LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale
la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni al
fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
VISTI gli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 e 17
del D.P.R. n. 230 del 2000 ove si specifica che l’assistenza sanitaria in
favore dei detenuti e degli internati debba esser assicurata all’interno degli
istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie
esterne solo quanto siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non
possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività;
VISTO il D. Lgs.
N. 230/99 che all’art. 1 sancisce che i detenuti e internati hanno diritto, al
pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla
base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali
uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani
sanitari regionali e locali;
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO l’art. 2, comma 283, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità ed i criteri
per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di
sanità penitenziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.
544 del 23 giugno 2008 avente per oggetto “Recepimento DPCM dell’1.4.2008 –
modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle
funzioni sanitarie, dei Rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” con la
quale si è recepito il DPCM predetto ed è stato istituito l’Osservatorio
permanente sulla sanità penitenziaria con rappresentanti della Regione,
dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale
n. 670 del 24.11.2017 con la quale si è provveduto ad individuare i componenti
dell’Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria, costituito con
deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 23.06.2008;
VISTO l’Accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata il 26 ottobre 2017 Rep. N. 129/CU del 26 ottobre 2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale
n. 286 del 07.12.2017 concernente “Piano Nazionale per la prevenzione del
rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”;
ATTESO
che l’Accordo in
parola attribuisce alla Regione le seguenti attività:
- Elabora le linee di indirizzo regionali
tenendo conto del Piano Nazionale; predispone e/o aggiorna un modello di
protocollo operativo regionale;
- Individua e nomina i referenti regionali
per l’attuazione del Piano per la prevenzione del rischio autolesivo e/o e
chiede l’individuazione dei referenti locali;
- Declina gli specifici indirizzi
formativi sulla scorta delle indicazioni del livello nazionale;
- Verifica la definizione e sottoscrizione
dei protocolli operativi locali;
- Aggiorna e monitora i protocolli locali il
cui esito sarà trasmesso a livello nazionale; raccoglie e trasmette a livello
centrale i dati epidemiologici e le buone prassi locali.
RILEVATO
che la presente proposta non comporta
onere finanziario a carico del bilancio regionale;
RITENUTO, pertanto,
opportuno prendere atto e recepire l’Accordo, approvato in Conferenza
Unificata, sul documento “Piano Nazionale per la prevenzione del rischio
autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità”;
DATO
ATTO che
il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso
il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed
amministrativa della presente proposta di deliberazione apponendovi la propria
firma in calce;
Con
voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:
1. di
prendere atto e recepire l’Accodo sancito in sede di Conferenza Unificata
il 26.10.2017 Rep. N. 129/CU del 26.10.2017 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 286 del 07.12.2017,
concernente “Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e
suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità”;
2. di
dare attuazione all’Accordo in parola secondo le modalità ivi previste;
3. di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.