LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
-
con
la D.G.R. 20 ottobre 2016 n. 644, si è preso atto che la Regione Abruzzo è
rientrata nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato
commissariale e, quindi, anche di quella inerente la razionalizzazione e il contenimento della
spesa del personale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia
sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari, ferme restando
le modalità di verifica e di affiancamento di cui alla lettera g) della
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016;
-
con
la D.G.R. 20 ottobre 2016 n. 645, sono state approvate - in attuazione del
Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese 2016-2018
- le “Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende
Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo” di cui all’Allegato 1 alla stessa
Deliberazione (successivamente integrate con alcune precisazioni dalla D.G.R.
26 giugno 2017 n. 334);
CONSIDERATO che la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 645/2016 nell’allegato 1 prevede quanto
segue:
-
“Per
quanto concerne l’attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione del
personale, si demanda l’approvazione di apposita disciplina ad un successivo e
specifico provvedimento giuntale”;
VISTO il D.L. 31 agosto
2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 - comma 1 -
della L. 30 ottobre 2013, n. 125), il cui art. 4 - comma 6 - stabilisce che:
“A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016 (termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art.1, comma 426,
della L. 23 dicembre 2014, n. 190), al fine di favorire una maggiore e più
ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con
contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei
contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto
del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per
titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici.”;
VISTO il D.P.C.M. 6 marzo 2015, adottato
in attuazione dell'articolo 4 - comma 10 - del decreto-legge 31 agosto 2013 n.
101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) avente
ad oggetto la “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per
l'assunzione di personale precario del comparto sanità”;
VISTO l’Accordo della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.15/90/CR7/c/C7 del 30
luglio 2015 recante “Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015
relativo alla Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione
di personale precario del comparto sanità”;
VISTA la L. 28
dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’art. 1, comma 543, in cui si
stabilisce che:
“In
deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in
attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017
(termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017), e concludere, entro il 31 dicembre 2018
(termine prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017), procedure concorsuali straordinarie per
l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali
emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del
personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime
procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono
riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di
pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle
medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi
del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale
deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei
rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi
contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al
termine massimo del 31 ottobre 2017
(termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017)”.
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e, in particolare, l’art. 20 -
commi 1 e 2 - secondo cui:
“1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a.
risulti
in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;
b.
sia
stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività
svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all'assunzione;
c.
abbia
maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al
cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti:
a.
risulti
titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b.
abbia
maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce
il concorso.”;
PRESO ATTO che:
-
il
Componente la Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria - per il
tramite del Servizio “Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del
Dipartimento per la Salute e il Welfare - ha promosso appositi incontri tecnici
con i Responsabili dei Servizi del Personale delle Aziende UU.SS.LL., al fine
di elaborare linee guida regionali volte a garantire una sostanziale omogeneità
nell’applicazione della vigente normativa, in materia di stabilizzazione del personale
precario, da parte delle stesse Aziende;
-
le
Organizzazioni Sindacali delle aree contrattuali della Sanità (area dirigenza
medico-veterinaria, area dirigenza S.P.T.A. e comparto) sono state invitate dal
Componente la Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria a
partecipare ad apposite riunioni - svoltesi presso il Dipartimento per la
Salute e il Welfare - nei giorni 25 ottobre 2017, 30 ottobre 2017 e 10 novembre
2017, al fine di condividere il documento predisposto all’esito degli predetti
incontri tecnici;
-
nelle
richiamate riunioni, le Organizzazioni Sindacali intervenute hanno manifestato,
dopo ampia discussione, il proprio consenso di massima sui contenuti del
documento recante le linee guida regionali in parola, formulando alcune osservazioni
che - laddove ammissibili - sono state tenute in considerazione in sede di
stesura del riferito documento;
-
a
seguito della sopravvenuta Circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono stati forniti
alle Amministrazioni pubbliche - di cui all’art.1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 - “indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile
e superamento del precariato” sull’applicazione della disciplina contenuta
nell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, il Componente la
Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria ha invitato le suddette
Organizzazioni Sindacali ad una riunione svoltasi in data 3 gennaio 2017, nel
corso della quale la maggior parte delle OO.SS. intervenute hanno condiviso la
proposta della Regione Abruzzo secondo cui le Aziende UU.SS.LL., nell’applicare
gli indirizzi operativi di cui alla predetta Circolare, dovranno tenere conto
della compatibilità di quest’ultimi con le Linee guida di cui all’allegato A e
con le disposizioni normative di riferimento;
CONSIDERATO, inoltre, che:
-
la
L. 27 dicembre 2017 n. 205 - all’art. 1, comma 813 - precisa che: “All’articolo
20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
‘tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘ , dirigenziale e no, di cui al comma 10’.”;
-
l’art.
20 - comma 11 - del D.Lgs. n. 75/2017 (così come
modificato dal citato art. 1 - comma 813 - della L. n. 205/2017) prevede,
pertanto, che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale,
dirigenziale e no, di cui al comma 10, (…omissis) anche ove lo stesso abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni (… omissis)
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;
-
l’art.
20 - comma 10 - del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che
“Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (omissis)”;
-
la
citata Circolare n. 3/2017 (al punto 3.2.8), nel ribadire che le disposizioni
di cui al menzionato art. 1 - comma 543 - della L. n. 208/2015 continuano ad
applicarsi al “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non”, precisa che per il suddetto
personale “è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all’art. 20”, in
quanto “personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che
rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari”;
RITENUTO, pertanto, di
dover precisare che il personale destinatario delle procedure di
stabilizzazione di cui all’art. 20 - commi 1 e 2 - del D.Lgs.
25 maggio 2017 n. 75 è da individuarsi nel personale dirigenziale del Ruolo
Sanitario e nel personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, in
quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che
rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari”;
CONSIDERATO che i contenuti
del documento di cui sopra, così come modificati alla luce della sopravvenuta
L. 27 dicembre 2017 n. 205, sono riportati nell’Allegato A recante “Linee guida
per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina
delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario
delle Aziende UU.SS.LL e attuative delle disposizioni in materia di
stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 101,
convertito nella L. n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla L. n. 208/2015 e
al D.Lgs. n.75/2017”;
RITENUTO, pertanto, di
dover approvare il documento di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, inoltre, di dover
precisare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 543, della già citata L. n. 208/2015, che:
-
il
piano concernente il fabbisogno di personale, previsto dall’art. 1 - comma 541
- lett. b) della legge n. 208/2015, risulta in corso
di predisposizione;
-
lo
stesso piano, così come stabilito nel richiamato art. 1 - comma 541 - della L.
n. 208/2015, dovrà essere trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti e
al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del
D.M. n. 70/2015 per le rispettive valutazioni;
VISTI:
-
il
D.Lgs n. 502/1992 ss.mm.e.ii
e, in particolare, l’art.3;
-
il
D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.e.ii
e, in particolare, gli artt. 6, 7, 35 e 36;
-
le
sentenze ex multis:
·
n.
529/2010 della Corte di Cassazione - sezioni unite;
·
n.
137/2013 e n. 277/2013 della Corte Costituzionale;
·
n.
227/2016 del Consiglio di Stato sez. V;
RILEVATO che la presente
deliberazione riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, stante la
necessità di garantire una sostanziale omogeneità nell’applicazione della
vigente normativa, in materia di stabilizzazione del personale precario, da
parte delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e, che, pertanto, tale
provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;
ACQUISITI i pareri di cui
alla legge regionale n.77/99 e ss.mm.ii.;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
-
di approvare l’allegato
documento recante “Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa
per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di
personale precario delle Aziende UU.SS.LL e attuative delle disposizioni in
materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013
n. 101, convertito nella L. n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla L.
n.208/2015 e al D.Lgs. n.75/2017” (Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
di precisare che le Aziende
UU.SS.LL., nell’applicare gli indirizzi operativi di cui alla Circolare n.
3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
dovranno tenere conto della compatibilità di quest’ultimi con le Linee guida di
cui all’allegato A e con le disposizioni normative di riferimento;
-
di precisare, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 543, della L. n.
208/2015, che:
a. il piano concernente il fabbisogno di
personale, previsto dal già citato art. 1 - comma 541 - lett.
b) della L. n. 208/2015, risulta in corso di predisposizione;
b. lo stesso piano, così come stabilito nel
richiamato art. 1 - comma 541 - della L. n. 208/2015, dovrà essere trasmesso al
Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nonché al Tavolo per
il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015 per le rispettive
valutazioni;
-
di dare mandato al Servizio
“Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del Dipartimento per la Salute
e il Welfare di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione per
la relativa validazione;
-
di dare mandato al Servizio
“Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del Dipartimento per la Salute
e il Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL.
della Regione Abruzzo, al fine di consentire a quest’ultime l’adozione dei
conseguenti provvedimenti;
-
di disporre la
pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.