IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE
le normative di seguito richiamate:
-
L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
-
L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante
“Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”
-
L.R. 27 gennaio 2017, n. 10
“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2017-2019
della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)”;
-
L.R. 27 gennaio 2017, n. 11
“Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019” pubblicata nel BURA 8 febbraio 2017;
-
D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm., ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);
-
D.Lgs.
33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 26;
VISTE
altresì
-
la
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", ed in particolare l’art.2 che identifica gli animali selvatici
protetti e l’art 26, che istituisce, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione ed agli
indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall’attività venatoria;
-
la
Legge regionale 24 giugno 2003, n° 10 “Individuazione di specie animali di
notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna
selvatica” che all’art. 4 prevede che la Regione possa concedere contributi per
l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico
e alle colture;
-
la
Legge Regionale 28 gennaio 2004 n.10 “ Normativa organica per l’esercizio
dell’attività venatoria , la protezione della fauna selvatica omeoterma e la
tutela dell’ambiente” che, tra l’altro, all’art 49 comma 3 e 6 destina
ulteriori risorse al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica;
-
La Legge Regionale n. 20 ottobre
2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” che all’art. 3
lett. i, prevede la riassunzione da parte della regione
Abruzzo delle competenze in materia di ristoro dei danni già esercitate dalle Province a norma della L.R. 10/03;
-
la
D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla
regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, per la parte
relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalle Province in materia di
ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna
selvatica, la cui decorrenza è stata fissata al
4 novembre 2016, data di pubblicazione sul BURAT speciale n°135/2016;
VISTA
la deliberazione n°762 del 15 dicembre 2017, con la
quale la Giunta regionale ha disposto:
-
l’istituzione
di un regime di aiuto in “de minimis “ di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per
l’erogazione di contributi per danni alle colture agrarie e forestali ed al
patrimonio zootecnico causati da animali selvatici ai sensi della L.R. 10/2003;
-
che
nelle more della necessaria ridefinizione dell’impianto normativo,
all’accertamento, valutazione e
liquidazione dei danni provveda il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca attraverso i propri Servizi, sulla base delle modalità
applicative riportate all’allegato alla A parte integrante e sostanziale della
medesima DGR 762/2017;
-
di
destinare a tale aiuto per l’esercizio 2017, le risorse stanziate sul capitolo
102341 art.2 del bilancio dell’esercizio in corso (500.000,00 euro) e le
economie del capitolo 142332 art. 5 –(258.946,16 euro);
-
che
l’importo massimo complessivo concedibile ad una medesima impresa in regime de minimis,
ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013,
è di Euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
DATO
ATTO, che il predetto Allegato A alla DGR
762/2017 nel definire l’iter procedurale da applicare, prevede tra l’altro:
-
l’attribuzione
ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura della competenza all’accertamento e
valutazione del danno e alla liquidazione e pagamento di esso;
-
che,
a conclusione dell’attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per
territorio provvedono a trasmettere al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al
Settore Agricolo prospetti analitici nei quali sono indicate le istanze
ammissibili, la quantificazione del danno accertato, che rappresenta la misura
massima del contributo ammissibile;
-
che
il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, in relazione agli
esiti della predetta istruttoria, provveda all'assunzione del relativo impegno
di spesa nel rispetto dei limiti delle risorse destinate al finanziamento delle
istanze, applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla
disponibilità, le priorità stabilite al punto 6 e le riduzioni proporzionali ai
contributi;
-
che i Servizi Territoriali per
l’Agricoltura provvedano alla liquidazione e pagamento dei contributi spettanti
- effettuando, ove necessario, la preliminare verifica della regolarità
contributiva dell’azienda beneficiaria e operando anche le esclusioni ovvero la
diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei controlli “de minimis”– ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di
assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires” sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in
conto esercizio”;
VISTI
gli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura, dai quali si
evincono l’esito istruttorio delle domande pervenute per il periodo dal 4
novembre 2016 al 3 novembre 2017 e il danno accertato per ogni singola
domanda ammissibile;
CONSIDERATO
che il totale
dei danni accertati dai tre Servizi è superiore alla disponibilità destinata
all'aiuto e che pertanto occorre applicare le priorità stabilite al punto 6
dell’Allegato A alla DGR n°762/2017 e la conseguente riduzione proporzionale al contributo
erogabile;
DATO
ATTO
-
che
le priorità fissate dalla DGR citata sono:
a. danni causati alle imprese agricole da
“Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della
L.R. 10/2003;
b. danni causati alle imprese agricole da
altri animali selvatici;
c. danni causati da animali selvatici a soggetti
diversi dalle imprese agricole.
Le domande con
priorità a) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse
siano insufficienti, i contributi verranno liquidati tra le domande pervenute
con tale priorità in proporzione all’ammontare del danno riconosciuto e fino a
concorrenza delle risorse disponibili.
Con le eventuali
residue disponibilità e con il medesimo criterio si procederà a determinare il
contributo spettante alle domande aventi priorità b) e, ove possibile, c).”
-
che
sulla base delle modalità operative approvate con DGR 762/17 “Il contributo
afferisce danni di importo non inferiore
a 250 euro” e pertanto restano escluse
le istanze con danni accertati fino a 250 euro;
-
che
il totale dei danni accertati dai tre
STA alle imprese agricole causati da
“Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A) della
L.R. 10/2003, oltre la soglia di 250 euro
è pari a 1.753.336,28 euro;
-
che
le risorse disponibili pari a 758.946,16
euro sono sufficienti a erogare contributi nella misura del 43,29 del
danno accertato alle sole domande ammissibili aventi priorità a), vale a
dire danni causati alle imprese agricole
da “Specie animali di notevole interesse faunistico” di cui all’Allegato A della L.R. 10/2003;
RITENUTO,
pertanto, di:
-
approvare
l’elenco delle domande ammesse, come riportate nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-
concedere
alle domande di cui all’allegato 1, il contributo riportato a fianco di
ciascuna, che rappresenta l’aiuto massimo attribuibile, fatto salvo l’esito
delle verifiche del limite “de minimis”;
-
assumere
impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 758.946,16 del bilancio dell’esercizio in corso, di cui
500.000,00 euro sul capitolo 102341 art.2 e 258.946,16 euro sul capitolo 142332 art. 5, ricorrendo
gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla
tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di
contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna
selvatica, di cui alla L.R. 10/2003.;
-
rinviare
i conseguenti pagamenti a successivi provvedimenti assunti dai Servizi Territoriali per l’Agricoltura;
DATO
ATTO che il presente provvedimento non è
soggetto agli obblighi del CIG;
DETERMINA
1. di
prendere atto degli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali per
l’Agricoltura, nei quali è definito l’esito istruttorio delle domande pervenute
per l’accesso ai contributi per i danni da fauna selvatica di cui alla L.R.
10/2003 nel periodo dal 4 novembre 2016 al 3 novembre 2017 , dai quali risulta
il danno accertato per ogni domanda ammissibile, ed in particolare risulta che
il totale dei danni accertati alle
imprese agricole causati da “Specie animali di notevole interesse faunistico”
di cui all’Allegato A) della L.R. 10/2003, oltre la soglia di 250 euro è pari a
1.753.336,28 euro;
2. di
approvare l’elenco delle domande ammesse all’aiuto per gli importi a fianco
di ciascuna indicati
nell’allegato 1;
3. di
impegnare la somma complessiva di Euro 758.946,16 sullo stanziamento disponibile
dell’esercizio finanziario 2017, esercizio di adozione del presente atto di
attribuzione del contributo (giuste modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,) del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, di cui 500.000,00 euro sul capitolo 102341
art.2 e 258.946,16 euro sul capitolo 142332 art. 5;
4. di
rinviare a distinti provvedimenti emanati dai competenti STA la
liquidazione e il pagamento degli aiuti, previa verifica del rispetto del
limite “de minimis” e fatte salve le ritenute da
effettuare a titolo di acconto irpef-ires;
5. di
disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul sito
www/regione.abruzzo.it/caccia, nonché a fini notiziali sul BURAT
;
6. di
dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., art. 26 la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo,
sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento ne costituisce condizione legale di
efficacia.
7. di
dare atto altresì che l’allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Allegati:
1. Elenco domande ammesse all’aiuto
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo