LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)
approvato con L.R. 19/12/2006, n. 45 e s.m.i. e che,
ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
é in via di definitiva l’adeguamento dello stesso (v.
DGR n. 523/C/2017);
PRESO ATTO della nota
prot.n. 287 del 22/11/2017, acquisita dal SGR in data 22/11/2017 al prot.n.
0298282/17, pervenuta da MO.TE. Montagne Teramane S.p.a., con la quale si
segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2018 della possibilità,
per alcuni Comuni del comprensorio, di conferire rifiuti urbani indifferenziati
in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione;
PRESO ATTO della nota
prot.n. 13794/U del 22/11/2017, pervenuta da ECO.LAN. Spa con sede in Lanciano
(CH), acquisita dal SGR al prot.n. 0297703/17 del 22/11/2017
, con la quale si chiede di prorogare il conferimento di rifiuti di
origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti
territoriali diversi da quelli di produzione, stante il permanere delle
condizioni di carenza, di esaurimento delle capacità e insufficiente
disponibilità di impianti di smaltimento/trattamento afferenti alla programmazione
pubblica;
RITENUTO pertanto, che
permangono sul territorio regionale, alcune esigenze di conferimenti di rifiuti
urbani prodotti in bacini provinciali non serviti da sufficienti strutture
impiantistiche di trattamento/smaltimento, ovvero assenti, nel caso di taluni
territori;
RICHIAMATA la DGR n. 922 del
30/12/2016, avente per oggetto “D.Lgs. 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n.1133 del 31/12/2015. Conferimento di rifiuti
di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in
Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di
produzione. Proroga sino al 31/12/2017”;
CONSIDERATO che sono in corso
attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani
ed assimilati, finalizzati in particolare a:
-
attuare i programmi di
cui al del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd.
PAR FSC 2007 – 2013);
-
realizzare la programmazione
di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., riferita al sistema
impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani (es. Impianti
di Trattamento Meccanico Biologico - TMB, Piattaforme per il trattamento degli
imballaggi e rifiuti da imballaggi, Centri di Raccolta, Centri di Riuso, ..
etc.);
-
diffondere e potenziare sul
territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili,
prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di
prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica
e massimizzare il recupero di materia;
-
progettare iniziative in
impianti di TMB per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani
indifferenziati (RUI), prima della loro destinazione finale;
-
attuare il Programma
regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR
n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 -
L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione
delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero”;
-
sviluppare la promozione
delle attività di autocompostaggio, di comunità e in
loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati” con Marchio di Qualità
“Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la
produzione di emissioni climalteranti;
CONSIDERATO che risulta
necessario garantire la regolare continuità delle attività di smaltimento e/o
trattamento dei rifiuti di origine urbana, attraverso una collaborazione istituzionale,
come è in atto da anni, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti
in alcune aree del territorio regionale, dandosi atto che, per il permanere
delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e non avendo le Province promosso eventuali accordi
interprovinciali, si rende necessario attivare le disposizioni di cui all’art.
4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., anche nell’ottica di realizzare la piena
autosufficienza regionale nella gestione dei flussi dei rifiuti urbani ed
assimilati;
RITENUTO che i soggetti
interessati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e/o trattati in
impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Provincia e/o ambiti
territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:
1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio
Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di
smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il
periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, codici CER, tariffe applicate, .. etc. ed ogni altra informazione utile ad
individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al
punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’istallazione di
trattamento/smaltimento interessato, attestante la possibilità di poter
conferire i rifiuti (es. autorizzazione, contratto, ..
etc.);
RITENUTO di demandare alle
parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
a. la definizione delle “modalità operative”
relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed
economicamente meno onerose;
b. l’attuazione di ogni altro aspetto collegato
alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate,
rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed
accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a
cui conformarsi;
VISTA la DGR n. 254 del
28/04/2016, avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie
finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti,
bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione
integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808
del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;
RICHIAMATA la DGR n. 693 del
13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art.
59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di
rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
CONSIDERATO che si rende
necessario, al fine di affrontare le esistenti criticità territoriali,
autorizzare un’ulteriore proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2018), ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR n. 922 del
30/12/2016, per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in impianti di
smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi
da quelli di produzione;
RICHIAMATA altresì, la DGR
n. 430 del 27/06/2011, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la
gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4,
comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011
a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o
trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi
- Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei
rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della
Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti
autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”, con la quale, ai sensi
della L.R. n. 45/07 e s.m.i., in caso di accertate
necessità, consente il ricorso diretto alla utilizzazione del 5% delle
volumetrie di discarica complessivamente autorizzate, per lo smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana, al fine di far fronte ad
urgenti ed improrogabili necessità di comprensori in stato di non
autosufficienza;
RITENUTO che il presente
provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la regolare
continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è
rappresentato dalla raccolta, dal trasporto e dal
trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare
eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in
caso di interruzione dei servizi pubblici, nonché per evitare eventuali
problematiche di ordine pubblico;
RITENUTO che i Comuni, i
Consorzi Intercomunali, le Società costituite dai Comuni nonché i gestori degli
impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana, per quanto di loro
competenza, debbano contnuare a sviluppare la
diffusione territoriale dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine
di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 4 della
L.R. 45/07 e s.m.i. “Obiettivi di raccolta
differenziata e riciclo”, trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti all’Osservatorio
Regionale Rifiuti (ORR), monitorando in particolare le iniziative e le misure
adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RITENUTO di incaricare il
SGR/ORR, affinché intervenga nei confronti dei Comuni interessati da ritardi
nell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) e/o da trasporti
extra-provinciali di rifiuti urbani perché avviino:
- il potenziamento dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari
e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui
all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e
riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti
dei risultati raggiunti all’ORR,
monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- l’attivazione di campagne di sensibilizzazione
degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani;
realizzando uno specifico report delle iniziative che
saranno implementate sui territori;
CONSIDERATO inoltre, che sono
in essere le attività per la costituzione dell’AGIR (Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti), ai sensi dell’art. 3 L.R. 36/2013 e s.m.i.,
finalizzate alla costituzione di un ATO unico regionale;
RICHIAMATI tutti gli
obblighi ed i divieti del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e
della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché quanto stabilito
con il presente provvedimento;
PRECISATO che presso gli
impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di
salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della
collettività e dei singoli;
RITENUTO pertanto, per
l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione
e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, di
prorogare con il presente provvedimento, senza soluzione di continuità, i
termini temporali di cui alla DGR n. 922 del 30/12/2016;
VISTA la Direttiva
2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTA la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il
nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il D.lgs. n. 152
del 03/04/2006 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 106 “Competenze delle
Regioni”;
VISTO il D.lgs.
13/01/2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M.
27/09/2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica –
Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
VISTO il D.lgs.
29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88”;
RICHIAMATA la Circolare del
MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in discarica dei
rifiuti tritovagliati - Superamento circolare del 30
giugno 2009”;
VISTA la L.R.
29/07/2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
VISTA la L.R.
21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A.
n. 40 Ordinario del 06.11.2013;
VISTA la L.R.
19/12/2007, 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. (BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007), che ha
abrogato la precedente legislazione regionale in materia, nonché le conseguenti
Direttive regionali da essa discendenti o comunque collegate, in materia di
gestione integrata dei rifiuti di origine urbana;
VISTA la L.R.
16/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le
disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di
smaltimento;
VISTA la L.R.
14/09/1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 778 del
11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti
al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.”;
VISTA la DGR n. 657 del
20/10/2016 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
- art. 8. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti
(O.R.R.) - Nuove disposizioni e sostituzione dell'Allegato alla DGR n. 1148 del
16.10.2006”;
RICHIAMATA la DGR n. 383 del
21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione
e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;
VISTA la DGR n. 167 del
24/02/2007 “D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 -
L.R. 9.08.2006, n. 27 "Direttive applicative del programma regionale
rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di
rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero";
VISTA la Legge
07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il D.lgs.
18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e s.m.i. (TUEL);
VISTO il D.lgs.
14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente
provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per
il corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
atto e non rilevandosi, dallo stesso, conseguenze negative sul piano
ambientale;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in relazione alla coerenza
con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
Udita
la relazione del Presidente della Regione d’Abruzzo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta
da parte degli Uffici competenti:
1. di
autorizzare al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività
di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del
territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed
indifferibili necessità, la proroga sino al 31.12.2018, senza soluzione di
continuità, dei termini temporali fissati con DGR n. 922 del 30/12/2016, per il
conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in impianti di smaltimento
e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi;
2. di
prescrivere ai soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine
urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o
ambiti territoriali diversi, le seguenti disposizioni:
-
comunicare alla Regione
Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente
competenti, gli impianti di conferimento, specificando le motivazioni, il
periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, codici CER, tariffe
applicate ed ogni altra informazione
utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni
proposte;
-
allegare alla suddetta
comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto
interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es.
convenzione, contratto);
3. di
richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e
scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e
tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie
per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e
riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.
e direttive regionali applicative;
4. di
demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
a. la definizione delle “modalità operative”
relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento
dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed
economicamente meno onerose;
b. l’attuazione di ogni altro aspetto
collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività
interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione
ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario
a cui conformarsi;
5. di
prescrivere il rispetto della DGR n. 778 del 11.10.2010 in materia di
comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché le ulteriori
direttive regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
6. di
incaricare il SGR/ORR, affinché intervenga nei confronti dei Comuni
interessati da ritardi nell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata
(RD) e/o da trasporti extra-provinciali di rifiuti urbani perché avviino:
- il potenziamento dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari
e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui
all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e
riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti
dei risultati raggiunti all’ORR,
monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- l’attivazione di campagne di
sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani;
realizzando uno specifico
report delle iniziative che saranno implementate sui territori;
7. di
precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
8. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti,
L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei
Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli
impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale
di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al
presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;
9. di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e
Bonifiche.