IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
DATO ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che
le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti
locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);
VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea
per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il
13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs.
27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTO il Reg. CE/388/2010, recante
disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;
VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che
stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani
gatti e furetti;
VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio
201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e la
registrazione della popolazione canina;
VISTA la Decisione 2005/91/CE sulla
vaccinazione antirabbica;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;
DATO ATTO che Il comma 2 dell’articolo 6
(Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013,
n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che
disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza
della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.
DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25.
Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie
Zoofile volontarie”;
VISTA la richiesta dell’Associazione
““Coordinamento regionale GGV.W.W.F. Gruppo Abruzzo”, per lo svolgimento di un
Corso di Formazione per Guardie Zoofile, effettuata con nota e mail del
21.1.2018, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 22.01.2018 al
n. RA/16255;
PRESO ATTO della completezza dell’istanza e del
programma formativo indicato dall’Associazione nel quale viene indicata
l’attuazione di un accertamento finale mediante esame, come previsto dalla
normativa regionale richiamata;
RILEVATO che sarà inserito, nella Commissione finale
di verifica, un rappresentante del Servizio Sanità Veterinaria Igiene e
Sicurezza degli Alimenti della Giunta Regionale che assumerà le funzioni di
Presidente della Commissione;
DATO ATTO che nessun costo relativo allo
svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della
Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad
assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi
e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
ATTESO che sul
territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica
formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado
di coadiuvare gli organi preposti;
RITENUTO di poter autorizzare lo svolgimento del
corso;
DATO ATTO che sul territorio regionale della
Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito
del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti
formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013
che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli
organi della Regione Abruzzo;
ATTESO che, ottenuta la
nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge
n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle
Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto
rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme
relative alla protezione degli animali;
DATO ATTO che l’art. 133 e segg. del
T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al
Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici
compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto
delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale
di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto
concerne il territorio della Regione Abruzzo;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di
autorizzare l’Associazione ““Coordinamento regionale GGV.W.W.F. Gruppo
Abruzzo”, allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile di cui
al programma presentato dall’Associazione stessa in data 21.1.2018;
2. di
dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli
esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto,
l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del
corso e per gli esami finali
(compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali,
attrezzature, ecc);
3. di
invitare l’Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della
Commissione d’esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei
Commissari d’esame;
4. di
riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione
d’esame e rinviare ad un successivo atto l’approvazione della Commissione
d’esame finale del corso;
5. di
demandare al Presidente della Commissione d’esame il compito di trasmettere
i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza
degli Alimenti della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo
regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del
Servizio;
6. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente;
7. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;
8. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli