Tirocini Extracurriculari in Regione Abruzzo. Applicazione disciplina sanzionatoria prevista dalle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 704 del 04.11.2014. Ditta Piccirillo Maria Grazia.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la nota prot. n. 22609 in data 13.12.2017 con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo ha qui segnalato, per quanto di propria competenza ed in ottemperanza alla D.G.R. n. 704 in data 4.11.2014 contenente le “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, che con verbale di accertamento e notificazione del 26.10.2017 prot. n. 19584  si è provveduto a disconoscere un tirocinio extracurriculare attivato dalla ditta Piccirillo Maria Grazia, con sede legale a Montesilvano, P.Iva 02012500688, a favore della Sig.ra (..omissis), nata ad (...omissis) il 07.02.1994, per la qualifica professionale di commessa di negozio e per il periodo dal 01.06.2017 al 03.09.2017, poiché la stagista è stata impiegata per ricoprire un ruolo necessario ed indefettibile dell’organizzazione aziendale con assoggettamento a turnazione al pari dell’altra dipendente in forza ;

 

CONSIDERATO che con la medesima nota il suddetto Ispettorato ha anche evidenziato che la ditta Piccirillo ha ottemperato al verbale di cui sopra, sanando le irregolarità riscontrate e pagando le sanzioni comminate entro i termini di legge;

 

RITENUTO, quindi, che  la procedura ispettiva può ritenersi conclusa, avendo il soggetto ispezionato ottemperato, prestando acquiscenza al citato verbale di accertamento;

 

VISTA la convenzione di tirocinio extracurriculare prot. n. 85176 in data 22.05.2017, con allegato progetto formativo, stipulata in data 22.05.2017 tra il Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi e la predetta Piccirillo Maria Grazia, in favore della tirocinante (..omissis);

 

DATO ATTO che nelle premesse della citata convenzione, redatta secondo il modello approvato da questa Regione con la richiamata D.G.R. 704/2014, si precisa espressamente che il tirocinante non può sostituire personale dipendente e non può essere utilizzato in presenza di picchi di produzione, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d’organico e ruoli necessari per l’organizzazione aziendale;

 

VISTO il paragrafo 1.5 (“ I Soggetti Ospitanti”) delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con la richiamata D.G.R. 704/2014, nel quale si prevede che il soggetto ospitante un’esperienza di tirocinio non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione;

 

VISTA la disciplina sanzionatoria prevista in capo ai soggetti ospitanti in caso di riscontrate irregolarità nella costituzione e/o gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini extracurriculari, contenuta nei paragrafi 1.5 (“I soggetti ospitanti”) e 2.12 (“La disciplina sanzionatoria”) delle più volte citate linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, le quali prevedono che il soggetto ospitante non può presentare proposte di avvio di nuovi tirocini per i successivi 24 mesi, decorrenti dalla contestazione dell’irregolarità;

 

DATO ATTO che al paragrafo 1.18 (“Le misure incentivanti e il sistema premiante”) delle linee guida regionali in argomento si stabilisce altresì che tale penalità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dagli Organismi ispettivi del Ministero del Lavoro di cui al D.lgs 24 aprile 2004, n. 124, e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di reintegro sul posto di lavoro;

 

VISTA la nota prot. n. RA/0324054/17/DPG007 in data 20.12.2017, e regolarmente consegnata via posta elettronica certificata alla casella di destinazione (...omissis) il giorno 20.12.2017, con la quale è stato comunicato alla Ditta Piccirillo Maria Grazia – ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 241/90 - l’avvio del procedimento sanzionatorio, invitando la stessa ditta a presentare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, eventuali memorie scritte e documenti, al fine di acquisire controdeduzioni e chiarimenti per l’emanazione del provvedimento finale;

 

DATO ATTO che ad oggi non risulta pervenuta alcuna memoria difensiva da parte della Società in oggetto;

 

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente provvedimento a prendere atto degli esiti dell’istruttoria;

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

 

VISTA la legge 241/90;

 

VISTO l’art. 24, comma 2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

 

1.      di applicare alla ditta Piccirillo Maria Grazia , con sede legale in Via Dante Alighieri, n. 18/3 di Montesilvano, partita IVA 02012500688, la sanzione prevista in caso di costituzione e/o di gestione in forma irregolare e/o illecita di tirocini, e consistente nel divieto per la stessa Società, in qualità di soggetto ospitante, di presentare proposte di avvio di nuovi tirocini per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;

2.      di notificare, attraverso la posta elettronica certificata, il presente provvedimento alla Ditta Piccirillo Maria Grazia;

3.           di trasmettere il presente provvedimento anche a tutti i Centri per l’impiego, ai competenti organismi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,   nonché agli altri e competenti Servizi del Dipartimento affinché assicurino ogni possibile e diffusa attività di vigilanza e controllo sul rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento;

4.           di trasmettere inoltre il presente provvedimento a:

-            Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;

-            Segreteria Componente la Giunta Regionale preposto al “Lavoro e Formazione; Aree interne; Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”;

5.           di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.T e sul sito del competente Dipartimento: www.abruzzolavoro.eu, nonché ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6.           di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-            giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, ove prevista;

-            straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro De Camillis