Nomina del Commissario Straordinario ARIC, di cui all’art. 2,  L.R. 12 gennaio 2018,  n. 4 recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale 27 settembre 2016, n. 34, recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”, che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2017, n. 566, a tenore della quale “l’Agenzia ARIC, all’interno della quale si insedierà la Stazione Unica Appaltante per la Regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016, per consentire un corretto ed efficace funzionamento finalizzato all’acquisizione di beni e servizi secondo modalità competitiva di valutazione delle esigenze della Pubblica Amministrazione e di riduzione dei costi, necessita di essere libera da pesi e gravami che, di fatto, impedirebbero un efficientamento del sistema acquisitivo”;

 

VISTO in particolare il comma 2 bis, dell’articolo 3, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 4, rubricato “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l’ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l’insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l’avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso”.

 

VISTO altresì il comma 3 bis, dell’articolo 4, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 4/2018, ai sensi del quale “Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite all’ARIC dalla presente legge”;

 

CONSIDERATO che secondo le previsioni dell’art. 3, comma 7, L.R. 34/2016: “Al fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l’attività dell’Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020”;

 

RITENUTO di precisare che il Commissario straordinario ARIC deve procedere con urgenza alla redazione del “Piano Operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni” (art. 3, comma 3, L.R. 34/2016) ed alla elaborazione, stesura e adozione di un Piano Programma che consenta la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia fissati dalla Regione Abruzzo nel Piano delle Prestazioni 2017-2019;

 

DATO ATTO delle azioni di successo dell’Avv. Carlo Montanino riferite all’azione di risanamento del “Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara” a costo zero per la Regione Abruzzo, e tenuto conto delle specifiche esperienze gestionali e professionali, deducibili dal Curriculum professionale dello stesso;

 

DATO ATTO che l’incarico di Commissario straordinario ARIC deve coprire il periodo necessario alla costituzione e all’insediamento dell’Agenzia e perdurare fino alla piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla L.R. 34/2016;

 

RITENUTO, pertanto, di nominare, quale Commissario Straordinario ARIC, l’Avv. Carlo Montanino con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria in relazione allo specifico compito di insediarla e renderla operativa in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite circa la costituzione e l’insediamento, al suo interno, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale;

 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico, resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed acquisita agli atti della Presidenza della Giunta Regionale in data 29.01.2018, prot. n. RA/24908.

 

CONSIDERATE le finalità della struttura per la quale deve essere effettuata la designazione;

 

DECRETA

 

1.      di nominare l’Avv. Carlo Montanino, nato a L’Aquila, il 14 luglio 1965, residente in Pescara, alla via Firenze n. 265, C.F. MNTCRL65L14A345U, quale Commissario straordinario con il compito (“di natura transitoria e speciale”) di insediare e rendere operativa l’ARIC, con sede provvisoria in Pescara, con decorrenza immediata, al fine di:

a.       costituire, insediare e rendere operativa l’ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite dalla legge regionale n. 34/2016, nel termine di 60 giorni;

b.      adottare ogni atto e provvedimento necessario a costituire e insediare l’Agenzia con particolare riguardo a Centrale Unica di Committenza, Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore regionale;

c.       avviarne le attività con riconnessione a quelle già in corso;

d.      elaborare, d’intesa con i competenti Dipartimenti regionali, i criteri e gli indirizzi che la Giunta Regionale, ex art. 3 della L.R. 34/2016, è tenuta ad adottare per l’adempimento dell’articolazione dell’ARIC;

e.       elaborare il Piano Programma per la costituzione e l’insediamento della nuova Struttura;

f.       elaborare il Piano Operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 3, comma 3, L.R. n. 34/2016, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), L.R. n. 4/2018;

g.      adottare ogni atto necessario al fine di adeguare l’articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla L.R. n. 25/2000, art. 15 ter, introdotto dalla L.R. n. 34/2016; 

h.      adottare ogni atto o provvedimento necessario a dare prima attuazione al disposto dei commi 4 e 5, dell’art. 3, L.R. 34/2016 con le novelle apportate dall’art. 2, L.R. 4/2018;

i.       adottare, in generale, ogni atto o provvedimento necessario a favorire l’effettivo ed efficiente svolgimento delle diverse attività dell’Agenzia, ivi incluse quelle relative all’applicazione del disposto del comma 7, art. 3, L.R. 34/2016;

2.           di fissare la scadenza del presente incarico al completamento delle attività legate all’adozione del Piano programma, all’approvazione e alla messa in esercizio, monitoraggio e verifica dei risultati attesi, di quanto alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del punto precedente, fermo restando che la durata dell’incarico conferito con il presente Decreto non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Regionale;

3.           di stabilire il trattamento economico spettante al Commissario per lo svolgimento dell’incarico, in ossequio a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in vigore;

4.           di dare atto che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell’Ente Regione Abruzzo, poiché il compenso di cui al punto 3 graverà sul bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, della L.R. n. 34/2016, testo vigente;

5.           di pubblicare il presente decreto sul BURAT.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso