IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
AUTORIZZA
(ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
29 dicembre 2003 n. 387)
Per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
SOAVE
Energia Project srl, avente sede legale a Sulmona
(AQ), Via M. Barbato 4, di seguito denominata “Proponente” nella persona del
legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto impianto idroelettrico con potenza nominale di concessione pari a
219,92 kW con derivazione sul canale irriguo “Formagrande”
ubicato in loc. Ponte Nuovo - Comune di Sulmona,
foglio 48, particelle n. 330, 951, 582, 583.
Art. 2
Gli
impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli
elaborati progettuali approvati nella Conferenza dei Servizi e agli atti del
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.
Gli
impianti e le opere connesse, così come approvati dalla Conferenza dei Servizi,
ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed
urgenti.
La
gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa
attualmente vigente in materia ambientale, di urbanistica, prevenzione incendi,
sicurezza degli ambienti di lavoro e per tutte le prescrizioni e disposizioni
non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art. 3
L’autorizzazione
è subordinata al rispetto:
-
delle prescrizioni indicate nel parere
del Comitato CCR-VIA n. 2783 del 20/04/2017, e più precisamente:
·
la realizzazione dell’impianto è
subordinata all’approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale
e alla rimozione del vincolo di scarpata del PAI;
·
monitoraggio della qualità
delle acque superficiali ante operam e post operam a monte e a valle dell’ubicazione della centrale da
concordare con distretto ARTA di L’Aquila;
·
prima dell’inizio dei lavori deve essere
acquisita l’autorizzazione comunale in deroga al superamento dei limiti vigenti
per la matrice rumore;
·
le terre e rocce da scavo da
utilizzare extra-sito dovranno essere gestite secondo l’art. 41 bis del D.L.
69/13 convertito con legge 98/13;
-
delle prescrizioni espresse dal
Ministero dello Sviluppo Economico e più
precisamente:
·
tutte le opere siano realizzate in
conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
·
entro 30 giorni dalla connessione delle
opere alla Rete Elettrica Nazionale la Società Soave Energia Project srl deve comunicare l’ultimazione dei lavori
all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le
Attività Territoriali del MISE;
-
delle prescrizioni espresse dal
Ministero MIBACT, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
dell’Abruzzo, e più precisamente:
·
tutti i lavori che comportino lo
spostamento di terra dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, sotto il
controllo di archeologi di comprovata esperienza accreditati presso la
Soprintendenza. Nel caso di rinvenimenti di strati e/o di strutture archeologiche,
i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate, per gli accertamenti e
le determinazioni di competenza di questo Ufficio;
·
questa Soprintendenza si
riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti
archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;
·
dovrà esser comunicata e opportunamente concordata la data di inizio
degli scavi.
Il
proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della
dismissione dell’impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a
stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del
Comune di Sulmona (AQ), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la
vigenza dell’autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento
previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del
beneficiario.
Art. 4
L’inizio
dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse
all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di
12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’
fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco
del Comune di Sulmona (AQ) e all’ARTA Distretto di L’Aquila la data di inizio
lavori; è fatto obbligo altresì di comunicare alla Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio dell’Abruzzo la data di inizio degli scavi.
E’
fatto obbligo di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di
Sulmona (AQ) e all’ARTA Distretto di L’Aquila la data di ultimazione dei
lavori; è fatto obbligo inoltre di comunicare all’Ispettorato Territoriale
Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali del MISE
la data di ultimazione dei lavori di connessione delle opere alla Rete
Elettrica Nazionale.
Entro
i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta
proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare
esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori
attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale
si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti
nel presente provvedimento.
Quindici
giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data
comunicazione all’Autorità Competente, all’ARTA Distretto di L’Aquila e al
Sindaco del Comune di Sulmona (AQ).
Art. 5
Il
Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di
funzionamento dell’impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente
l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del
Servizio Regionale stesso.
Il
Proponente ha l’obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco
del Comune di Sulmona (AQ), all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto di
L’Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché
situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
In
caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a.
alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b.
alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c.
alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art. 7
Le
attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto
e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi
preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 8
La
presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla
costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.
Resta
fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni
modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata
dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la
Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto
dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto
esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la
Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per
impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare
l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La
variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata
all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art. 9
Per
tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa
riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Il
Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento alla
Soave Energia Project srl, con sede legale a Sulmona,
Via M. Barbato 4, e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
nonché al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco