IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n.
25/88;
VISTA la L.R. n.
68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con
Determinazione Direttoriale n. DPD/540
del 14/12/2017 il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Crognaleto (TE);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 10 rettificato il 14/12/2017 allegato alla Determinazione
Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali
nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Crognaleto (TE), oltre
alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 10 rettificato il 14/12/2017 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n.
68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 10 rettificato il
14/12/2017;
DATO ATTO che il
Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono
legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche
site nel Comune di Crognaleto (TE) a favore di n. 21 ditte, indicate
nell’allegato “A” elenco n.10 rettificato in data 14/12/2017, formato da n.3
facciate allegate alla Determinazione Direttoriale DPD/540 del 14/12/2017, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. è
fatto obbligo al Comune di Crognaleto di riscuotere tempestivamente i
canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 10
rettificato in data 14/12/2017, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3. il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che
ne abbiano diritto;
4. è
fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato
in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n.3/98;
5. la
validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è
espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di
tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie
formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai
beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del
prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera
disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il
richiedente la legittimazione;
6. al
Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al
precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –Ufficio Usi Civici,
Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7. di
autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali
dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare
o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di
accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
8. di
pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento
della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte
di esso.
Il
presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di
avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al
Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della
comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso