IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L.
383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e All. B),
Dichiarazione del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al prot. RA/96605/DPF014 del 11.4.16 presentata dall’Associazione di Promozione Sociale denominata “Solideando”
onlus di Manoppello
(PE), alla Sezione prima, Articolazione a)socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dall’Associazione denominata “Solideando” onlus di Manoppello
(PE), alla Sezione prima,
Articolazione a)socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione
sociale ;
DATO ATTO che la
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a. di
prendere atto che, con nota
acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al protocollo n.
RA/96605/DPF014 del 11.04.2017 l’Associazione denominata “Solideando”
onlus di Manoppello
(PE), in Via San Callisto, n.
4, - C.F. 91107800681, ha presentato
istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
b. di
dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate
norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua alla Sezione
Prima, nell’Articolazione socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
c. di
iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
l’Associazione denominata “Solideando” onlus di Manoppello
(PE), in Via San Callisto, n.
4, - C.F. 91107800681, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
d. di
pubblicare, il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione
aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
e. di
disporre, la notifica del presente provvedimento all’associazione
interessata;
f. di
trasmettere, copia del presente atto al Direttore Regionale del
Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
g.
di disporre, ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini