IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R.
31/2010, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n.
0002138 del 18/01/2018 acquisito al protocollo regionale con n. 0013749/18 del
18/01/2018, come integrato e modificato con nota n. 0005833 del 12.02.2018,
acquisita al protocollo regionale con n. 0041786/18 del 13.02.2018, allegate al
presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2
- Allegato3), il progetto relativo “all’adeguamento e potenziamento
dell'impianto di depurazione sito in loc. Fontanoli nel Comune di Pianella”;
3. di
precisare che come stabilito nel parere ARTA richiamati al punto 1, la
documentazione attestante l’ottenimento dei nullaosta/autorizzazioni relativi
ai vincoli indicati in premessa, deve essere trasmessa alla Regione Abruzzo e
all’ARTA, a divenire parte integrante del presente provvedimento di
approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come previsto al punto 1.2 del
documento Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di
acque reflue urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013;
2. di
stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane” approvato
con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del progetto ha una durata
di tre anni dal suo rilascio;
3. di
autorizzare ai sensi della L.R. 36/2015 e della D.G.R. 468/2016 e sulla
base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n. 0002138 del
18/01/2018 acquisita al protocollo regionale con n. 0013749/18 del 18/01/2018,
e alla nota di integrazione del parere n. 0005833 del 12.02.2018, acquisita al
protocollo regionale con n. 0041786/18 del 13.02.2018 allegate al presente atto
e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2 – Allegato
3), lo scarico provvisorio dell’impianto di depurazione sito in loc. Fontanoli
del Comune di Pianella, durante l’effettuazione dei lavori suddetti, alle
seguenti condizioni:
- gli interventi di adeguamento
dell’impianto di che trattasi seguano le previsioni tecniche e temporali di cui
al parere tecnico dell’ARTA Abruzzo in allegato al presente atto e del
cronoprogramma lavori allegato allo stesso parere (Allegato 2 e 3),
- è fatto obbligo al Titolare
dell'attività da cui origina lo scarico di rispettare in ciascuna fase del
cronoprogramma suddetto i limiti indicati dall’ARTA nel suddetto (Allegato 2 e 3), ovvero:
4. di
stabilire
-
la
durata massima dell’autorizzazione provvisoria è fissata in 120 giorni
dall’avvio dalla Fase 0 alla Fase 5, sulla base del cronoprogramma allegato al
parere ARTA sopra richiamato,
-
è
concedibile un'unica proroga di non oltre tre mesi, in maniera espressa,
dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o
connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto
Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore
è tenuto comunque a comunicare preventivamente e tempestivamente ogni modifica
al cronoprogramma dei lavori,
-
la
decorrenza dell’autorizzazione provvisoria avrà inizio dalla data di avvio dei
lavori (fase 0) di cui al cronoprogramma allegato. La comunicazione di avvio
lavori dovrà essere inviata, almeno 15 giorni prima dell’avvio stesso, dall’ACA
SpA, all’ARTA e alla Regione a mezzo PEC;5.
5.
di stabilire i seguenti
obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione:
- è vietato un aumento anche temporaneo
dei valori di emissione dello scarico provvisorio rispetto a quanto riportato
nel parere ARTA e nell’Allegato 1 che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente autorizzazione,
- il titolare dello scarico provvisorio
NON potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di
acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un
rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico provvisorio. Sono
comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze
prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE
(tabella 1/A dell’Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.),
nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell’Allegato 1 alla
parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché nella Tabella 5 dell’Allegato 5
alla parte Terza del D.Lgs 152/2006,
- il titolare dello scarico/gestore, ai
sensi dell’art. 8 della D.G.R. n. 468/2016, è tenuto all’effettuazione degli
autocontrolli sullo scarico in ciascuna fase del cronoprogramma e i relativi
certificati analitici devono essere inviati alla Regione - Servizio Gestione e
Qualità delle Acque e al Distretto ARTA di Chieti entro i 15 giorni successivi
al prelievo,
- i controlli del rispetto della presente
autorizzazione verranno svolti da ARTA nei tempi e nei modi di legge. Gli esiti
dei controllo verranno tempestivamente trasmessi alla Regione – Servizio
Gestione e Qualità delle Acque;
6. di
stabilire che dalla data di decorrenza della presente autorizzazione
provvisoria, decade la validità dell’autorizzazione allo scarico rilasciata in
data 28/10/2016 con Determina Dirigenziale DPC024/416 e che, almeno 90 giorni
prima rispetto alla cessazione dell’efficacia della presente autorizzazione
provvisoria il titolare dovrà chiedere l’autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., secondo i criteri di cui all’art. 101 dello stesso decreto;
7. di
trasmettere il presente atto all’ACA, all’Ente di Governo dell’Ambito
Pescarese, all’ERSI, al Comune di Pianella, all’ARTA Abruzzo e alla ASL di
Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Domenico
Longhi
Segue Allegato