IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,la citata Legge
383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà
associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima
L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
Istanza d’Iscrizione, e ALl. B), DIchiarazione
del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014 del 12.11.2015, presentata
dall’Associazione denominata “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di
Pescara” con sede legale nel Comune di Pescara, corredata dalla relativa
documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
DATO ATTO
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità:
a. Assenza della Copia conforme dell'atto
costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsione dell’art. 3;
b. La Relazione del legale rappresentante
non è conforme a quanto richiesto dall’art. 8 comma e), L.R..11/12;
c. Assenza copia conforme all’originale del
certificato attribuzione C.F./P IVA;
d. Assenza della marca da bollo così come
previsto dall’art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;
e. Dallo statuto non si evince, la gratuità
delle prestazioni degli associati (art. 3, c.1. lett.c).
f. All’art. 6 dello statuto sono annoverati
tra i soci dell’Associazione anche le persone giuridiche e gli enti. A tal
proposito si fa riferimento al parere espresso dall’Avvocatura regionale con
nota prot.
2444 PA 11/16 del 21.03.2016 “di poter escludere che i soci delle predette
associazioni possono essere solo le “persone
fisiche” ma anche le “persone giuridiche”
(ed in particolare gli enti con finalità di lucro quali le banche o gli istituti finanziari) in
considerazione sia della natura del fenomeno associativo previsto e tutelato,
in via generale, nel nostro ordinamento, sia delle finalità e dell’oggetto
della disciplina delle associazioni di promozione sociale fissata a livello
nazionale e regionale”;
-
che
con nota prot. RA/75459/16/DPF014 dell’08.04.2016, il
competente ufficio, ai sensi
dell’art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha
avviato il procedimento di diniego all’iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della
cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel
termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
PRESO ATTO che l’Associazione de qua, nel termine
assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi
ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all’associazione stessa;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall’Associazione denominata
“CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara, alla Sezione “Prima”,
Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
DATO ATTO che la responsabile
del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che
di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
a.
prendere atto dell’esito negativo dell’istruttoria
effettuata dal competente ufficio
regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione denominata “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara”
di Pescara con sede legale nel Comune di Pescara, con nota acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014
del 12.11.2015 finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “Prima”,
Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b.
prendere inoltre atto che l’associazione de qua, nel termine assegnato,
non ha prodotto alcuna documentazione
atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e
comunicati all’associazione stessa;
c.
formalizzare il diniego
all’iscrizione, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara”
con sede legale nel Comune di Pescara,
alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in
premessa;
d.
precisare che, avverso la
presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai
commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12;
e.
di pubblicare il presente
atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
f.
disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini