LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R.
31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare,
l’art. 6 della L.R. 32/2007
così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12 del 02/05/2016
il quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto
di “ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di
assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la
stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. mediante
il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del
22.10.2008 e di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii,;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 53/09 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del
Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del
Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di
Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTO il decreto
commissariale n. 11/2011 del 29.03.2011 che approva il documento di
riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori privati e
stabilisce i termini e le modalità per l’adesione da parte dei laboratori di
analisi privati accreditati in via predefinitiva (ex
art.12 della L.R. n.32/2007) operanti sul territorio regionale, al processo di
riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori privati;
VISTO il decreto commissariale n. 62/2011del
02.12.2011 di approvazione delle domande dei Consorzi che hanno aderito alla
riorganizzazione dei laboratori di analisi privati da cui risulta che il
Consorzio TERAMO 1 ha aderito alla riorganizzazione con la seguente
articolazione logistico-organizzativa:
Consorzio TERAMO 1
Legale
rappresentante: Dott. Gaetano Rascente |
CORELAB: Consorzio TERAMO 1 Sede: Martinsicuro
(TE) Via Ticino n.16 |
PPE: Laboratorio Fleming
Sede: Martinsicuro (TE) Via Ticino n. 16 |
|
PPE: Laboratorio Italia Sede: Giulianova (TE) Via Turati n. 84. |
PRESO ATTO che il legale
rappresentante del Consorzio Teramo 1, p. iva n. 01801770676, con sede legale
nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16, ha presentato domanda per
il rilascio dell’accreditamento di classe 4° delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie (L.R. 32/2007), D.C.A. n. 11-61-62/2011, acquisita in data
25.01.2012 al prot. n. RA/17848, integrata con nota prot. n. RA/146157 del 03.06.2015, con la seguente
articolazione logistico organizzativa: CORELAB sito nel Comune di Martinsicuro
(TE) in Via Ticino n. 16 e Punti Prelievo Esterni (PPE) al Consorzio siti nelle
seguenti strutture sanitarie: Laboratorio Fleming con sede a Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16, Laboratorio
Italia con sede a Giulianova (TE) in Via Turati n. 84;
RILEVATO che:
-
con atto n. 11 del 30.11.2012 il
Comune di Martinsicuro ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 del CORELAB relativo al Consorzio TERAMO 1;
-
con atto n. 15 del 10.01.2014 il
Comune di Martinsicuro ha rilasciato al Dott. Gaetano Rascente,
Legale rappresentante del Consorzio TERAMO 1, l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 32/2007 all’esercizio dell’attività sanitaria di
Laboratorio Centralizzato (CORELAB) Consorzio TERAMO 1 nei locali siti nel
Comune di Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16;
-
con atto n. 12/A del 29.11.2016, il
Comune di Martinsicuro ha rilasciato al Dott. Gaetano Rascente,
Legale rappresentante del Consorzio TERAMO 1, l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 32/2007 all’esercizio dell’attività sanitaria pre e post analitica del PPE (punto prelievo esterno) del
Laboratorio Fleming nei locali siti nel
Comune di Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16;
-
con atto prot.
n. 14625 del 08.04.2014 il Comune di Giulianova (TE) ha rilasciato al Dott.
Gaetano Rascente, Legale rappresentante del Consorzio
TERAMO 1, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2007
all’esercizio dell’attività sanitaria pre e post
analitica del PPE (punto prelievo esterno) del Laboratorio Italia nei locali siti nel Comune di Giulianovao (TE) in Via Turati n. 84;
VISTA la nota prot. 1168 del 28 luglio 2017 (All.
1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, acquista
al protocollo regionale n. RA/0201553/17 del 28.07.2017, con la quale l’ASR
Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 27.07.2017 con
verbale n. 10/2017 ha trasmesso al Servizio Programmazione Socio Sanitaria –
Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del Dipartimento per la
Salute e il Welfare la scheda di
Valutazione Finale e la proposta motivata dell’ASR in copia conforme, relativa
all’accreditamento Istituzionale con prescrizione del Consorzio Teramo 1, p.
iva n. 01801770676, con sede legale a Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16;
PRESO ATTO della Valutazione
Finale con la quale il C.C.R.A. ha valutato positivamente la tipologia di
accreditamento del Consorzio Teramo 1,
con sede legale nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16, ed
in conformità a tale valutazione l’Agenzia Sanitaria Regionale ha proposto
l’accreditamento con prescrizione del Consorzio Teramo 1, Tipologia di
accreditamento – classe 1 accreditamento istituzionale, limitatamente
all’articolazione logistico-organizzativa prevista dall’All.
1 al DCA n. 62/2011, con una verifica a sei mesi dalla data di attivazione del
CORELAB relativa alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:
1. Diritti dei pazienti
1.1 Diritti del paziente
2. Direzione delle strutture e sistemi di
supporto
2.1 Direzione delle strutture (Direzione
Aziendale)
5. Assistenza Specialistica Ambulatoriale e
Stabilimenti Termali
5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale
Secondo
l’articolazione logistico-organizzativa di seguito riportata:
Tipologia
di Struttura |
Denominazione |
Comune |
Corelab |
Consorzio
TERAMO 1 |
Martinsicuro
(TE) – Via Ticino n. 16 |
Punto
Prelievo |
Laboratorio
Fleming |
Martinsicuro
(TE) – Via Ticino n. 16 |
Punto
Prelievo |
Laboratorio
Italia |
Giulianova
(TE) – Via Turati n. 84 |
ATTESO che la qualità di soggetto accreditato ai
sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
è quella che identifica il potenziale erogatore di
prestazione del servizio sanitario pubblico e che tale status non costituisce,
ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs.
502/199, vincolo per le aziende e gli enti del SSN alla remunerazione delle
prestazioni, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies
dello stesso decreto;
PRECISATO che l’art. 7-bis della L.R. n. 32/2007
prevede la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei
soggetti privati accreditati ai sensi dell’art. 6 della L.r.
n. 32/2007, qualora la Direzione Sanità accerti, secondo il procedimento
previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN,
una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e
contributivi nei confronti di personale dipendente riferita ad almeno tre
mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti
obblighi;
STABILITO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
L.R. 32/2007, come modificato dall’art. 9 comma 2 della L.R. n. 12/2016, l'accreditamento
ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale
presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi
prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di
accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in
corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta
regionale istituzionalmente preposto all’attività ispettiva verifica il
mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di
cui all’articolo 7. L'accreditamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta
regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto
dell’esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto.
In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego
del rinnovo dell’autorizzazione;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 32/2007, come
modificato dall’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento per la
Salute e il Welfare, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto
all’attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per
la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
PRECISATO, altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le
verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi
di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
PRECISATO, inoltre, che
l’art. 7 bis della L.R. n. 32/2007, come modificato dall’art. 10, comma 2 della
L.R. n. 12/2016, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al
vigente Manuale di Accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di
giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate
entro e non oltre un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida
e che non può comunque superare i novanta giorni. Il Dipartimento valuta le
giustificazioni nei successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di
mancanza o non validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso
inutilmente il termine della diffida, la Giunta regionale dispone:
a.
la revoca dell’accreditamento nel
caso di carenza dei requisiti di primo livello di cui alla lettera A del
vigente Manuale di Accreditamento;
b.
il declassamento del livello di
accreditamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di
carenza dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.
STABILITO che, ai sensi
dell’art. 10, comma 4 della L.R. n. 12/2016, la revoca dell’accreditamento
istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
a.
revoca
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5;
b.
decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5 ter;
c.
erogazione per due
annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni -
delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura
massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto
nell’accordo stesso;
d.
inadempimento grave degli
obblighi contrattuali, così come individuati nell’accordo contrattuale;
RITENUTO di comunicare il
presente provvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, secondo le
modalità dagli stessi prescritte;
DATO ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, competente nelle materie trattate nel
presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
-
di riconoscere al Consorzio TERAMO 1, p. iva n.
01801770676, con sede legale a Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16,
conformemente a quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale,
l’accreditamento con prescrizione, Tipologia di accreditamento – classe 1
accreditamento istituzionale relativa alle seguenti parti del Manuale di
Accreditamento:
1. Diritti dei pazienti
1.1 Diritti del paziente
2. Direzione delle strutture e sistemi di
supporto
2.1 Direzione delle strutture (Direzione
Aziendale
5. Assistenza Specialistica Ambulatoriale e
Stabilimenti Termali
5.5 Medicina di laboratorio ambulatoriale
secondo l’articolazione
logistico-organizzativa dei Laboratori Analisi consorziati e per le attività a
fianco di ciascuno indicate come da prospetto che segue:
CONSORZIO TERAMO1 S.R.L. |
||
|
PPE |
Sedi |
CORELAB: Consorzio TERAMO 1
Sede: Via Ticino n. 16 Martinsicuro (TE) |
Laboratorio
Fleming |
Martinsicuro
(TE) – Via Ticino n. 16 |
|
Laboratorio
Italia |
Giulianova (TE) – Via Turati n. 84 |
-
di
stabilire
che il presente provvedimento resta condizionato all’esito positivo delle
verifiche, da effettuarsi a sei mesi dalla data di attivazione del Consorzio
comunicata al competente Servizio del Dipartimento della Salute e del Welfare
ed all’Agenzia Sanitaria Regionale, relativa alle seguenti parti del Manuale di
Accreditamento:
1. Diritti
dei pazienti
1.1 Diritti
del paziente
2.
Direzione
delle strutture e sistemi di supporto
2.1 Direzione
delle strutture (Direzione Aziendale)
5. Assistenza
Specialistica Ambulatoriale
e Stabilimenti Termali
5.5 Medicina
di laboratorio ambulatoriale
-
di
stabilire
che l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su
richiesta del rappresentante legale presentata alla Direzione Sanità della
Regione Abruzzo nei termini e con le modalità previste nel bando semestralmente
predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta,
corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei
requisiti di accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della
scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente
rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio,
qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di
eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro
centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda;
-
di
precisare
che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 32/2007, la Direzione Sanità Regionale
ha facoltà di disporre in
qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso
dei requisiti di accreditamento e che, con riguardo alle prestazioni sanitarie
erogate, le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi
di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad
Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che l’art. 7- bis della
L.R. n. 32/2007 prevede la sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti
dei soggetti privati accreditati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 32/2007,
qualora la Direzione Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla
normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN, una situazione di
irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei
confronti di personale dipendente riferita ad almeno tre mensilità consecutive,
fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi;
-
di
notificare
la presente delibera al legale rappresentante del Consorzio TERAMO 1 con sede
legale nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Ticino n. 16, p. iva n.
01801770676;
-
di
comunicare
il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
-
di
trasmettere
il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali,
all’Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento
per la Salute e il Welfare disponendone la pubblicazione sul BURAT per finalità
notiziali.