L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” -  Associazione di Promozione Sociale “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-            che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-            che,la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-            che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-            che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)      socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)      solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)      ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-            che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-            che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-            che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione  al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;   

-            che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-            che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-            che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), Istanza d’Iscrizione, e ALl. B), DIchiarazione del Legale Rappresentante;

-            che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014 del 12.11.2015, presentata dall’Associazione denominata “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara” con sede legale nel Comune di Pescara, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

 

DATO ATTO

-            che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:

a.       Assenza della Copia conforme dell'atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsione dell’art. 3;

b.       La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall’art. 8 comma e), L.R..11/12;

c.       Assenza copia conforme all’originale del certificato attribuzione C.F./P IVA;

d.       Assenza della marca da bollo così come previsto dall’art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;

e.       Dallo statuto non si evince, la gratuità delle prestazioni degli associati (art. 3, c.1. lett.c).

f.       All’art. 6 dello statuto sono annoverati tra i soci dell’Associazione anche le persone giuridiche e gli enti. A tal proposito si fa riferimento al parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota prot.  2444 PA 11/16  del 21.03.2016  “di poter escludere che i soci delle predette associazioni possono essere solo  le “persone fisiche” ma anche le “persone giuridiche” (ed in particolare gli enti con finalità di lucro  quali le banche o gli istituti finanziari) in considerazione sia della natura del fenomeno associativo previsto e tutelato, in via generale, nel nostro ordinamento, sia delle finalità e dell’oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale fissata a livello nazionale e regionale”;

-            che con nota prot. RA/75459/16/DPF014 dell’08.04.2016, il competente ufficio, ai sensi      dell’art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

 

PRESO ATTO  che l’Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all’associazione stessa;

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall’Associazione denominata “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara, alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le  motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

a.           prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione denominata  “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara con sede legale nel Comune di Pescara, con nota  acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014 del 12.11.2015 finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

b.           prendere inoltre  atto che l’associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione    atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all’associazione stessa;

c.           formalizzare il diniego all’iscrizione,  ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata  “CEDAP – Centro Disturbi Alimentari Pescara” con sede legale nel Comune di Pescara,   alla Sezione “Prima”, Articolazione “a” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012  considerati i motivi ostativi riportati in premessa;

d.           precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12; 

e.           di pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

f.            disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

g.           trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;        

h.           disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini