Recepimento delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Rep. Atti n. 198/CSR del 09/11/2017) – Prime indicazioni applicative.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che:

-            il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di incidenti (punture, tagli ecc.) che si possono verificare durante le diverse  attività, è noto e ben documentato  in letteratura  da tempo;

-            in Italia, dal 2003 al 2014, i dati SIROH (lo studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV e da altri patogeni a trasmissione ematica), confermano che tra il personale di anatomia patologica addetto alle sale autoptiche si sono verificati diversi incidenti con lesioni percutanee e muco-cutanee;

 

RICHIAMATO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106;

 

RICHIAMATO in particolare  l’articolo 2, comma 1, lett. z) del citato D.lgs. 81/2008 che prevede  l’emanazione di "linee guida" quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTE le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto), approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017); 

 

DATO ATTO che le predette Linee guida:

-            evidenziano nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri, i punti critici a maggior rischio di  trasmissione  di  malattia infettiva nell'ambito delle procedure operative adottate, per i quali risulta necessario garantire standard ambientali minimi e misure organizzative, informative e formative adeguate a minimizzare il  rischio di contrarre una malattia infettiva;

-            analizzano le varie attività e i punti critici della procedura rispetto a procedure attuate, le misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza;

-            analizzano le  attività e le procedure a maggior rischio in caso di riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria;

-            stabiliscono le regole generali di comportamento, le condizioni di pulizia e disinfezione che devono essere assicurate al termine dell’autopsia;

-            analizzano le  attività a rischio in caso di decessi da causa violenta in ambienti esterni;

-            stabiliscono i livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie;

 

DATO ATTO che i soggetti esposti nelle varie procedure sono individuati  come di seguito:

-            in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza e in caso di riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria:  medici, infermieri, operatori di pompe funebri, operatori dell’obitorio, vigili del fuoco;

-            in caso di decessi da causa violenta in ambienti esterni: forze dell’ordine, medici legali, infermieri, operatori di pompe funebri, operatori dell’obitorio;

 

RAVVISATA la necessità di evitare malattie infettive nello svolgimento delle attività degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri;

 

RITENUTO di dover procedere a tal fine al recepimento delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017), dando mandato alle ASL di garantire le misure organizzative, informative e formative adeguate per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza, riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria, siccome previsto nelle Linee guida stesse; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  il quale stabilisce che:

-            la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della  protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

-            a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;

 

RITENUTO pertanto – ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2  del D. Lgs. n. 81/2008 - di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs.,  in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), curando in particolare gli aspetti specifici relativi alla prevenzione ed alla protezione, oltre che degli operatori direttamente impegnati nelle attività oggetto delle predette Linee guida, di tutti i soggetti convolti;

 

CONSIDERATO che le Linee guida di che trattasi tra le misure di prevenzione indicano l’utilizzo dei DPI  (camice, mascherina, occhiali etc.);

 

PRECISATO che:

-            la disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia e deve essere accompagnata da una valutazione  del rischio, sulla  base della quale individuare le misure di protezione necessarie, e dalla realizzazione  di  azioni  di  sensibilizzazione,  informazione, formazione ed addestramento;

-            le linee guida prevedono anche l’attività di formazione e di prevenzione in modo tale che il lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute  e sicurezza e in merito al rischio specifico che deve essere rinnovata per trasferimento o cambiamento di mansioni, per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di  nuove tecnologie, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, in seguito al verificarsi di esposizioni ad agenti biologici;

 

RITENUTO di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di:

-            adeguare in modo coerente al documento di valutazione dei rischi (DVR) i contenuti della formazione specifica degli operatori coinvolti, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008;

-            porre particolate attenzione nel garantire agli operatori convolti nelle attività oggetto delle Linee guida di che trattasi (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017), i Dispositivi di Protezione Individuali ivi previsti nonché i disinfettanti necessari, selezionati secondo le indicazioni di cui all’appendice 2 alla predette Linee Guida;

 

DATO ATTO che il DPR 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"(pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) definisce i requisiti minimi strutturali e impiantistici del servizio mortuario;

 

RICHIAMATA la L.R. n. 32 del 31/07/2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul BURA n. 46 del 17/08/2007, nonché la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008 recante “Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e sociosanitarie”; 

 

RITENUTO di dover aggiornare i Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, al fine di garantire gli standard minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie, dando mandato al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere in tal senso;

 

RIBADITO che l’obiettivo in fondo da raggiungere con l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e con la organizzazione di qualsiasi servizio di prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è quello comunque del raggiungimento di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro;

 

DATO ATTO altresì che gli operatori di pompe funebri sono contemplati in talune delle procedure definite “a rischio”;

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 titolata “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” ed in particolare l’art. 35 della precitata legge che:

-            al comma 3 dispone che i soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a.       che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b.      che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui  personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

-            al comma 4  dispone che “…Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l’attività funebre hanno l’obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale…”;

 

RICHIAMATA la DGR 873 del 23.12.2014 recante <<Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 12 agosto 2013, nr. 598. Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre - Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”>>;

 

RITENUTO di dover aggiornare - alla luce delle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017) -  i percorsi formativi implementati ai sensi della citata DGR 873 del 23.12.2014,  dando mandato al Servizio Formazione ed Orientamento Professionale DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università di provvedere in tal senso;

 

RILEVATO che la presente proposta non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

 

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria  competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-            il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di prendere atto e recepire le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto), approvate dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017);

2.      di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo di garantire le misure organizzative, informative e formative adeguate per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza, in caso di riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria, siccome previsto nelle Linee guida di cui al precedente punto 1);

3.      di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), curando in particolare gli aspetti specifici relativi alla prevenzione ed alla protezione, oltre che degli operatori direttamente impegnati nelle attività oggetto delle predette Linee guida, di tutti i soggetti convolti;

4.      di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di adeguare in modo coerente al documento di valutazione dei rischi (DVR) i contenuti della formazione specifica degli operatori coinvolti, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008;

5.      di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di porre particolate attenzione nel garantire agli operatori convolti nelle attività oggetto delle Linee guida di cui al precedente punto 1) i Dispositivi di Protezione Individuali ivi previsti nonché i disinfettanti necessari, selezionati secondo le indicazioni di cui all’appendice 2 alla predette Linee Guida;

6.      di proporre alla Commissione regionale Educazione Continua in Medicina (ECM) - per il tramite dell’Agenzia Sanitaria Regionale - l’inserimento della predetta tematica quale obiettivo strategico del piano regionale annuale di formazione ECM;

7.      di dare mandato al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere alla modifica ed aggiornamento dei Manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, al fine di garantire gli standard minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie;

8.      di dare mandato al Servizio Formazione ed Orientamento Professionale DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università di aggiornare - alla luce delle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni (Repertorio Atti n. 198/CSR del 09/11/2017) -  i percorsi formativi implementati ai sensi della DGR 873 del 23.12.2014;  

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.    di trasmettere copia del presente atto – per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza -  ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione,  ai Medici Competenti, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina Legale, ai Responsabili dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SIESP) delle ASL, all’Agenzia Sanitaria Regionale, al Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, al Servizio Formazione ed Orientamento Professionale DPG009 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università nonché alle Associazioni di Categoria degli operatori di pompe funebri;

11.    di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di comunicare - entro 60 gg. dalla data di adozione del presente atto - al competente Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 del Dipartimento per la Salute e il Welfare il recepimento a livello aziendale delle Linee guida di cui  al precedente punto 1) e di relazionare annualmente al medesimo Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria DPF010 sullo stato di applicazione delle Linee guida di cui al punto 1);

12.    di dare atto che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio regionale;

13.    di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web regionale.

 

Segue Allegato