IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e All. B), Dichiarazione
del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio
per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/44236/DPF014 del 20.09.2016, presentata dall’Associazione denominata “Elicicola
Lumacamica” con sede legale nel Comune di Poggio
Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/b, corredata dalla relativa
documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
DATO ATTO
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione
ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
• assenza della conformità all’originale
dell’Atto costitutivo, Statuto e Certificato di attribuzione del Codice
Fiscale;
• la non rispondenza statutaria alle lett. g e i dell’art. 3 della L.R. 11/2012;
-
che
con nota prot RA/100100/16/DPF014 del
22.11.2016, il competente ufficio, ai sensi dell’ art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte
della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel
termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
PRESO ATTO
-
che
l’Associazione de qua, con nota del 8/12/ 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/116563/DPF014 del 12.12.2016 ha
inviato la seguente documentazione:
·
1)
nota di puntualizzazione in merito alla rispondenza Statutaria delle lettere g)
e i) dell’art. 3 della L.R. 1112 , 2) Autocertificazione attestante la
conformità all’originale dell’Atto Costitutivo, Statuto e certificato di
attribuzione del Codice Fiscale;
-
che, il
chiarimento apportato dall’Associazione
in merito all’art. 11 dello Statuto prodotto, nella sua formulazione non
risulta conforme al dispositivo di cui
alla lettera i) art. 3 L.R.11/12;
RITENUTO pertanto, di
non poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
alla iscrizione dall’Associazione denominata “Elicicola
Lumacamica” con sede legale nel Comune di Poggio
Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/b, all’iscrizione alla Sezione “Prima”,
Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
VISTA la
L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che
di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
a. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione
denominata “Elicicola Lumacamica” con
sede legale nel Comune di Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/, con
nota acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/44236/DPF014 del
20.09.2016 e successive integrazioni del 12.12.2016 di cui al prot. RA/116563/177DPF014 finalizzata ad ottenere
l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b. di
formalizzare il diniego all’iscrizione, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, dell’A l’Associazione denominata
“Elicicola
Lumacamica” con sede legale nel Comune di
Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/, alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012 permanendo i motivi ostativi riportati in premessa;
c. di
precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei
modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12;
d. di
definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e. di
disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione
interessata;
f. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
g. di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini