Contributi per danni arrecati dalla fauna selvatica L.R. 10/2003. Approvazione elenco domande ammissibili e  concessione aiuti con contestuale impegno di spesa.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTE le normative di seguito richiamate:

-            L.R. n. 77 del 14 settembre 1999  recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

-            L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”

-            L.R. 27 gennaio 2017, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)”;

-            L.R. 27 gennaio 2017, n. 11 “Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019”  pubblicata nel BURA 8 febbraio 2017;

-            D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm., ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);

-            D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26;

 

VISTE altresì

-            la Legge 11 febbraio 1992  n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l’art.2 che identifica gli animali selvatici protetti e l’art 26, che istituisce, a cura di ogni regione,  un fondo destinato alla prevenzione ed agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria;

-            la Legge regionale 24 giugno 2003, n° 10 “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica” che all’art. 4 prevede che la Regione possa concedere contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture;

-            la Legge Regionale 28 gennaio 2004 n.10 “ Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria , la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” che, tra l’altro, all’art 49 comma 3 e 6 destina ulteriori risorse al ristoro dei danni provocati  dalla fauna selvatica;

-            La Legge Regionale n. 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” che all’art. 3 lett. i, prevede la  riassunzione da parte della regione Abruzzo delle competenze in materia di ristoro dei danni  già esercitate  dalle Province a norma della L.R. 10/03;

-            la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalle Province in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica, la cui decorrenza è stata fissata al  4 novembre 2016, data di pubblicazione sul BURAT speciale n°135/2016;

 

VISTA la deliberazione n°762 del 15 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha disposto:

-            l’istituzione di un regime di aiuto in “de minimis “ di cui al  Regolamento (UE) n. 1408/2013 per l’erogazione di contributi per danni alle colture agrarie e forestali ed al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L.R. 10/2003;

-            che nelle more della necessaria ridefinizione dell’impianto normativo, all’accertamento, valutazione  e liquidazione dei danni provveda il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca attraverso i propri Servizi, sulla base delle modalità applicative riportate all’allegato alla A parte integrante e sostanziale della medesima DGR 762/2017;

-            di destinare a tale aiuto per l’esercizio 2017, le risorse stanziate sul capitolo 102341 art.2 del bilancio dell’esercizio in corso (500.000,00 euro) e le economie del capitolo 142332 art. 5 –(258.946,16  euro);

-            che l’importo massimo complessivo concedibile ad una medesima  impresa in regime de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013,  è di Euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;

 

DATO ATTO, che il predetto Allegato A alla DGR 762/2017 nel definire l’iter procedurale da applicare, prevede tra l’altro:

-            l’attribuzione ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura della competenza all’accertamento e valutazione del danno e alla liquidazione e pagamento di esso;

-            che, a conclusione dell’attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono a trasmettere al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo prospetti analitici nei quali sono indicate le istanze ammissibili, la quantificazione del danno accertato, che rappresenta la misura massima del contributo ammissibile;

-            che il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, in relazione agli esiti della predetta istruttoria, provveda all'assunzione del relativo impegno di spesa nel rispetto dei limiti delle risorse destinate al finanziamento delle istanze, applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, le priorità stabilite al punto 6 e le riduzioni proporzionali ai contributi;

-            che i Servizi Territoriali per l’Agricoltura provvedano alla liquidazione e pagamento dei contributi spettanti - effettuando, ove necessario, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria e operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei controlli “de minimis”– ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires” sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio”;

 

VISTI gli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura, dai quali si evincono l’esito istruttorio delle domande pervenute per il periodo dal 4 novembre 2016 al 3 novembre 2017 e  il danno accertato per ogni singola domanda ammissibile;

 

CONSIDERATO che  il totale dei danni accertati dai tre Servizi è superiore alla disponibilità destinata all'aiuto e che pertanto occorre applicare le priorità stabilite al punto 6 dell’Allegato A alla DGR n°762/2017 e la conseguente  riduzione proporzionale al contributo erogabile;

 

DATO ATTO

-            che le priorità fissate dalla DGR citata sono:

a.       danni causati alle imprese agricole da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003;

b.      danni causati alle imprese agricole da altri animali selvatici;

c.       danni causati da animali selvatici  a soggetti diversi dalle imprese agricole.

Le domande con priorità a) sono indennizzate fino al 100%  del danno stimato; ove le risorse siano insufficienti, i contributi verranno liquidati tra le domande pervenute con tale priorità in proporzione all’ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procederà a determinare il contributo spettante alle domande aventi priorità b) e, ove possibile, c).”

-            che sulla base delle modalità operative approvate con DGR 762/17 “Il contributo afferisce  danni di importo non inferiore a 250 euro”  e pertanto restano escluse le istanze con danni accertati fino a 250 euro;

-            che il totale dei danni accertati  dai tre STA  alle imprese agricole causati da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003, oltre la soglia di 250 euro  è pari a  1.753.336,28 euro;

-            che le risorse disponibili pari a 758.946,16  euro sono sufficienti a erogare contributi nella misura del 43,29 del danno accertato alle sole domande ammissibili aventi priorità a), vale a dire  danni causati alle imprese agricole da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A  della L.R. 10/2003;

 

RITENUTO, pertanto, di:

-            approvare l’elenco delle domande ammesse, come riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-            concedere alle domande di cui all’allegato 1, il contributo riportato a fianco di ciascuna, che rappresenta l’aiuto massimo attribuibile, fatto salvo l’esito delle verifiche del limite “de minimis”;

-            assumere impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 758.946,16  del bilancio dell’esercizio in corso, di cui 500.000,00 euro sul capitolo 102341 art.2 e 258.946,16  euro sul capitolo 142332 art. 5, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, di cui alla L.R. 10/2003.;

-            rinviare i conseguenti pagamenti a successivi provvedimenti assunti dai  Servizi Territoriali per l’Agricoltura;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi del CIG;

 

DETERMINA

 

1.      di prendere atto degli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura, nei quali è definito l’esito istruttorio delle domande pervenute per l’accesso ai contributi per i danni da fauna selvatica di cui alla L.R. 10/2003 nel periodo dal 4 novembre 2016 al 3 novembre 2017 , dai quali risulta il danno accertato per ogni domanda ammissibile, ed in particolare risulta che il totale dei danni accertati  alle imprese agricole causati da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003, oltre la soglia di 250 euro  è pari a  1.753.336,28 euro;

2.      di approvare l’elenco delle domande ammesse all’aiuto per gli importi a fianco di ciascuna indicati  nell’allegato 1;

3.      di impegnare la somma complessiva di Euro 758.946,16  sullo stanziamento disponibile dell’esercizio finanziario 2017, esercizio di adozione del presente atto di attribuzione del contributo (giuste modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,)  del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, di cui 500.000,00 euro sul capitolo 102341 art.2  e 258.946,16  euro sul capitolo 142332 art. 5;

4.      di rinviare a distinti provvedimenti emanati dai competenti STA la liquidazione e il pagamento degli aiuti, previa verifica del rispetto del limite “de minimis” e fatte salve le ritenute da effettuare a titolo di acconto irpef-ires;

5.      di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul sito www/regione.abruzzo.it/caccia, nonché a fini notiziali sul BURAT ;

6.      di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., art. 26 la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento  ne costituisce condizione legale di efficacia.

7.      di dare atto altresì che l’allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

 

Allegati:

1.      Elenco domande ammesse all’aiuto

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

Segue Allegato