IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il D.L. n.189, del 17.10.2016
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016”;
- la Convenzione ai sensi del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, stipulata in data 23.01.2017,
tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’economia
e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
RICHIAMATE:
- la Circolare del MLPS n.8 del 27.03.2017
“Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi;
- la Circolare del MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L.
n.8 del 09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del 07.04.2017 “Prosecuzione
delle misure di sostegno al reddito di cui all’art.45, co. 1 del D.L.
n.189/2016. Indicazioni operative”;
- la Circolare INPS n.83 del 04.05.2017
recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili relative
alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;
CONSIDERATO: che l’art. 45,
del D.L. n.189, del 17.10.2016, convertito, con modificazioni, dalla L.229 del
15.12.2016:
- al co. 4, prevede la concessione in
“favore di collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di
agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi
i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’art. 1 e che operino,
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in
uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel
limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una-tantum
pari ad € 5.000, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di
euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’art. 52.”
- al comma 5, prevede, tra l’altro, che
“le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate,
nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi
previste e riconosciute ed erogate dall’INPS……”;
RICHIAMATI:
- il comma 1, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione,
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei
Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, e 48, si applicano limitatamente
ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- il comma 2, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le misure di
cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento ad immobili
distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate,
diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (2-bis), su richiesta degli
interessati che dimostrino il nesso di causalità tra i danni ivi verificatisi e
gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovata da
apposita perizia asseverata”;
RICHIAMATO il Regolamento UE
n.1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli
articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis”;
PRESO ATTO che in data
28/07/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del
31/05/2017 n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), definendo le modalità operative per la raccolta, la
gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli Aiuti di
Stato “de minimis”;
CONSIDERATO che il suddetto
regolamento è entrato in vigore a far data dal 12 agosto 2017;
TENUTO CONTO che:
- il comma 2 dell’art.8 del regolamento
del 31/05/2017 n. 115, prevede che “I regimi di aiuto e gli aiuti “ad hoc”, già
istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere
registrati solo qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di
aiuti individuali
successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale
registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma
1 prima della concessione degli aiuti individuali”;
- il comma 1 dell’art. 9 del regolamento
del 31/05/2017 n. 115, prevede che “Al fine di identificare ciascun aiuto
individuale nell’ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 10. Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione
dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la
procedura informatica disponibile sul sito web del registro”;
CONSIDERATO che l’obbligo di
registrare nell’RNA gli aiuti concessi “in de minimis”
è entrato in vigore in data 12 agosto 2017, il Servizio scrivente,
successivamente alle nuove disposizioni previste dal regolamento del 31/05/2017
n. 115, ha provveduto a richiedere ad ognuno dei soggetti beneficiari le
dichiarazioni “de minimis”, utilizzando la
modulistica approvata con DGR n. 232/2014, in quanto, considerato il breve
lasso di tempo dell’entrata in vigore dell’RNA, è possibile che nel Registro,
non risultino presenti gli eventuali
aiuti “in de minimis” già ricevuti dai singoli
beneficiari;
RICHIAMATI:
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L.
17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24.08.2016 – disposizioni di cui all’art. 45”,
ha definito la guida procedurale per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec,
al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
- il verbale CICAS (Comitato di Intervento
per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1
dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito con modificazioni
dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20’16 e del 2017” – disposizioni
di cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la
guida procedurale e la modulistica per la richiesta delle indennità di cui
all’art. 45 commi 1 e 4, per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR
445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro
della Regione Abruzzo;
- la Circolare n. 8 del 27/03/2017, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai sensi
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”:
- la Circolare n. 9 del 28/04/2017, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “art. 12 del D.L. n.
8 del 9.02.2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.04.2017 “prosecuzione delle
misure di sostegno al reddito di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n.
189/2016. Indicazioni operative”;
PRESO ATTO che l’indennità
“una tantum” di cui al comma 4, dell’art. 45 del D.L. 189/2016 e s.m.i., non può essere richiesta per eventi sismici
relativi all’annualità 2017.
PRESO ATTO che le istanze,
così come definito dal CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo
l’ordine cronologico di presentazione;
PRESO ATTO che l’art. 1
“ripartizione delle risorse”, al comma 1, lett. a),
della Convenzione stipulata in data 23/01/2017, ha assegnato alla Regione
Abruzzo, per il comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016, risorse finanziarie
pari a € 19.954.419,60.
RITENUTO che i
provvedimenti regionali per l’erogazione delle indennità di cui all’art.45,
comma 4, devono essere contenuti entro il limite complessivo delle risorse
finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo, definiti nella convenzione
sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro 19.954.419,60;
PRESO ATTO che per le
istanze di cui al comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016 e s.m.i, di cui all’Allegato C4_1”, sono state effettuate le
registrazioni e le relative visure sul Registro Nazionale Aiuti (RNA);
RITENUTO, in coerenza con
le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata di approvare una
graduatoria “Allegato C4_1” di n. 100 istanze, istruite positivamente, per un
importo finanziario pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), relative
all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016,
fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS;
CONSIDERATO che residuano
risorse finanziarie pari ad € 19.454.419,60, da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori interventi in merito;
RITENUTO di autorizzare la
Direzione Generale dell’INPS, di cui all’Allegato “C4_1”, ad erogare le
indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse
finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione Abruzzo;
RITENUTO che, ai fini
dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR 445/2000, si procederà ad
effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute;
Nell’ambito
delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge
regionale 14/09/1999, n. 77;
DETERMINA
Per
le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte e in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione della
regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G. del
verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:
1. approvare
una graduatoria “Allegato C4_1” di n. 100 istanze istruite positivamente per un
importo finanziario pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), relative all’indennità “una tantum” di
cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016;
2. inviare
alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze istruite positivamente di cui
all’Allegato “C4_1”, al fine di erogare le indennità di cui al co.4
dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla
Convezione del 23.01.2017 alla Regione
Abruzzo;
3. trasmettere
il presente atto:
-
alla Direzione Generale INPS, Roma, per
gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
-
al Direttore del Dipartimento
regionale per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
4. disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu e
sul BURAT;
5. precisare
che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007
- Ufficio Ammortizzatori Sociali, del Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del lavoro, Istruzione,
Ricerca e Università – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Pietro De Camillis