IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge
regionale 27 settembre 2016, n. 34, recante “Disposizioni in materia di
centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14
marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici),
29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge
regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica) attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali)”, che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la
Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore;
VISTA la delibera di
Giunta Regionale 11 ottobre 2017, n. 566, a tenore della quale “l’Agenzia ARIC,
all’interno della quale si insedierà la Stazione Unica Appaltante per la
Regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto
Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016, per consentire un corretto ed
efficace funzionamento finalizzato all’acquisizione di beni e servizi secondo
modalità competitiva di valutazione delle esigenze della Pubblica
Amministrazione e di riduzione dei costi, necessita di essere libera da pesi e
gravami che, di fatto, impedirebbero un efficientamento del sistema
acquisitivo”;
VISTO in particolare il
comma 2 bis, dell’articolo 3, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1,
lett. a), Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 4, rubricato “Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 34/2016”, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta
regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il
compito di insediare e rendere operativa l’ARIC in relazione alle nuove ed
ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire
con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il
compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la
costituzione e l’insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti
espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della
Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l’avvio
delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso”.
VISTO altresì il comma
3 bis, dell’articolo 4, L.R. 34/2016, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett.
e), L.R. 4/2018, ai sensi del quale “Le autorizzazioni di spesa di cui al
presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle
nuove ed ulteriori funzioni attribuite all’ARIC dalla presente legge”;
CONSIDERATO che secondo le
previsioni dell’art. 3, comma 7, L.R. 34/2016: “Al fine di agevolare, in sede
di prima applicazione, l’attività dell’Agenzia in relazione allo svolgimento
delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro
enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali,
anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da
questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli
istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel
territorio regionale possono ricorrere all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio
2020”;
RITENUTO di precisare che
il Commissario straordinario ARIC deve procedere con urgenza alla redazione del
“Piano Operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni” (art. 3, comma
3, L.R. 34/2016) ed alla elaborazione, stesura e adozione di un Piano Programma
che consenta la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficienza
ed efficacia fissati dalla Regione Abruzzo nel Piano delle Prestazioni
2017-2019;
DATO ATTO delle azioni di
successo dell’Avv. Carlo Montanino riferite all’azione di risanamento del
“Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara” a costo zero per la Regione
Abruzzo, e tenuto conto delle specifiche esperienze gestionali e professionali,
deducibili dal Curriculum professionale dello stesso;
DATO ATTO che l’incarico di
Commissario straordinario ARIC deve coprire il periodo necessario alla
costituzione e all’insediamento dell’Agenzia e perdurare fino alla piena
operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni
attribuite dalla L.R. 34/2016;
RITENUTO, pertanto, di
nominare, quale Commissario Straordinario ARIC, l’Avv. Carlo Montanino con il
compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria in relazione allo
specifico compito di insediarla e renderla operativa in relazione alle nuove ed
ulteriori funzioni ad essa attribuite circa la costituzione e l’insediamento,
al suo interno, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica
Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale;
VISTA la dichiarazione
di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
di amministratore di ente pubblico e di amministratore di enti di diritto
privato in controllo pubblico, resa mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ed acquisita agli atti della Presidenza della Giunta Regionale in data
29.01.2018, prot. n. RA/24908.
CONSIDERATE le finalità della
struttura per la quale deve essere effettuata la designazione;
DECRETA
1. di
nominare l’Avv. Carlo Montanino, nato a L’Aquila, il 14 luglio 1965,
residente in Pescara, alla via Firenze n. 265, C.F. MNTCRL65L14A345U, quale
Commissario straordinario con il compito (“di natura transitoria e speciale”)
di insediare e rendere operativa l’ARIC, con sede provvisoria in Pescara, con
decorrenza immediata, al fine di:
a. costituire, insediare e rendere operativa
l’ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite dalla legge
regionale n. 34/2016, nel termine di 60 giorni;
b. adottare ogni atto e provvedimento
necessario a costituire e insediare l’Agenzia con particolare riguardo a
Centrale Unica di Committenza, Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore
regionale;
c. avviarne le attività con riconnessione a
quelle già in corso;
d. elaborare, d’intesa con i competenti
Dipartimenti regionali, i criteri e gli indirizzi che la Giunta Regionale, ex
art. 3 della L.R. 34/2016, è tenuta ad adottare per l’adempimento
dell’articolazione dell’ARIC;
e. elaborare il Piano Programma per la
costituzione e l’insediamento della nuova Struttura;
f. elaborare il Piano Operativo riguardante
la programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 3, comma 3, L.R. n. 34/2016,
come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), L.R. n. 4/2018;
g. adottare ogni atto necessario al fine di
adeguare l’articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia
alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla L.R. n. 25/2000,
art. 15 ter, introdotto dalla L.R. n. 34/2016;
h. adottare ogni atto o provvedimento
necessario a dare prima attuazione al disposto dei commi 4 e 5, dell’art. 3,
L.R. 34/2016 con le novelle apportate dall’art. 2, L.R. 4/2018;
i. adottare, in generale, ogni atto o
provvedimento necessario a favorire l’effettivo ed efficiente svolgimento delle
diverse attività dell’Agenzia, ivi incluse quelle relative all’applicazione del
disposto del comma 7, art. 3, L.R. 34/2016;
2.
di fissare la scadenza del presente incarico al
completamento delle attività legate all’adozione del Piano programma,
all’approvazione e alla messa in esercizio, monitoraggio e verifica dei
risultati attesi, di quanto alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)
del punto precedente, fermo restando che la durata dell’incarico conferito con
il presente Decreto non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una
sola volta, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Regionale;
3.
di stabilire il trattamento economico spettante al
Commissario per lo svolgimento dell’incarico, in ossequio a quanto previsto
dalle normative nazionali e regionali in vigore;
4.
di dare atto che il presente Decreto non comporta
assunzioni di spesa a carico dell’Ente Regione Abruzzo, poiché il compenso di
cui al punto 3 graverà sul bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’art. 3, comma 2
bis, della L.R. n. 34/2016, testo vigente;
5.
di pubblicare il presente decreto sul BURAT.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di avvenuta
comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo
dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso