IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-
l’art.
15 del C.C.N.L. 01/04/1999, gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004,
l’art. 4 del C.C.N.L. del 09/05/2006, l’art. 8 del C.C.N.L. dell’11/04/2008,
l’art. 4 del C.C.N.L. del 31/07/2009 che disciplinano la costituzione del Fondo
delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività;
-
l’art.
23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 che dispone che: “Nelle more di quanto previsto
dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli
di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al
contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato
dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità”;
CONSIDERATO che la predetta
norma pone, dunque, l’anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non
superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio dell’anno 2017
e non prevede più la riduzione delle risorse in questione in caso di cessazione
del personale in servizio;
DATO ATTO che con
determinazione DPB002/125 dell’11/04/2017, successivamente rettificata con
determinazione DPB002/487 del 17/10/2017 a seguito dell’entrata in vigore del
D.lgs. 75/2017, il competente Servizio ha proceduto alla quantificazione delle
risorse decentrate per l’anno 2017 secondo le previsioni contrattuali e
normative sopra richiamate e nel rispetto dei vincoli legislativi in materia di
limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate (art.
23, comma 2, della D.lgs. 75/2017), fermo restando l’avvio con le
Organizzazioni Sindacali degli opportuni confronti per una rideterminazione del
Fondo coerente con le riduzioni strutturali operate dall’Ente e con la
necessità di una diminuzione stabile della spesa di personale;
CONSIDERATO che:
- in data 24/10/2017 si è riunita la Delegazione
Trattante per il Personale del Comparto per discutere l’ipotesi di accordo
decentrato integrativo relativo al rinnovo del contratto collettivo decentrato
integrativo parte economica anno 2017 per il personale delle Categorie;
- nella seduta in questione la Parte
Pubblica e le OO.SS. hanno concordato di apportare al “Fondo per le risorse
decentrate” una diminuzione pari ad €. 650.000,00, in considerazione della
riduzione strutturale della spesa di personale verificatasi a seguito
dell’operazione relativa alle procedure di esubero messe in atto e concluse
dall’Amministrazione Regionale nel dicembre 2016;
- nel precitato fondo è stata prevista,
per la progressione economica orizzontale di cui trattasi, la somma di €
300.000,00;
- nella predetta seduta si è proceduto
alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo in questione;
- con determinazione DPB011/n. 38 del
07/11/2017, a seguito del predetto accordo, è stata modificata la
determinazione DPB002/n. 487 del 17/10/2017;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 4 comma 3, del
C.C.N.L. 22/01/2004, con nota prot.n. 0287612/17 del 10/11/2017, l’accordo di che trattasi è stato inviato al
Collegio dei Revisori dei Conti ai fini dell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di
bilancio;
- il citato Collegio ha espresso parere
favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa per il finanziamento della retribuzione accessoria – Personale Area
Comparto e la regolare applicazione delle norme di legge con particolare
riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;
- il medesimo Collegio dei Revisori dei
Conti, nel sopra citato parere, ha invitato il Servizio competente a
rettificare unicamente la quantificazione del Fondo per la parte riferita alle
quote di progettazione per €. 50.000,00 comprendendo detto importo all’interno
delle risorse variabili e mantenendo invariato l’importo complessivo del Fondo;
- che con determinazione DPB011/152 del
5/12/2017, il competente Servizio ha provveduto alla predetta rettifica;
VISTO, inoltre, il
C.C.N.L. del 31/3/99 del Comparto Regioni Autonomie Locali e in particolare
l’art. 7 con il quale è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione
del personale costituito da quattro categorie di impiego “A” – “B” – “C” – “D”;
VISTO l’art. 5 del
precitato Contratto relativo alla progressione economica all’interno delle
categorie ed in particolare i punti 1 e 2, dove si disciplina che all’interno
di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi
incrementi economici secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL nel
limite delle risorse disponibili nel fondo;
RILEVATO che con
delibera n. 688 del 24.11.2017:
- è stata approvata la modifica all’art.
38 del C.C.I.D. del 2008 e pertanto sono state definite le procedure ed i
criteri per l’applicazione della progressione economica orizzontale (PEO);
- e che il citato art. 38, c. 5 prevede
testualmente che “la posizione economica progressiva è conferita ai dipendenti
utilmente collocati nella graduatoria nel limite delle risorse disponibili per
categorie”;
- si è stabilito di demandare al
competente Servizio la ripartizione delle risorse disponibili pari ad euro
300.000,00, assegnandole tra le varie categorie in base alla consistenza del
personale in servizio alla data del 1° gennaio 2017;
RICHIAMATA la propria
precedente Determinazione DPB011/88 del 30.11.2017 con cui è stata indetta la
selezione per titoli per l’attribuzione al personale dipendente a tempo
indeterminato della Giunta Regionale delle categorie “A” – “B” – “C” – “D”
della progressione economica orizzontale anno 2017, pubblicata sul BURAT -
Supplemento n. 5 del 1.12.2017;
CONSIDERATO che con detta
Determinazione DPB011/88/2017 è stato stabilito, tra l’altro, che la posizione
economica progressiva sarà conferita ai dipendenti utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite delle risorse disponibili per categorie calcolate nel
rispetto della vigente normativa di riferimento ai sensi dell’art. 23 comma 2
del D.lgs 150/2009;
DATO ATTO che con
Determinazione DPB011/157 del 12.12.2017 si è provveduto a ripartire ed
assegnare la somma di € 300.000,00 di cui al “Fondo per la incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017”,
destinata alla progressione economica orizzontale (PEO), tra le categorie del
personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale di Abruzzo;
RITENUTO, quindi di
dover provvedere - al termine delle procedure stabilite per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione per titoli per l’attribuzione al
personale dipendente a tempo indeterminato della Giunta Regionale d’Abruzzo
della progressione economica orizzontale anno 2017 - all’approvazione delle
graduatorie per ciascuna delle categorie “A” – “B” – “C” – “D”;
VISTA la Legge
Regionale n. 77/99 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
tutto quanto in premessa e in esito all’istruttoria svolta in forma
automatizzata dallo specifico programma informatico appositamente implementato
per la presente procedura,
-
di approvare le
graduatorie relative alla progressione
economica orizzontale-anno 2017, del personale dipendente a tempo indeterminato
della Giunta Regionale d’Abruzzo appartenente alle categorie, come da allegati
elenchi, parte integrante e sostanziale del presente atto:
·
all 1) per la categoria “A”,
·
all 2) per la categoria “B”,
·
all 3) per la categoria “C”,
·
all 4) per la categoria “D”,
-
di stabilire che la
posizione economica progressiva sarà conferita ai dipendenti utilmente
collocati nelle rispettive graduatoria - e nel limite delle risorse disponibili
- soltanto a seguito delle verifiche, effettuate dall’Ufficio competente, sulle
dichiarazioni rese dai dipendenti medesimi ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000;
-
di richiamare l’art. 38 comma
5) del C.C.I.D. 2008, relativo alle
procedure ed i criteri per l’applicazione della progressione economica
orizzontale (PEO), ove è stabilito che: “Avverso l'assegnazione del punteggio
attribuito, i dipendenti possono presentare opposizione al Direttore preposto
alle Risorse Umane nel termine di 15 gg dalla data di pubblicazione della
graduatoria finale. In tal caso sarà nominata una Commissione paritetica
formata dal Direttore alle Risorse Umane, da due dirigenti regionali nonché da
due rappresentanti delle RSU e/o OO.SS. La Commissione così costituita,
procede, nel termine di 15 gg dal ricevimento della documentazione, alla
rettifica del punteggio qualora ne ravvisi la fondatezza e la legittimità,
ovvero ne conferma la validità”;
-
di pubblicare la presente
Determinazione sul sito ufficiale dell’Ente e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (BURAT).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
ssa Marina Marino
Seguono
Allegati: