Cava di ghiaia in località “Gravigliano” -  Comune di Teramo. Ditta Cave Canem srl, con sede in via G. Carducci n.46, Teramo. Autorizzazione ampliamento e subentro.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,

 

-            la ditta Cave Canem s.r.l. con sede legale in Teramo Via G. Carducci n.46, è autorizzata alla coltivazione in ampliamento della cava di ghiaia in località “Gravigliano” distinta in catasto al foglio di mappa n. 50,  particelle nn. 41, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 1167, 1169, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93 e foglio di mappa n. 49 partt. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 114, del comune censuario di Teramo, con l‘obbligo di poter avviare la coltivazione del lotto successivo solo dopo il ripristino del lotto precedente, come individuato nelle  tavole RDL e DL del progetto allegato ed alle seguenti norme e condizioni;

 

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate negli elaborati tecnici disegni allegati in formato digitale al presente provvedimento.

 

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

 

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

 

Articolo 4

A garanzia dei lavori di ripristino ambientale è stata stipulata in data 17/2/2017, apposita polizza fidejussoria con la Compagnia di Assicurazione CBL Insurance Europe DAC Ltd  per l’importo di € 285.214,00;

 

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

 

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1.      Escludere dall’ampliamento della cava le aree boscate ai sensi dell’art.31 della L.R. n.3/2014, che, come da progetto, devono essere adeguatamente individuate con l’apposizione di picchetti di delimitazione,;

2.      I profili di abbandono, da realizzare con materiale in posto, non devono superare i 30° sull’orizzontale;

3.      Deve essere garantito il regolare deflusso delle acque di scorrimento superficiale ed il generale regime idrico in modo da non arrecare danni di cui all’art.1 del R.D. n. 3267/1923;

4.      Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici idonei a garantire la stabilità dei terreni interessati dalle opere;

5.      L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente picchettata e segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso e con la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione;

6.      Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

7.      Il ritombamento previsto deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative ambientali vigenti;

8.      La polizza fidejussoria stipulata a garanzia del ripristino ambientale deve essere rivalutata con cadenza biennale secondo gli indici ISTAT consumo famiglie ed impiegati e sarà svincolata dal Servizio competente all’avvenuto collaudo del regolare ripristino dell’area di cava;

9.      L’impianto presente nella cava deve essere dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente compresa l’A.U.A.;

10.    Tutte le pertinenze utilizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;

11.    L’esercizio cava deve avvenire in conformità al cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, come indicato nelle  tavole RDL e DL del progetto allegato al presente provvedimento;

12.    La ditta verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma.

Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.

Ogni variazione al cronoprogramma deve essere tempestivamente comunicata agli organi di vigilanza ;

13.    La volumetria totale di materiale terroso, con l’esclusione del cappellaccio vegetale, è pari a 346.344 mc.

 

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire annualmente, entro il mese di aprile dell’anno successivo, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

 

 

 

Articolo 8

La quantità media di materiale utile estraibile annualmente è di circa mc. 40.925 e complessivamente mc. 409.250 (quattrocentonovemiladuecentocinquanta) per l’intera durata dell’attività.

 

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi, allegati e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza, manutenzione e regolarmente autorizzati.

Al presente provvedimento sono allegati i seguenti elaborati di progetto:

a.       Tavv. A, B, B1, C, C1, CR, RRA, RT, DL, RDL;

b.      Sondaggi Stratigrafici;

c.       Relazione Geologica;

d.      Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

 

Articolo 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto allegato al presente provvedimento e nei tempi ivi assegnati;

 

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:

1.      Comando Provinciale dei Carabinieri Corpo Forestale dello Stato di Teramo;

2.      Amministrazione Comunale di Teramo;

 

Articolo 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco