L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”-  Associazione  di Promozione Sociale “Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S.”  di  Valle Castellana (TE) N - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-            che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-            che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO   che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-            che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-            che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.       socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.       solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.       ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-            che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-            che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-            che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;   

-            che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-            che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che,  ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-            che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e  All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;

-            che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo dell’ex  Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali  al n. RA/206342/DPF014 del 6.08.2015, presentata dall’Associazione  denominata “Amici di Laturo  A.S.D. e A.P.S.”   con sede legale nel  Comune di Valle Castellana (TE) in Località  Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384, categoria c/2,  corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

 

DATO ATTO

-            che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:

        carenza documentale e assenza dell’Atto Costitutivo e Statuto;  

        dalla richiesta e relativa documentazione mancava il requisito previsto della sede legale in Abruzzo o in alternativa sede secondaria - art. 6 c.2  lett. e) e f) L.R. 11/2012;

-            che con nota prot RA/39123/16/DPF014 del  23.02.2016, il competente ufficio, ai sensi  dell’ art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione  al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

 

PRESO ATTO

-            che l’Associazione de qua, in data   1/03/ 2016 con PEC  acquisita al protocollo  del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/48534/DPF014 del  45.03.2016 ha inviato la seguente documentazione:

·             1) Copia atto costitutivo e statuto registrato nell’anno 2013 e copia   nuovo statuto approvato con verbale di Ass. Straordinaria del 17.09.2014, 2) Elenco nominativo delle cariche associative; 3) Copia certificato attribuzione codice fiscale;

 

DATO ATTO

-            che,  lo statuto così come modificato con il verbale del 17.09.2014 presenta le seguenti criticità:

·             l’ultimo comma dell’art. 3 non è conforme a quanto stabilito dal c. 1, art. 4 L.R.11/12 “…Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi  di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati;

·             all’art. 4 dello statuto sono annoverati tra i soci dell’Associazione anche le Società e gli Enti;  A tal proposito si fa riferimento al parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota prot.  2444 PAB11/16  del 21.03.2016  “di poter escludere che i soci delle predette associazioni possono essere solo  le “persone fisiche” ma anche le “persone giuridiche” (ed in particolare gli enti con finalità di lucro  quali le banche o gli istituti finanziari) in considerazione sia della natura del fenomeno associativo previsto e tutelato, in via generale, nel nostro ordinamento, sia delle finalità e dell’oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale fissata a livello nazionale e regionale”;

·             l’art. 11 lettera j) “…anche di natura commerciale”  non è conforme alle disposizioni dell’art. 4 della L.R. 11/2012, lettera f) che recita” …anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

·             inoltre, l’idoneità della sede legale non è chiara poiché sulla relazione è stato dichiarato che la sede è collabente;  

-            che, dal  verbale del 17.09.2017 e relativo Statuto modificato non si evince la Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

 

RITENUTO pertanto, di non poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Amici di Laturo  A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel  Comune di Valle Castellana (TE) in Località  Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384, categoria c/2, all’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:

 

a.       prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione denominata  “Amici di Laturo  A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel  Comune di Valle Castellana (TE) in Località  Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384  , con nota  acquisita al protocollo del dell’ex  Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali  al n. RA/206342/DPF014 del 6.08.2015 e successive integrazioni del 1.03.2016 di cui al prot. RA/48539/16/DPF014 del 4.3.2016 finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

b.      di formalizzare il diniego all’iscrizione,  ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata  “Amici di Laturo  A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel  Comune di Valle Castellana (TE) in Località  Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384  ,   alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012  considerati i motivi ostativi riportati in premessa;

c.       di precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12; 

d.      di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

e.       di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

f.       di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;     

g.      di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini