IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 49
della L.R. n. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto di ricerca e
sperimentazione per il recupero di rifiuti non pericolosi per lo svolgimento
delle seguenti operazioni: Messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12) e riciclaggio
/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3)”, da
ubicarsi nella zona industriale Trinità, Strada statale n. 150, nel comune di
Montorio al Vomano (TE);
2. di
autorizzare la Ditta Biorenova S.p.A. – Zona Industriale Trinità - Montorio
al Vomano (TE) – P.IVA 01925250670, ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della
L.R. n. 45/07 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di
ricerca e di sperimentazione di cui al punto 1) con le seguenti
caratteristiche:
-
Rifiuti
trattati dall’impianto: CER 020104 - CER 070213 - CER 120105 - CER 150102 - CER 160119 – CER 160216 - CER
160306 - CER 170203 - CER 191204 - CER 191212;
-
Quantitativo
massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R3):
sarà inferiore a 5t/g;
-
Capacità
massima di stoccaggio (R13): si stima essere di 150 mc (ca 60 tonnellate);
3. di
richiamare per quanto riguarda il punto 2) gli elaborati tecnici e grafici
richiamati in premessa;
4. di
prescrivere per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il
rispetto delle condizioni di cui al parere tecnico favorevole dell’ARTA –
Distretto provinciale di Teramo, Prot.n. 0328501/17 del 27/12/2017 e della
Provincia di Teramo (parere favorevole con prescrizioni) che di seguito si
riportano integralmente:
“omissis …
ARTA – Distretto di Teramo
-
Frequenza
di controllo annuale sul punto E1;
-
N.
2 autocontrolli durante la marcia controllata per il punto E1;
-
Tempo
massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa in regime:30gg;
-
Tempo
massimo per la comunicazione dei dati all’Autorità competente relativi ai
controlli effettuati sulle emissioni durante la marcia controllata, decorrenti
dalla messa a regime:45 gg;
-
La
durata del periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
regime è pari a 15 gg;
-
I
punti di prelievo necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori
limite di emissione devono essere facilmente accessibili in sicurezza, posizionati,
dimensionati e provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in
accordo con la normativa vigente;
-
Il
Q.R.E. proposto dovrà essere ripresentato completo di firma di tecnico
abilitato;
-
La
torcia dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di
funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di
fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo;
-
Dovrà
essere eseguita regolare manutenzione alla torcia al fine di mantenerla in
efficiente stato di funzionamento;
-
Le
manutenzioni della torcia dovranno essere registrate sull’apposito registro;
-
La
torcia deve essere tale da garantire un’efficienza minima di combustione del
99% espressa come CO2 /CO + CO2 ;
-
I
controlli sul punto E1 dovranno essere effettuati per i primi due anni di vita
dell’impianto, al termine dei quali, sulla base dei risultati analitici
ottenuti, l’Arta valuterà l’opportunità o meno di far continuare la Ditta con
gli autocontrolli;
Provincia di Teramo
-
Nell’impianto
non potranno essere trattati i rifiuti identificati con il codice CER 191210;
-
I
rifiuti identificati con il codice CER 191212 dovranno essere costituiti
esclusivamente da materiali plastici e non dovranno provenire dal trattamento
di trito vagliatura di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301);
-
I
rifiuti prodotti dalle attività di trattamento dei rifiuti in ingresso,
dovranno essere gestiti mediante l’operazione di recupero R13 (messa in
riserva) o qualora destinati a smaltimento mediante operazione D15 (deposito
preliminare);
-
Ai
rifiuti provenienti dalle attività di trattamento dei rifiuti dovranno essere
attribuiti, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 “Rifiuti prodotti da
impianto di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell’acqua e della sua preparazione per uso industriale”
dell’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.;
-
I
rifiuti dovranno essere stoccati per classi omogenee e le aree di messa in
riserva dovranno essere dotate di cartellonistica con indicati i codici CER dei
rifiuti nelle stesse depositati;
5. di
stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per
un periodo di anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento;
detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase
di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49,
comma 2 e 3 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.;
6. di
precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) può essere, ai
sensi dell’art. 49 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.:
-
Interrotta
in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli
rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;
-
Assoggettata
a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica
annuale dei risultati delle attività;
7. di
richiamare la Ditta Biorenova S.p.A., all’osservanza di quanto previsto e
per quanto applicabili, degli obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei
rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D. Lgs. n. 152/06 e
s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed
all’ARTA – Distretto di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
8. di
richiamare il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti” e s.m.i.,
per quanto applicabile;
9. di
stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio,
al Servizio Gestione dei Rifiuti, della seguente documentazione:
9.1 documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 - art. 8 comma c);
9.2 comunicazione alla quale deve essere allegata
una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
9.2.1
l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
9.2.2 l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
9.2.3 il
nominativo del Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso
di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
9.2.4 data di
avvio dell’impianto;
9.2.5 certificato
di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle
vigenti normative in materia.
10. di
precisare altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1 deve essere
evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività e dei singoli;
10.2 deve essere
garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio
di inquinamento
dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante
da rumori ed odori;
10.3 devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
10.4 devono essere
promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi
tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime
ed energia;
11. di
fare salvi le competenze di altre Autorità interessate al presente
procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione
incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso
manipolate;
12. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato,
ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP
territorialmente competente;
13. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione
Provinciale di Teramo, all’ARTA – Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretto
provinciale di Teramo, nonché all’ISPRA, ai sensi 49 comma 4 della L.R. n.
45/2007;
14. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211, comma 5 del D. Lgs. n. 152/06
e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila per il
seguito di competenza;
15. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
data di
pubblicazione
all’albo pretorio (D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi)
giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi
dell’art. 9 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e
s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini