LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che:
-
il
rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi
autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di incidenti
(punture, tagli ecc.) che si possono verificare durante le diverse attività, è noto e ben documentato in letteratura da tempo;
-
in
Italia, dal 2003 al 2014, i dati SIROH (lo studio Italiano Rischio
Occupazionale da HIV e da altri patogeni a trasmissione ematica), confermano
che tra il personale di anatomia patologica addetto alle sale autoptiche si
sono verificati diversi incidenti con lesioni percutanee e muco-cutanee;
RICHIAMATO
il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, così come modificato con il decreto correttivo ed
integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106;
RICHIAMATO
in particolare
l’articolo 2, comma 1, lett. z) del
citato D.lgs. 81/2008 che prevede
l’emanazione di "linee guida" quali atti di indirizzo e
coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTE
le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei
servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” (allegato 1 – parte
integrante e sostanziale del presente atto), approvate dalla Conferenza
Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett.
z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del
09/11/2017);
DATO
ATTO che le predette Linee guida:
-
evidenziano
nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici,
autoptici e delle pompe funebri, i punti critici a maggior rischio di trasmissione
di malattia infettiva nell'ambito
delle procedure operative adottate, per i quali risulta necessario garantire
standard ambientali minimi e misure organizzative, informative e formative
adeguate a minimizzare il rischio di
contrarre una malattia infettiva;
-
analizzano
le varie attività e i punti critici della procedura rispetto a procedure
attuate, le misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio
biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o
sanitaria residenziale o di degenza;
-
analizzano
le attività e le procedure a maggior
rischio in caso di riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria;
-
stabiliscono
le regole generali di comportamento, le condizioni di pulizia e disinfezione
che devono essere assicurate al termine dell’autopsia;
-
analizzano
le attività a rischio in caso di decessi
da causa violenta in ambienti esterni;
-
stabiliscono
i livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo
svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie;
DATO
ATTO che i soggetti esposti nelle varie
procedure sono individuati
come di seguito:
-
in
caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria
residenziale o di degenza e in caso di riscontro autoptico e sezione della
salma in sala settoria: medici, infermieri, operatori di pompe
funebri, operatori dell’obitorio, vigili del fuoco;
-
in
caso di decessi da causa violenta in ambienti esterni: forze dell’ordine, medici
legali, infermieri, operatori di pompe funebri, operatori dell’obitorio;
RAVVISATA
la necessità di evitare malattie infettive nello svolgimento delle attività
degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri;
RITENUTO
di dover procedere a tal fine al recepimento delle “Linee guida per la
prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici,
autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017),
dando mandato alle ASL di garantire le misure organizzative, informative e
formative adeguate per la corretta gestione del rischio biologico in caso di
morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria
residenziale o di degenza, riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria, siccome previsto nelle Linee guida stesse;
RICHIAMATO
in particolare l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008
e ss.mm.ii. il quale stabilisce che:
-
la
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità;
-
a
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate;
RITENUTO
pertanto – ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 81/2008 - di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)
dello stesso D. Lgs.,
in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) e previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), curando in particolare
gli aspetti specifici relativi alla prevenzione ed alla protezione, oltre che
degli operatori direttamente impegnati nelle attività oggetto delle predette
Linee guida, di tutti i soggetti convolti;
CONSIDERATO
che le Linee guida di che trattasi tra le misure di prevenzione indicano
l’utilizzo dei DPI (camice,
mascherina, occhiali etc.);
PRECISATO
che:
-
la
disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia e deve
essere accompagnata da una valutazione
del rischio, sulla base della
quale individuare le misure di protezione necessarie, e dalla
realizzazione di azioni
di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento;
-
le
linee guida prevedono anche l’attività di formazione e di prevenzione in modo
tale che il lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia
di salute e sicurezza e in merito al
rischio specifico che deve essere rinnovata per trasferimento o cambiamento di
mansioni, per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, in relazione all'evoluzione
dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, in seguito al verificarsi di
esposizioni ad agenti biologici;
RITENUTO
di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di:
-
adeguare
in modo coerente al documento di valutazione dei rischi (DVR) i contenuti della
formazione specifica degli operatori coinvolti, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008;
-
porre
particolate attenzione nel garantire agli operatori convolti nelle attività
oggetto delle Linee guida di che trattasi (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017),
i Dispositivi di Protezione Individuali ivi previsti nonché i disinfettanti
necessari, selezionati secondo le indicazioni di cui all’appendice 2 alla
predette Linee Guida;
DATO
ATTO che il DPR 14 gennaio 1997 recante "Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private"(pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) definisce i requisiti minimi
strutturali e impiantistici del servizio mortuario;
RICHIAMATA
la L.R. n. 32 del 31/07/2007 recante “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul BURA
n. 46 del 17/08/2007, nonché la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008 recante
“Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle
relative procedure delle strutture sanitarie e sociosanitarie”;
RITENUTO
di dover aggiornare i Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla
D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, al fine di garantire gli standard minimi di
sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro
dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie, dando mandato al
Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e
il Welfare di provvedere in tal senso;
RIBADITO
che l’obiettivo in fondo da raggiungere con l’applicazione delle norme in
materia di salute e sicurezza e con la organizzazione di qualsiasi servizio di
prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è
quello comunque del raggiungimento di un miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro;
DATO
ATTO altresì che gli operatori di pompe
funebri sono contemplati in talune delle procedure definite “a rischio”;
RICHIAMATA
la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 titolata “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria” ed in particolare l’art. 35 della precitata
legge che:
-
al
comma 3 dispone che i soggetti che intendono svolgere attività funebre devono
possedere i seguenti requisiti:
a. che l'attività funebre venga svolta nel
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
b. che dispongano di mezzi, risorse e
organizzazione adeguati, fra cui personale in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
-
al
comma 4 dispone che “…Al fine del
mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le
imprese esercenti l’attività funebre hanno l’obbligo di far frequentare al
proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non
inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma
stabiliti con atto della Giunta regionale…”;
RICHIAMATA
la DGR 873 del 23.12.2014 recante <<Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
12 agosto 2013, nr. 598. Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli
standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che
esercitano attività funebre - Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria”>>;
RITENUTO
di dover aggiornare - alla luce delle Linee guida approvate dalla Conferenza
Stato-regioni (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017) - i percorsi formativi implementati ai sensi
della citata DGR 873 del 23.12.2014, dando mandato al Servizio Formazione
ed Orientamento Professionale DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università di
provvedere in tal senso;
RILEVATO
che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio
regionale;
VISTA
la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;
DATO
ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1. di
prendere atto e recepire le “Linee guida per la prevenzione del rischio
biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe
funebri” (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto),
approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
(Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017);
2. di
dare mandato ai Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo di
garantire le misure organizzative, informative e formative adeguate per la
corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione
o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza, in caso di
riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria,
siccome previsto nelle Linee guida di cui al precedente punto 1);
3. di
dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare il documento di
valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) e previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), curando
in particolare gli aspetti specifici relativi alla prevenzione ed alla
protezione, oltre che degli operatori direttamente impegnati nelle attività
oggetto delle predette Linee guida, di tutti i soggetti convolti;
4. di
dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare in modo coerente
al documento di valutazione dei rischi (DVR) i contenuti della formazione
specifica degli operatori coinvolti, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008;
5. di
dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di porre particolate
attenzione nel garantire agli operatori convolti nelle attività oggetto delle
Linee guida di cui al precedente punto 1) i Dispositivi di Protezione
Individuali ivi previsti nonché i disinfettanti necessari, selezionati secondo
le indicazioni di cui all’appendice 2 alla predette Linee Guida;
6. di
proporre alla Commissione regionale Educazione Continua in Medicina (ECM) -
per il tramite dell’Agenzia Sanitaria Regionale - l’inserimento della predetta
tematica quale obiettivo strategico del piano regionale annuale di formazione
ECM;
7. di
dare mandato al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del
Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere alla modifica ed
aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla
D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, al fine di garantire gli standard minimi di
sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro
dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie;
8. di
dare mandato al Servizio Formazione ed Orientamento Professionale DPG009
del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione,
della Ricerca e dell'Università di aggiornare - alla luce delle Linee guida
approvate dalla Conferenza Stato-regioni (Repertorio Atti n. 198/CSR del
09/11/2017) - i percorsi formativi implementati
ai sensi della DGR 873 del 23.12.2014;
9. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di
trasmettere copia del presente atto – per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza - ai Direttori
Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Medici Competenti, ai Direttori
delle UU.OO. di Medicina Legale, ai Responsabili dei
Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SIESP) delle ASL, all’Agenzia Sanitaria
Regionale, al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento
per la Salute e il Welfare, al Servizio Formazione ed Orientamento
Professionale DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università nonché alle Associazioni di
Categoria degli operatori di pompe funebri;
11. di
dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di comunicare - entro 60 gg.
dalla data di adozione del presente atto - al competente Servizio della
Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il
Welfare il recepimento a livello aziendale delle Linee guida di cui al precedente
punto 1) e di relazionare annualmente al medesimo Servizio della Prevenzione e
Tutela Sanitaria DPF010 sullo stato di applicazione delle Linee guida di cui al
punto 1);
12. di
dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del
bilancio regionale;
13. di
pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito web regionale.