IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la nota prot. n. 22609 in data 13.12.2017 con la quale
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo ha qui segnalato, per quanto di
propria competenza ed in ottemperanza alla D.G.R. n. 704 in data 4.11.2014
contenente le “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella
Regione Abruzzo”, che con verbale di accertamento e notificazione del
26.10.2017 prot. n. 19584 si è provveduto a disconoscere un tirocinio
extracurriculare attivato dalla ditta Piccirillo Maria Grazia, con sede legale
a Montesilvano, P.Iva 02012500688, a favore della
Sig.ra (..omissis), nata ad (...omissis) il 07.02.1994, per la qualifica
professionale di commessa di negozio e per il periodo dal 01.06.2017 al
03.09.2017, poiché la stagista è stata impiegata per ricoprire un ruolo
necessario ed indefettibile dell’organizzazione aziendale con assoggettamento a
turnazione al pari dell’altra dipendente in forza ;
CONSIDERATO che con la
medesima nota il suddetto Ispettorato ha anche evidenziato che la ditta
Piccirillo ha ottemperato al verbale di cui sopra, sanando le irregolarità
riscontrate e pagando le sanzioni comminate entro i termini di legge;
RITENUTO, quindi, che la procedura
ispettiva può ritenersi conclusa, avendo il soggetto ispezionato ottemperato,
prestando acquiscenza al citato verbale di
accertamento;
VISTA la convenzione di
tirocinio extracurriculare prot. n. 85176 in data
22.05.2017, con allegato progetto formativo, stipulata in data 22.05.2017 tra
il Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi e la predetta Piccirillo Maria
Grazia, in favore della tirocinante (..omissis);
DATO ATTO che nelle
premesse della citata convenzione, redatta secondo il modello approvato da
questa Regione con la richiamata D.G.R. 704/2014, si precisa espressamente che
il tirocinante non può sostituire personale dipendente e non può essere
utilizzato in presenza di picchi di produzione, ovvero per sostituire il
personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio
civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d’organico e ruoli
necessari per l’organizzazione aziendale;
VISTO il paragrafo 1.5 (“ I Soggetti Ospitanti”) delle “Linee guida per
l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate
con la richiamata D.G.R. 704/2014, nel quale si prevede che il soggetto
ospitante un’esperienza di tirocinio non può utilizzare il tirocinio per
sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità
o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria
organizzazione;
VISTA la disciplina
sanzionatoria prevista in capo ai soggetti ospitanti in caso di riscontrate
irregolarità nella costituzione e/o gestione in forma irregolare e/o illecita
di tirocini extracurriculari, contenuta nei paragrafi 1.5 (“I soggetti
ospitanti”) e 2.12 (“La disciplina sanzionatoria”) delle più volte citate linee
guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, le quali prevedono che
il soggetto ospitante non può presentare proposte di avvio di nuovi tirocini
per i successivi 24 mesi, decorrenti dalla contestazione dell’irregolarità;
DATO ATTO che al paragrafo
1.18 (“Le misure incentivanti e il sistema premiante”) delle linee guida regionali in argomento si stabilisce altresì che tale
penalità concorre con le eventuali sanzioni corrisposte dagli Organismi
ispettivi del Ministero del Lavoro di cui al D.lgs 24
aprile 2004, n. 124, e non è condizionata da alcuna disposizione giudiziale di
reintegro sul posto di lavoro;
VISTA la nota prot. n. RA/0324054/17/DPG007 in data 20.12.2017, e
regolarmente consegnata via posta elettronica certificata alla casella di
destinazione (...omissis) il giorno 20.12.2017, con la quale è stato comunicato
alla Ditta Piccirillo Maria Grazia – ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
della legge 241/90 - l’avvio del procedimento sanzionatorio, invitando la
stessa ditta a presentare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della
stessa comunicazione, eventuali memorie scritte e documenti, al fine di
acquisire controdeduzioni e chiarimenti per l’emanazione del provvedimento
finale;
DATO ATTO che ad oggi non
risulta pervenuta alcuna memoria difensiva da parte della Società in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di
procedere con il presente provvedimento a prendere atto degli esiti
dell’istruttoria;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
VISTA la legge 241/90;
VISTO l’art. 24, comma
2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel
presente dispositivo:
1. di
applicare alla ditta Piccirillo Maria Grazia , con
sede legale in Via Dante Alighieri, n. 18/3 di Montesilvano, partita IVA
02012500688, la sanzione prevista in caso di costituzione e/o di gestione in
forma irregolare e/o illecita di tirocini, e consistente nel divieto per la
stessa Società, in qualità di soggetto ospitante, di presentare proposte di
avvio di nuovi tirocini per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di
notificazione del presente provvedimento;
2. di
notificare, attraverso la posta elettronica certificata, il presente
provvedimento alla Ditta Piccirillo Maria Grazia;
3.
di trasmettere il presente provvedimento anche a tutti i
Centri per l’impiego, ai competenti organismi ispettivi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali,
nonché agli altri e competenti Servizi del Dipartimento affinché
assicurino ogni possibile e diffusa attività di vigilanza e controllo sul
rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento;
4.
di trasmettere inoltre il presente provvedimento a:
-
Direttore
regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
-
Segreteria
Componente la Giunta Regionale preposto al “Lavoro e Formazione; Aree interne;
Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”;
5.
di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul B.U.R.A.T e sul sito del competente Dipartimento:
www.abruzzolavoro.eu, nonché ai sensi del D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
6.
di precisare che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
-
giurisdizionale al TAR competente
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, ove prevista;
-
straordinario al Presidente
della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Pietro De Camillis