IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/497 del 24.11.2017 il Direttore del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la
richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site
nel Comune di Acciano (AQ);
VISTO l’Allegato “A”
Elenco n. 1 del 24.07.2017, allegato alla Determinazione Direttoriale sopra
richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo
da corrispondere al Comune di Acciano (AQ), oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” Elenco
n. 1 del 24.07.2017 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
e in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione e
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
ditte di cui al più volte citato Allegato “A” Elenco n. 1 del 24.07.2017;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso
parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa e sulla legittimità
del presente provvedimento:
DECRETA
1.
è legittimata nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Acciano (AQ) a favore delle ditte,
indicate nell’Allegato “A” Elenco n. 1 del 24.07.2017, formato da 1 facciata
allegato alla Determinazione Direttoriale DPD/497 del 24.11.2017, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di Acciano di riscuotere
tempestivamente il canone come indicato nel più volte citato Allegato “A”,
Elenco n. 1 del 24.07.2017 nonché di accordare contestualmente l’affrancazione
del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista
dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte se ne faranno richiesta
e se ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di tutte le somme da essi dovute al Comune e dall’espletamento
delle necessarie formalità d’intestazione. Trascorso il termine perentorio di
giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente
decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di
pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione
presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà
automaticamente, e i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di
180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo,
e per essa al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e
Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7.
di autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare
eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali
ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per
intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate
da frazionamenti.
8.
di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione, sarà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Tutela degli Ecosistemi
Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale
davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta
comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo
dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso