IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
DATO
ATTO che
la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi di
aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e
delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge
nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie
locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett.
b. L. 281/91);
VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea
per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il
13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs.
27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTO il Reg. CE/388/2010, recante
disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;
VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che
stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani
gatti e furetti;
VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale 22
luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e
la registrazione della popolazione canina;
VISTA la
Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;
VISTA la
legge 20 luglio 2004, n. 189;
DATO
ATTO che
Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza
sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione
degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai
sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute”;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013,
n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che
disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza
della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.
DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25.
Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie
Zoofile volontarie”;
VISTA la richiesta dell’Associazione
“Guardie Ambientali d’Italia” Sez. Marsica di Celano (AQ), per lo svolgimento
di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile, effettuata con nota e mail del
23.1.2018, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 23.01.2018 al
n. RA/17739;
PRESO
ATTO della
completezza dell’istanza e del programma formativo indicato dall’Associazione
nel quale viene indicata l’attuazione di un accertamento finale mediante esame,
come previsto dalla normativa regionale richiamata;
RILEVATO che sarà inserito, nella Commissione finale di
verifica, un rappresentante del Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza
degli Alimenti della Giunta Regionale che assumerà le funzioni di Presidente
della Commissione;
DATO
ATTO che
nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può
essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione
richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli
esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali,
attrezzature, ecc);
ATTESO
che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica
formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado
di coadiuvare gli organi preposti;
RITENUTO di poter autorizzare lo svolgimento del corso;
DATO
ATTO che
sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di
Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo
ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato
art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con
fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;
ATTESO
che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo,
l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di
chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate,
nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza
sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;
DATO
ATTO che
l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da
destinare agli specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze
(vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e
al territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della
L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della Regione Abruzzo;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la
legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in
narrativa
1. di
autorizzare l’Associazione “Guardie Ambientali d’Italia” Sez. Marsica di
Celano (AQ), allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile di
cui al programma presentato dall’Associazione stessa in data 23.1.2018;
2. di
dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli
esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto,
l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del
corso e per gli esami finali (compensi e
rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
3. di
invitare l’Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della
Commissione d’esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei
Commissari d’esame;
4. di
riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione
d’esame e rinviare ad un successivo atto l’approvazione della Commissione
d’esame finale del corso;
5. di
demandare al Presidente della Commissione d’esame il compito di trasmettere
i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Giunta
Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle Guardie
Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;
6. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione richiedente;
7. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;
8. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli