D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 211 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 49 - Ditta BIORENOVA S.p.A. – Autorizzazione per un impianto di ricerca e di sperimentazione per il recupero di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel comune di Montorio al Vomano, Zona Industriale Trinità (TE). Operazioni: R13 – R12 e R3. Sede Legale: Montorio al Vomano (TE) Zona Industriale Trinità - P.IVA 01925250670 Coordinate Geografiche: 42°35’36.66” N – 13°41’59.11” E.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di approvare ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti non pericolosi per lo svolgimento delle seguenti operazioni: Messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12) e riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3)”, da ubicarsi nella zona industriale Trinità, Strada statale n. 150, nel comune di Montorio al Vomano (TE);

2.      di autorizzare la Ditta Biorenova S.p.A. – Zona Industriale Trinità - Montorio al Vomano (TE) – P.IVA 01925250670, ai sensi dell’art. 211 del D.  Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 1) con le seguenti caratteristiche:

-            Rifiuti trattati dall’impianto: CER 020104 - CER 070213 - CER 120105 -  CER 150102 - CER 160119 – CER 160216 - CER 160306 - CER 170203 - CER 191204 - CER 191212;

-            Quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R3): sarà inferiore a 5t/g;

-            Capacità massima di stoccaggio (R13): si stima essere di 150 mc (ca 60 tonnellate);

3.      di richiamare per quanto riguarda il punto 2) gli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa;

4.      di prescrivere per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il rispetto delle condizioni di cui al parere tecnico favorevole dell’ARTA – Distretto provinciale di Teramo, Prot.n. 0328501/17 del 27/12/2017 e della Provincia di Teramo (parere favorevole con prescrizioni) che di seguito si riportano integralmente:

“omissis …

ARTA – Distretto di Teramo

-            Frequenza di controllo annuale sul punto E1;

-            N. 2 autocontrolli durante la marcia controllata per il punto E1;

-            Tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa in regime:30gg;

-            Tempo massimo per la comunicazione dei dati all’Autorità competente relativi ai controlli effettuati sulle emissioni durante la marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime:45 gg;

-            La durata del periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime è pari a 15 gg;

-            I punti di prelievo necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere facilmente accessibili in sicurezza, posizionati, dimensionati e provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con la normativa vigente;

-            Il Q.R.E. proposto dovrà essere ripresentato completo di firma di tecnico abilitato;

-            La torcia dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo;

-            Dovrà essere eseguita regolare manutenzione alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento;

-            Le manutenzioni della torcia dovranno essere registrate sull’apposito registro;

-            La torcia deve essere tale da garantire un’efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 /CO + CO2 ;

-            I controlli sul punto E1 dovranno essere effettuati per i primi due anni di vita dell’impianto, al termine dei quali, sulla base dei risultati analitici ottenuti, l’Arta valuterà l’opportunità o meno di far continuare la Ditta con gli autocontrolli;

Provincia di Teramo

-            Nell’impianto non potranno essere trattati i rifiuti identificati con il codice CER 191210;

-            I rifiuti identificati con il codice CER 191212 dovranno essere costituiti esclusivamente da materiali plastici e non dovranno provenire dal trattamento di trito vagliatura di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301);

-            I rifiuti prodotti dalle attività di trattamento dei rifiuti in ingresso, dovranno essere gestiti mediante l’operazione di recupero R13 (messa in riserva) o qualora destinati a smaltimento mediante operazione D15 (deposito preliminare);

-            Ai rifiuti provenienti dalle attività di trattamento dei rifiuti dovranno essere attribuiti, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 “Rifiuti prodotti da impianto di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e della sua preparazione per uso industriale” dell’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-            I rifiuti dovranno essere stoccati per classi omogenee e le aree di messa in riserva dovranno essere dotate di cartellonistica con indicati i codici CER dei rifiuti nelle stesse depositati;

5.      di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 e 3 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

6.      di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) può essere, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.:

-            Interrotta in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;

-            Assoggettata a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei risultati delle attività;

7.      di richiamare la Ditta Biorenova S.p.A., all’osservanza di quanto previsto e per quanto applicabili, degli obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA – Distretto di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8.      di richiamare il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

9.      di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, al Servizio Gestione dei Rifiuti, della seguente documentazione:

9.1 documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 - art. 8 comma c);

9.2  comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

9.2.1 l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

9.2.2 l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

9.2.3 il nominativo del Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso di  idonee e documentate conoscenze tecniche;

9.2.4 data di avvio dell’impianto;

9.2.5 certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia.

10.    di precisare altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

10.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

10.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di                      inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

10.4 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.    di fare salvi le competenze di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate;

12.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

13.    di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA – Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, nonché all’ISPRA, ai sensi 49 comma 4 della L.R. n. 45/2007;

14.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211, comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila per il seguito di competenza;

15.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di

 

 

 

 

 

 

pubblicazione all’albo pretorio (D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R.  24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini