Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il progetto di un impianto idroelettrico con potenza nominale di concessione pari a 219,92 kW con derivazione sul canale irriguo “Formagrande” ubicato in loc. Ponte Nuovo – Comune di Sulmona (AQ). Richiedente: SOAVE Energia Project srl, con sede legale a Sulmona (AQ), Via M. Barbato 4, C.F./P.I.V.A. 01745180669.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

AUTORIZZA

(ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387)

 

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

 

Art. 1

 

SOAVE Energia Project srl, avente sede legale a Sulmona (AQ), Via M. Barbato 4, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto impianto idroelettrico con potenza nominale di concessione pari a 219,92 kW con derivazione sul canale irriguo “Formagrande” ubicato in loc. Ponte Nuovo - Comune di Sulmona, foglio 48, particelle n. 330, 951, 582, 583.

 

Art. 2

 

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali approvati nella Conferenza dei Servizi e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

 

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 

La gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa attualmente vigente in materia ambientale, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza degli ambienti di lavoro e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

 

Art. 3

 

L’autorizzazione è subordinata al rispetto:

-            delle prescrizioni indicate nel parere del Comitato CCR-VIA n. 2783 del 20/04/2017, e più precisamente:

·             la realizzazione dell’impianto è subordinata all’approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale e alla rimozione del vincolo di scarpata del PAI;

·             monitoraggio della qualità delle acque superficiali ante operam e post operam a monte e a valle dell’ubicazione della centrale da concordare con distretto ARTA di L’Aquila;

·             prima dell’inizio dei lavori deve essere acquisita l’autorizzazione comunale in deroga al superamento dei limiti vigenti per la matrice rumore;

·             le terre e rocce da scavo da utilizzare extra-sito dovranno essere gestite secondo l’art. 41 bis del D.L. 69/13 convertito con legge 98/13;

-            delle prescrizioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico  e più precisamente:

·             tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

·             entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale la Società Soave Energia Project srl deve comunicare l’ultimazione dei lavori all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali del MISE;

-            delle prescrizioni espresse dal Ministero MIBACT, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, e più precisamente:

·             tutti i lavori che comportino lo spostamento di terra dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, sotto il controllo di archeologi di comprovata esperienza accreditati presso la Soprintendenza. Nel caso di rinvenimenti di strati e/o di strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza di questo Ufficio;

·             questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;

·             dovrà esser comunicata  e opportunamente concordata la data di inizio degli scavi.

 

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Sulmona (AQ), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell’autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

 

Art. 4

 

L’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

 

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) e all’ARTA Distretto di L’Aquila la data di inizio lavori; è fatto obbligo altresì di comunicare alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo la data di inizio degli scavi.

 

E’ fatto obbligo di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) e all’ARTA Distretto di L’Aquila la data di ultimazione dei lavori; è fatto obbligo inoltre di comunicare all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali del MISE la data di ultimazione dei lavori di connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

 

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

 

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, all’ARTA Distretto di L’Aquila e al Sindaco del Comune di Sulmona (AQ).

 

Art. 5

 

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

 

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Sulmona (AQ), all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto di L’Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

 

Art. 6

 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a.           alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b.           alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c.           alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 

Art. 7

 

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

 

Art. 8

 

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

 

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

 

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

 

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

 

Art. 9

 

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

 

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento alla Soave Energia Project srl, con sede legale a Sulmona, Via M. Barbato 4, e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco