il presente provvedimento alla Società
Norda S.p.A., al Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale;
-
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.
di Regione Abruzzo.
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco