IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e All. B), Dichiarazione
del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo dell’ex
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali al n. RA/800997/DPF014
del 24.07.2014, presentata dall’Associazione
denominata “A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese” con sede legale nel Comune di
Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160, corredata dalla relativa documentazione, per
l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
DATO ATTO
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità:
a.
Manca
la Copia conforme all’originale dell' atto costitutivo e statuto;
b.
La
Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall’art.
8 comma e);
c.
Manca
copia conforme all’originale del
certificato attribuzione C.F./P IVA I;
d.
Lo
statuto è carente degli elementi di cui
alle lettere c), f) g) i) art. 3 L.R. 11 del 2012;
-
che
con nota prot RA/32767/16/DPF014 del
15.02.2016, il competente ufficio, ai sensi dell’ art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte
della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel
termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
PRESO ATTO che la
sopracitata nota prot.n. 32767/16/DPF014
del 15.02.2016 è stata ritirata
in data 19.02.2016 e l’Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha
prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati
in sede istruttoria e comunicati all’associazione stessa;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall’Associazione denominata
“A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese” con sede legale nel Comune di
Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160 alla Sezione “Prima”,
Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la
Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che
di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
a.
prendere atto dell’esito negativo dell’istruttoria
effettuata dal competente ufficio
regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione denominata ““A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica
musicale abruzzese” con sede legale
nel Comune di Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160 ,
con nota acquisita al protocollo del
dell’ex Direzione Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/800997/DPF014 del
27.04.2014finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione
“c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito
con L.R. 11/2012;
b.
di prendere inoltre atto che l’associazione de qua, nel termine
assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi
evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all’associazione stessa;
c.
di formalizzare il diniego
all’iscrizione, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale
abruzzese” con sede legale nel Comune di
Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160, alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012 considerati i motivi ostativi
riportati in premessa;
d.
di precisare che, avverso la
presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai
commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12;
e.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
f.
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini