IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e All. B),
Dichiarazione del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA l’istanza,
acquisita al protocollo dell’ex
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali al n. RA/206342/DPF014
del 6.08.2015, presentata dall’Associazione
denominata “Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S.” con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in
Località Laturo,
immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384,
categoria c/2, corredata dalla relativa
documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
DATO ATTO
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità:
• carenza documentale e assenza dell’Atto
Costitutivo e Statuto;
• dalla richiesta e relativa
documentazione mancava il requisito previsto della sede legale in Abruzzo o in
alternativa sede secondaria - art. 6 c.2
lett. e) e f) L.R. 11/2012;
-
che
con nota prot RA/39123/16/DPF014 del 23.02.2016, il competente ufficio, ai
sensi dell’ art. 10 bis della L.241/90 e
s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte
della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel
termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
PRESO ATTO
-
che
l’Associazione de qua, in data 1/03/
2016 con PEC acquisita al
protocollo del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/48534/DPF014 del 45.03.2016 ha inviato la seguente
documentazione:
·
1)
Copia atto costitutivo e statuto registrato nell’anno 2013 e copia nuovo statuto approvato con verbale di Ass. Straordinaria del 17.09.2014, 2) Elenco nominativo
delle cariche associative; 3) Copia certificato attribuzione codice fiscale;
DATO ATTO
-
che, lo statuto così come modificato con il
verbale del 17.09.2014 presenta le seguenti criticità:
·
l’ultimo
comma dell’art. 3 non è conforme a quanto stabilito dal c. 1, art. 4 L.R.11/12
“…Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati;
·
all’art.
4 dello statuto sono annoverati tra i soci dell’Associazione anche le Società e
gli Enti; A tal proposito si fa
riferimento al parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota prot. 2444
PAB11/16 del 21.03.2016 “di poter escludere che i soci delle predette
associazioni possono essere solo le “persone
fisiche” ma anche le “persone giuridiche” (ed in particolare gli enti con
finalità di lucro quali le banche o gli
istituti finanziari) in considerazione sia della natura del fenomeno
associativo previsto e tutelato, in via generale, nel nostro ordinamento, sia
delle finalità e dell’oggetto della disciplina delle associazioni di promozione
sociale fissata a livello nazionale e regionale”;
·
l’art.
11 lettera j) “…anche di natura commerciale”
non è conforme alle disposizioni dell’art. 4 della L.R. 11/2012, lettera
f) che recita” …anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
·
inoltre,
l’idoneità della sede legale non è chiara poiché sulla relazione è stato
dichiarato che la sede è collabente;
-
che,
dal verbale del 17.09.2017 e relativo
Statuto modificato non si evince la Registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate.
RITENUTO pertanto, di
non poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
alla iscrizione dall’Associazione denominata “Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di
con sede legale nel Comune di Valle
Castellana (TE) in Località Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t,
foglio 26, particella 384, categoria c/2, all’iscrizione alla Sezione “Prima”,
Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte di:
a. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione
denominata “Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di
con sede legale nel Comune di Valle
Castellana (TE) in Località Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t,
foglio 26, particella 384 , con
nota acquisita al protocollo del
dell’ex Direzione Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/206342/DPF014 del 6.08.2015 e
successive integrazioni del 1.03.2016 di cui al prot.
RA/48539/16/DPF014 del 4.3.2016 finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla
Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b. di
formalizzare il diniego all’iscrizione,
ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
dell’Associazione denominata “Amici di Laturo A.S.D. e
A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in
Località Laturo,
immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384 ,
alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in
premessa;
c. di
precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei
modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12;
d. di
definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e. di
disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione
interessata;
f. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
g. di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini