Linee Guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL. e attuative delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 Marzo 2015), alla Legge n. 208/2015 e al D.LGS. n. 75/2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che:

-               con la D.G.R. 20 ottobre 2016 n. 644, si è preso atto che la Regione Abruzzo è rientrata nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale e, quindi, anche di quella inerente la  razionalizzazione e il contenimento della spesa del personale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari, ferme restando le modalità di verifica e di affiancamento di cui alla lettera g) della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016;

-               con la D.G.R. 20 ottobre 2016 n. 645, sono state approvate - in attuazione del Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese 2016-2018 - le “Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo” di cui all’Allegato 1 alla stessa Deliberazione (successivamente integrate con alcune precisazioni dalla D.G.R. 26 giugno 2017 n. 334);

 

CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645/2016 nell’allegato 1 prevede quanto segue:

-               “Per quanto concerne l’attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione del personale, si demanda l’approvazione di apposita disciplina ad un successivo e specifico provvedimento giuntale”;

 

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 - comma 1 - della L. 30 ottobre 2013, n. 125), il cui art. 4 - comma 6 - stabilisce che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art.1, comma 426, della L. 23 dicembre 2014, n. 190), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.”;

 

VISTO           il D.P.C.M. 6 marzo 2015, adottato in attuazione dell'articolo 4 - comma 10 - del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) avente ad oggetto la “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”;

VISTO l’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.15/90/CR7/c/C7 del 30 luglio 2015 recante “Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”;

 

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’art. 1, comma 543, in cui si stabilisce che:

“In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017 (termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017), e concludere, entro il 31 dicembre 2018 (termine prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017), procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine  massimo del 31 ottobre 2017 (termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017)”.

 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e, in particolare, l’art. 20 - commi 1 e 2 - secondo cui:

“1.  Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a.              risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b.             sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c.              abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2.  Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a.              risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b.             abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”;

 

PRESO ATTO che:

-               il Componente la Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria - per il tramite del Servizio “Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del Dipartimento per la Salute e il Welfare - ha promosso appositi incontri tecnici con i Responsabili dei Servizi del Personale delle Aziende UU.SS.LL., al fine di elaborare linee guida regionali volte a garantire una sostanziale omogeneità nell’applicazione della vigente normativa, in materia di stabilizzazione del personale precario, da parte delle stesse Aziende;

-               le Organizzazioni Sindacali delle aree contrattuali della Sanità (area dirigenza medico-veterinaria, area dirigenza S.P.T.A. e comparto) sono state invitate dal Componente la Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria a partecipare ad apposite riunioni - svoltesi presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare - nei giorni 25 ottobre 2017, 30 ottobre 2017 e 10 novembre 2017, al fine di condividere il documento predisposto all’esito degli predetti incontri tecnici;

-               nelle richiamate riunioni, le Organizzazioni Sindacali intervenute hanno manifestato, dopo ampia discussione, il proprio consenso di massima sui contenuti del documento recante le linee guida regionali in parola, formulando alcune osservazioni che - laddove ammissibili - sono state tenute in considerazione in sede di stesura del riferito documento;

-               a seguito della sopravvenuta Circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono stati forniti alle Amministrazioni pubbliche - di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” sull’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, il Componente la Giunta Regionale delegato alla Programmazione Sanitaria ha invitato le suddette Organizzazioni Sindacali ad una riunione svoltasi in data 3 gennaio 2017, nel corso della quale la maggior parte delle OO.SS. intervenute hanno condiviso la proposta della Regione Abruzzo secondo cui le Aziende UU.SS.LL., nell’applicare gli indirizzi operativi di cui alla predetta Circolare, dovranno tenere conto della compatibilità di quest’ultimi con le Linee guida di cui all’allegato A e con le disposizioni normative di riferimento;

 

CONSIDERATO, inoltre, che:

-               la L. 27 dicembre 2017 n. 205 - all’art. 1, comma 813 - precisa che: “All’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: ‘tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ , dirigenziale e no, di cui al comma 10’.”;

-               l’art. 20 - comma 11 - del D.Lgs. n. 75/2017 (così come modificato dal citato art. 1 - comma 813 - della L. n. 205/2017) prevede, pertanto, che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, (…omissis) anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni (… omissis) presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;

-               l’art. 20 - comma 10 - del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che “Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (omissis)”;

-               la citata Circolare n. 3/2017 (al punto 3.2.8), nel ribadire che le disposizioni di cui al menzionato art. 1 - comma 543 - della L. n. 208/2015 continuano ad applicarsi al “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non”, precisa che per il suddetto personale “è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all’art. 20”, in quanto “personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”;

 

RITENUTO, pertanto, di dover precisare che il personale destinatario delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 è da individuarsi nel personale dirigenziale del Ruolo Sanitario e nel personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”;

 

CONSIDERATO che i contenuti del documento di cui sopra, così come modificati alla luce della sopravvenuta L. 27 dicembre 2017 n. 205, sono riportati nell’Allegato A recante “Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL e attuative delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella L. n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla L. n. 208/2015 e al D.Lgs. n.75/2017”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

RITENUTO, inoltre, di dover precisare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 543, della già citata L. n. 208/2015, che:

-               il piano concernente il fabbisogno di personale, previsto dall’art. 1 - comma 541 - lett. b) della legge n. 208/2015, risulta in corso di predisposizione;

-               lo stesso piano, così come stabilito nel richiamato art. 1 - comma 541 - della L. n. 208/2015, dovrà essere trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015 per le rispettive valutazioni;

 

 

 

VISTI:

-               il D.Lgs n. 502/1992 ss.mm.e.ii e, in particolare, l’art.3;

-               il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.e.ii e, in particolare, gli artt. 6, 7, 35 e 36;

-               le sentenze ex multis:

·                n. 529/2010 della Corte di Cassazione - sezioni unite;

·                n. 137/2013 e n. 277/2013 della Corte Costituzionale;

·                n. 227/2016 del Consiglio di Stato sez. V;

 

RILEVATO che la presente deliberazione riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, stante la necessità di garantire una sostanziale omogeneità nell’applicazione della vigente normativa, in materia di stabilizzazione del personale precario, da parte delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e, che, pertanto, tale provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;

 

ACQUISITI i pareri di cui alla legge regionale n.77/99 e ss.mm.ii.;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

-               di approvare l’allegato documento recante “Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL e attuative delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella L. n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla L. n.208/2015 e al D.Lgs. n.75/2017” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-               di precisare che le Aziende UU.SS.LL., nell’applicare gli indirizzi operativi di cui alla Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovranno tenere conto della compatibilità di quest’ultimi con le Linee guida di cui all’allegato A e con le disposizioni normative di riferimento;

-               di precisare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 543, della L. n. 208/2015, che:

a.       il piano concernente il fabbisogno di personale, previsto dal già citato art. 1 - comma 541 - lett. b) della L. n. 208/2015, risulta in corso di predisposizione;

b.       lo stesso piano, così come stabilito nel richiamato art. 1 - comma 541 - della L. n. 208/2015, dovrà essere trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015 per le rispettive valutazioni;

-               di dare mandato al Servizio “Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del Dipartimento per la Salute e il Welfare di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;

-               di dare mandato al Servizio “Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR” del Dipartimento per la Salute e il Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, al fine di consentire a quest’ultime l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

-               di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.

 

 

Segue Allegato