IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
RICHIAMATA
la Legge 30 marzo 2001, n.130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri” ed in particolare l’art. 3 che al comma 1 precisa che
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della precitata Legge 130/2001,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
Sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del
regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base di principi ivi riportati tra
cui, in particolare:
- lettera h) obbligo per il medico
necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di
dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere
dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di
giustizia;
RICHIAMATE:
- la nota prot.
0014991-30/05/2016-DGPRE-COD_UO-P recante “Applicazione dei principi statali
contenuti nell’art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001,n.
130. Circolare”, con cui la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
precisa che “…In riferimento ai principi statali contenuti nell’art.3 comma 1
della legge indicata in oggetto, si rappresenta che, attesa la particolare
puntualità con la quale vengono minuziosamente descritti, essi siano da
considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche
in assenza di una legge regionale che avesse legiferato e disciplinato le
materie previste dagli stessi principi statali…”;
- la nota prot.
0022159-28/07/2016-DGPRE-MDS-P con cui il Ministero della Salute, con
riferimento alla precitata circolare del 30.05.2016, specifica che “…l’obbligo
per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e
conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici
ed annessi cutanei, riguarda esclusivamente il caso di avvio della salma alla
cremazione…”;
VISTA
la legge regionale n. 41 del 10 Agosto 2012 recante
“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
CONSIDERATO
che detta legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il
rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare
l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività
pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia
delle prestazioni;
DATO
ATTO delle problematiche - più volte
evidenziate dai rappresentanti sindacali delle imprese di onoranze funebri
- derivanti dall’obbligo dei prelievi di
campioni biologici ed annessi cutanei in caso di cremazione;
RILEVATA
la necessità, in esecuzione della riferita legge, di stabilire modalità
uniformi per l’effettuazione del prelievo di campioni biologici ed annessi
cutanei presso le ASL del territorio, attraverso la definizione delle procedure
e delle tempistiche;
ATTESO
che l’art. 17 (Trasporto di cadavere) della predetta L.R. 41/2012:
- al comma 1 precisa che “…Costituisce
trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del
rinvenimento all’obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle
strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa
l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di
questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l’accertamento
delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il
trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui
al comma 6, dell’art. 16…”;
- al comma 5 stabilisce che “…L’esatto
adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è
delegato all’incaricato del trasporto. L’incaricato redige un verbale
dell'operazione eseguita e dichiara l’identità del defunto e il corretto adempimento
di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto
e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di
accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune
dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la
cremazione…”;
- al comma 8 precisa che “….Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato,
l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del DPR 285/1990 può essere
assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre
all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del
feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria
prescelta…”;
PRECISATO
che:
- l’art. 16 comma 6 della LR n. 41/2012
titolato “Trasferimento di salma” recita testualmente “Durante il trasporto di
cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore
impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute
pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da
personale qualificato, che redige un apposito verbale” ;
- l’art. 17 comma 4 della LR n. 41/2012
titolato “Trasporto di cadavere” recita testualmente “Il cadavere deve essere
collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di
trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante
l’utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale
qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori”.
RICHIAMATO
l’art. 29 (Autorizzazione alla
cremazione) della predetta L.R. 41/2012 che al comma 3 precisa che “…Il
prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall’art. 3, comma
1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per
causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo…”;
RICHIAMATA
la Determinazione dirigenziale n. DG20/64 del
05/12/2013 con la quale sono stati definiti, al fine di garantire procedure
uniformi presso le ASL del territorio, diversi i modelli tra i quali i seguenti
denominati:
-
comunicazione
di trasporto di salma /cadavere (allegato B);
-
richiesta
di autorizzazione per il trasferimento di salma /cadavere per il periodo di
osservazione (allegato C);
-
autorizzazione
per il trasporto di salma/cadavere (allegato E);
RICHIAMATA
la Determinazione dirigenziale DPF010/04 del 14 marzo 2017 <<L.R. 10 agosto 2012, n. 41
“Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria” - approvazione modelli
per esercizio attivita’ funebre>>;
RICHIAMATI
in particolare:
- il Certificato Necroscopico, per la
cremazione e Nulla Osta per il trasporto (allegato 1 alla DPF010/04 del 14
marzo 2017);
- il Verbale di chiusura feretro per
trasporto cadavere (allegato 2 alla DPF010/04 del 14 marzo 2017);
CONSIDERATO
che il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai
servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di
incidenti (punture, tagli ecc.) che si possono verificare durante le diverse attività, è
noto e ben documentato in
letteratura da tempo;
RICHIAMATO
il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, così come modificato con il decreto correttivo ed
integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106;
VISTE
le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei
servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett.
z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del
09/11/2017) e recepite con DGR n. 22 del 24.01.2018,
DATO
ATTO che le predette Linee guida:
-
evidenziano
nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici,
autoptici e delle pompe funebri, i punti critici a maggior rischio di trasmissione
di malattia infettiva nell'ambito
delle procedure operative adottate, per i quali risulta necessario garantire
standard ambientali minimi e misure organizzative, informative e formative
adeguate a minimizzare il rischio di
contrarre una malattia infettiva;
-
analizzano
le varie attività e i punti critici della procedura rispetto a procedure
attuate, le misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio
biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o
sanitaria residenziale o di degenza;
-
analizzano
le attività e le procedure a maggior
rischio in caso di riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria;
-
stabiliscono
le regole generali di comportamento, le condizioni di pulizia e disinfezione
che devono essere assicurate al termine dell’autopsia;
-
stabiliscono
i livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo
svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie;
DATO
ATTO che i soggetti esposti nelle varie
procedure sono, in
caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria
residenziale o di degenza e in caso di riscontro autoptico e sezione della
salma in sala settoria: medici, infermieri, operatori di pompe
funebri, operatori dell’obitorio, vigili del fuoco;
RAVVISATA
la necessità di evitare malattie infettive nello svolgimento delle attività
degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri;
RITENUTO
alla luce di quanto disposto e previsto nelle precitate “Linee guida per la
prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici,
autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla Conferenza Stato-regioni
(Repertorio Atti n. 198/CSR del del 9 Novembre 2017)
e recepite con DGR n. 22 del 24.01.2018, di consentire l’effettuazione del
prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici esclusivamente in struttura
sanitaria dotata di adeguati requisiti che consentano la corretta gestione del
rischio biologico;
PRESO
ATTO delle riunioni tenutesi presso il
Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela
sanitaria:
- il 21 Dicembre 2017 alla presenza dei rappresentanti
sindacali delle imprese di onoranze funebri Federcofit,
ANIFA, Feniof, IFA – giusta convocazione prot. n. RA/0316165/17/DPF010 del 12/12/2017;
- il 12 e 22 gennaio 2018 e il 7 febbraio
2018 con i Responsabili dei Servizi IESP delle ASL, i Responsabili della
medicina legale delle ASL – come da convocazioni prot.
n. RA/0326591/17 del 21/12/2017, prot. n.
RA/00010822/18 del 16/01/2018 e prot. n.
RA/0021068/18 del 25/01/2018;
- della nota prot.
RA/0047479/18/DPF010 del 16 febbraio 2018 con la quale è stata trasmessa alle
OO.SS., per le eventuali osservazioni, la procedura stabilita congiuntamente
dai referenti aziendali e dal Servizio regionale della Prevenzione e Tutela
sanitaria - al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale
nell’esercizio dell’attività di prelievo di annessi cutanei e liquidi
biologici;
- il 21 febbraio 2018 alla presenza dei
Responsabili dei Servizi IESP delle ASL, dei Responsabili della medicina legale
delle ASL, dei referenti delle OO.SS. sindacali degli operatori delle pompe
funebri dei rappresentanti sindacali delle imprese di onoranze funebri, come da convocazione prot.
n. RA/0047479/18 /DPF010 del 16/02/2018;
RITENUTO
pertanto di disporre quanto segue:
a.
Decesso in ospedale con salma che
resta nell’obitorio dell’ospedale. Obbligo di effettuare il prelievo dopo il
periodo di osservazione entro e non oltre le 48 ore dal decesso, e comunque
prima dell’uscita del cadavere dall’ospedale per le esequie;
b.
Decesso in ospedale con richiesta
di trasferimento di salma nell’abitazione o in altra idonea struttura (casa
funeraria). L’art. 16 (Trasferimento di salma) della L.R. 41/2012 nel prevedere
- su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art.
10 della medesima legge - il trasferimento di salma presso luogo di
osservazione diverso dal luogo del decesso, vincola detto trasferimento a
specifica autorizzazione del Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto
il decesso, ma non disciplina la fattispecie della cremazione. A tal fine,
richiamato l’art. 8 del DPR n. 285/90, si stabilisce di vincolare il rilascio
dell’autorizzazione al prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici da
effettuarsi prima del trasferimento della salma entro le 24 ore dal decesso. Si
precisa che qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione
del tanatogramma o prima delle 24 ore dal decesso, il
cadavere può essere trasportato verso il luogo prescelto per le onoranze
(abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria) per essere ivi esposto purchè tale trasporto venga effettuato con contenitore
impermeabile non sigillato entro i confini regionali, e sia portato a termine
entro le 24 ore dal decesso;
c.
Decesso nell’abitazione o in altre
strutture al di fuori del presidio ospedaliero. Si stabilisce che il prelievo
venga effettuato presso il P.O. territorialmente competente non oltre le 48 ore
dal decesso. Il trasferimento della salma/cadavere presso il P.O.
territorialmente competente per l’effettuazione dei prelievi viene effettuato
ai sensi degli artt. 16, comma 6, e 17, comma 4, della citata LR n. 41/2012.
Dopo aver eseguito il prelievo si procede alla chiusura definitiva del feretro,
con la redazione del verbale ai sensi dell’art. 17, comma 5, della ripetuta
L.R. n. 41/2012;
d.
In tutte le fattispecie sopra elencate Si precisa
che il prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici viene effettuato sotto
la responsabilita' del medico legale/necroscopo che puo' avvalersi della collaborazione di personale sanitario
ausiliario.
RITENUTO
di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di garantire sul territorio
aziendale la presenza del personale necessario ad effettuare i prelievi di che
trattasi, adeguatamente formato, nel rispetto della tempistica e le
modalità suindicate;
RICHIAMATO
il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) (pubblicato sulla GU n.65 del
18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15 ) che all’art. 2
comma 1 stabilisce che, nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il
SSN garantisce le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la
sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle
condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita;
PRECISATO
che:
- nell’ambito delle predette attivita', il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al DPCM stesso;
- il livello della “Prevenzione collettiva
e sanità pubblica” si articola in 7 aree di intervento che includono
programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute;
- l’area di intervento di cui alla lettera
g) relativa ad attivita' medico legali per finalita' pubbliche prevede al punto G3 “Attività di
medicina necroscopica” le voci “Prestazioni - Riscontri diagnostici”;
DATO
ATTO che il DPCM 12 gennaio 2017 precisa che
“…Sono escluse altresì le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale
delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del
richiedente e risultano pertanto escluse dai livelli essenziali di
assistenza…”;
RITENUTO
pertanto di dover stabilire la tariffa che i richiedenti la cremazione devono
corrispondere alla ASL per l’effettuazione obbligatoria del prelievo di
campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei ai sensi dell’art. 3, comma 1,
legge 30 marzo 2001, n. 130;
RICHIAMATA
la DGR n. 1212 del 19 dicembre 2003 avente ad oggetto “Aggiornamento e Integrazione
per gli accertamenti e le indagini in materia di Igiene e sanità Pubblica
espletati in favore di privati, art. 8 L.R. n. 32/1981” che approva
all’allegato 1) il tariffario dei servizi medici riguardante le materie dei
Servizi di “Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, “Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione”, “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica” e
comprende diverse tariffe di attività medico-legali non contemplando però
alcuna tariffa per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei da effettuarsi ai sensi
dell’art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130;
DATO
ATTO altresì che la DGR 1212/2003:
- al punto 3) incarica il Servizio
Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità (ora Servizio della Prevenzione e
Tutela sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il Welfare) di
determinare con proprio atto prestazioni aggiuntive con relative tariffe
eventualmente non contemplate nell’allegato 1), sentiti i gruppi di lavoro
competenti;
- al punto 2) dispone che le tariffe
approvate saranno periodicamente aggiornate anche sulla base delle variazioni
annuali degli indici ISTAT sul costo della vita;
- prevede nel tariffario una voce generica
“Tariffa oraria per prestazione a richiesta” di € 70 (diconsi
settanta/00);
RITENUTO
di:
- dover introdurre nel tariffario di cui
alla citata DGR 1212/2003 le voci “Prelievo di campioni di liquidi biologici ed
annessi cutanei per cremazione” e “Prelievo di campioni di liquidi biologici ed
annessi cutanei per cremazione con rimozione di pacemaker”;
- di applicare - nelle more della
necessaria e prevista rivisitazione del tariffario di cui alla DGR 1212/2003 -
per la voce “Prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per
cremazione”, per analogia, la tariffa prevista per prestazione a richiesta,
aggiornata sulla base degli indici ISTAT da gennaio 2004 a dicembre 2017, pari
ad € 85 (diconsi ottantacinque(00);
- di applicare per la voce “Prelievo di
campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione con rimozione
di pacemaker” una maggiorazione di € 15 (diconsi
quindici/00) sulla predetta tariffa, pari a complessivi € 100 (diconsi cento/00);
VISTA
la L.R. 77/99 ed in particolare l’art. 5 che
disciplina le funzioni dirigenziali;
CONSTATATA
la regolarità tecnica - amministrativa
del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa
1. di
disporre che l’effettuazione del prelievo di campioni biologici ed annessi
cutanei, previsto dall’art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001
avvenga con le modalità di seguito indicate nelle diverse fattispecie:
a.
Decesso in ospedale con salma che
resta nell’obitorio dell’ospedale. Obbligo di effettuare il prelievo dopo il
periodo di osservazione entro e non oltre le 48 ore dal decesso, e comunque
prima dell’uscita del cadavere dall’ospedale per le esequie;
b.
Decesso in ospedale con richiesta
di trasferimento di salma nell’abitazione o in altra idonea struttura (casa
funeraria). L’art. 16 (Trasferimento di salma) della L.R. 41/2012 nel prevedere
- su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell’art.
10 della medesima legge - il trasferimento di salma presso luogo di
osservazione diverso dal luogo del decesso, vincola detto trasferimento a
specifica autorizzazione del Direttore Sanitario dell’Ospedale dove è avvenuto
il decesso, ma non disciplina la fattispecie della cremazione. A tal fine,
richiamato l’art. 8 del DPR n. 285/90, si stabilisce di vincolare il rilascio
dell’autorizzazione al prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici da
effettuarsi prima del trasferimento della salma entro le 24 ore dal decesso. Si
precisa che qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione
del tanatogramma o prima delle 24 ore dal decesso, il
cadavere può essere trasportato verso il luogo prescelto per le onoranze
(abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria) per essere ivi esposto purchè tale trasporto venga effettuato con contenitore
impermeabile non sigillato entro i confini regionali, e sia portato a termine
entro le 24 ore dal decesso;
c.
Decesso nell’abitazione o in altre
strutture al di fuori del presidio ospedaliero. Si stabilisce che il prelievo
venga effettuato presso il P.O. territorialmente competente non oltre le 48 ore
dal decesso. Il trasferimento della salma/cadavere presso il P.O.
territorialmente competente per l’effettuazione dei prelievi viene effettuato
ai sensi degli artt. 16, comma 6, e 17, comma 4, della citata LR n. 41/2012.
Dopo aver eseguito il prelievo si procede alla chiusura definitiva del feretro,
con la redazione del verbale ai sensi dell’art. 17, comma 5, della ripetuta
L.R. n. 41/2012;
d.
In tutte le fattispecie sopra elencate Si precisa
che il prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici viene effettuato sotto
la responsabilita' del medico legale/necroscopo che puo' avvalersi della collaborazione di personale sanitario
ausiliario.
2. di
dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di garantire sul territorio
aziendale la presenza del personale necessario ad effettuare i prelievi di che
trattasi, adeguatamente formato, nel rispetto della tempistica e le
modalità suindicate;
3. di
dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di comunicare al Servizio
della Prevenzione e Tutela sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il
Welfare l’elenco dei Presidi ove verranno effettuati i prelievi, unitamente ai
Comuni territorialmente competenti, al fine di dare la necessaria informazione alle
Associazioni di Categoria degli operatori di pompe funebri;
4. di
introdurre, nel tariffario approvato con DGR 1212/2003, le voci “Prelievo
di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione” e “Prelievo
di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione con
rimozione di pacemaker”;
5. di
applicare – nelle more della necessaria e prevista rivisitazione del
tariffario di cui alla DGR 1212/2003 - per la voce “Prelievo di campioni di
liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione”, per analogia, la tariffa
prevista nella DGR 1212/2003 per prestazione a richiesta, aggiornata sulla base
degli indici ISTAT da gennaio 2004 a dicembre 2017, pari ad € 85 (diconsi ottantacinque(00);
6. di
applicare per la voce “Prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi
cutanei per cremazione con rimozione di pacemaker” una maggiorazione di € 15 (diconsi quindici/00) sulla predetta tariffa, pari a
complessivi € 100 (diconsi cento/00);
7. di
trasmettere copia del presente atto – per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza - ai Direttori
Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina Legale, ai Responsabili dei Servizi Igiene e
Sanità Pubblica (SIESP) delle AASSLL della Regione Abruzzo nonché alle Associazioni di Categoria degli
operatori di pompe funebri;
8. di
dare mandato al Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria DPF010 del
Dipartimento per la Salute e il Welfare di effettuare, a 120 giorni dalla data
del presente atto, il monitoraggio sullo stato di attuazione del provvedimento
stesso;
9. di
pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(BURA) e sul sito web regionale;
10. di
stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(BURA).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Stefania Melena