Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto da dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati”, con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs.152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

 

VISTA la L. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, parte II, recante “Norme in materia ambientale”;

 

VISTA la LR n. 11/1999 recante “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.” ed in particolare il comma 6 dell’art. 46 che dispone la delega alla Giunta Regionale per l'approvazione di “… specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA…”;

 

VISTE le precedenti Delibere di Giunta Regionale con le quali sono stati fissati i criteri ed indirizzi necessari per semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale, verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ed in particolare la D.G.R. n. 119 del 22.03.2002 recante “L.R. n. 11/1999, comma 6), art. 46 – “Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” nel testo modificato con successive D.G.R n. 241 del 13.05.2002, n. 757 del 10.08.2002 e n. 209 del 17.03.2009;

 

VISTE la D.G.R. n. 317 del 26.04.2010 con la quale è stato riformulato l’art. 5 dell’allegato “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali “, che disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento Regionale (CCR-VIA);

 

VISTE la DGR n. 68 del 10.02.2014 e n. 606 del 26.09.2014 con le quali è stato modificato parzialmente l’art. 5 comma 2 dell’allegato alla D.G.R. n.  317 del 26.04.2010;

 

VISTA la D.G.R. n. 51 del 27.01.2015 recante “Art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. – Ulteriori modifiche all’Allegato della D.G.R. n. 317 del 26.04.2010”;

 

VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla LR 35/2014”;

 

VISTA la DGR n. 622 del 30.09.2014 recante “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35.”

 

VISTA la DGR n. 681 del 21.10.2014 recante “Parziale modifica alla D.G.R. n. 622 del 30.09.2014 recante: -Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35 - e definizione dei programmi da realizzare nell'ambito delle competenze della macrostruttura della Giunta regionale.”;

 

VISTE le D.G.R. n. 337-338-339-340-341- 342-343-344-345-346-347 del 5.05.2015 con le quali sono state precisate le competenze e i programmi da realizzare dei singoli dipartimenti e servizi regionali;

 

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale”;

 

VISTA la LR n. 32 del 20.10.2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” con la quale in particolare, all’art. 3, sono state definite le funzioni oggetto di trasferimento dalle Province alla Regione;

 

VISTA la DGR 930 del 30.12.2016 recante “Approvazione di “Criteri per l’esercizio ed il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazione di incidenza”, in attuazione del combinato disposto del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.” con la quale erano state disciplinate le procedure in forza dell’art. 14 comma 4 della L. 241/1990, così come sostituito dall’ art. 1, comma 1 del D.Lgs.127/2016 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

 

VISTO il Dlgs 104 del 16.06.2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.”, entrato in vigore in data 21.07.2017;

 

DATO ATTO che il citato Dlgs 104 del 16.06.2017 ha modificato la parte seconda del Dlgs 152/2006 con l’introduzione, in particolare:

-        di uno snellimento delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinate dell’art. 19 del DLgs 152/2006 nel testo introdotto dal Dlgs 104/2017; 

-        del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” così come disciplinato dall’art. 27 bis introdotto dal suddetto Dlgs 104/2017 che ha previsto al comma 1,  nel caso di progetti sottoposti al procedimento di VIA di competenza regionale, un unico procedimento finalizzato “al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”;

 

DATO ATTO ancora che lo stesso art. 27 bis ha previsto, al comma 7, lo svolgimento di una conferenza dei servizi “alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241”

 

VISTO l’art. 24, comma 1, del più volte citato Dlgs 104/2017 che ha sostituito il comma 4 dell’art.14 della L.  241/1990 come segue: “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

 

DATO ATTO che a seguito di tale ultima modifica legislativa, la DGR 930/2016 risulta non più applicabile in quanto adottata in forza di un atto legislativo ora non più vigente;

 

RITENUTO pertanto necessario individuare i soggetti regionali preposti al “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” in materia di VIA come segue:

-        il CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale – è l’Autorità Regionale competente al rilascio del “provvedimento di VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

-        Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche è individuato quale Autorità Compente all’indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della prevista conferenza dei servizi;

 

DATO ATTO che le nuove procedure di VA e di VIA rendono necessaria l’adozione di una nuova modulistica e nonché le “Specifiche tecniche e guida operativa per le procedure di VIA,VA,VAS e VINCA”, come da allegati alla presente a formarne parte integrante, dando comunque mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di adottare specifici provvedimenti per gli eventuali adeguamenti o correzioni che dovessero rendersi necessari;

 

RITENUTO, opportuno, all’esito del riordino delle competenze delle Province e dell’organizzazione delle Autorità di Bacino Nazionali e tenuto conto dell’art. 5 comma 1 lett c) del Dlgs 152/2006 nel testo introdotto dal DLgs 104/207, di modificare la composizione del CCR-VIA, sostituendo l’art. 5 comma 2 della DGR 317 del 26.04.2010, come segue:

-        Direttore della Direzione Generale della Regione, che assume il ruolo di Presidente del comitato che, nel caso di temporanea assenza o di impedimento, può delegare altro dirigente regionale;

-        Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio gestione e qualità delle acque o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Autorità di bacino distrettuale Competente per Territorio o suo delegato;

-        Direttore dell’A.R.T.A. o suo delegato;

-        Da n. 3 (tre esperti) in materia ambientale, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previo avviso pubblico per l’acquisizione dei relativi curricula.

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

 

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Generale della Regione ed il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche hanno espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

 

1.      di dare atto che la DGR 930 del 30.12.2016 risulta non più applicabile in quanto adottata in forza di un atto legislativo ora non più vigente;

2.      di individuare i soggetti regionali preposti al “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” in materia di VIA come segue:

-        il CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale – è l’Autorità Regionale competente al rilascio del “provvedimento di VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

-        Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche è l’Autorità Compente all’indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della conferenza dei servizi prevista al comma 7 dell’art. 27 bis;

3.      di adottare la nuova modulistica e nonché le “Specifiche tecniche e guida operativa per le procedure di VIA,VA,VAS e VINCA”, come da allegati alla presente a formarne parte integrante, dando comunque mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di adottare specifici provvedimenti per gli eventuali adeguamenti e/o correzioni che dovessero rendersi necessari;

4.      di stabilire che il CCR-VIA (Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale) – in modifica dell’art. 5 comma 2 della DGR 317 del 26.04.2010 - è così costituito:

-        Direttore della Direzione Generale della Regione, che assume il ruolo di Presidente del comitato che, nel caso di temporanea assenza o di impedimento, può delegare altro dirigente regionale;

-        Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio gestione e qualità delle acque o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

-        Autorità di bacino distrettuale Competente per Territorio o suo delegato;

-        Direttore dell’A.R.T.A. o suo delegato;

-        Da n. 3 (tre esperti) in materia ambientale, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previo avviso pubblico per l’acquisizione dei relativi curricula,

5.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6.      di dare mandato al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenziali per l’attuazione della presente deliberazione;

7.      di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURA nonché sul sito dedicato http://sra.regione.abruzzo.it/.

 

Segue Allegato