IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale” viene data attuazione all’art. 9 della
Legge 8 novembre 1991, n. 381;
-
che,
in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2 istituisce l’Albo Regionale
delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità
per l’iscrizione, al medesimo Albo, da parte delle cooperative e loro consorzi
che ne fanno domanda;
RILEVATO
-
che,
con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni
in materia di cooperazione sociale;
-
che,
nelle more dell’attuazione della L.R. n.
38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative
sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”,
continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale
con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale
istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;
PRESO ATTO
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge
sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate
le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni
normative elencate col medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
VISTE
-
la
D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018, di cui alla L.
190/2012”;
-
la
D.G.R. 115 del 21.03.2017 “Aggiornamento su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2017/2019, di cui alla L.
190/2012”;
DATO ATTO che, in ottemperanza alle
previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha
proceduto, con nota Prot. RA/17946/17/DPF014 del
30.01.2017 trasmessa a mezzo di raccomandata AR, a chiedere alla Cooperativa
sociale denominata “Cooperativa di solidarietà sociale “SORRISO AMICO” Società
cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Casoli (CH), in Piazza San
Rocco, l’invio della documentazione
necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza
dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
VISTA la nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio per la Programmazione Sociale e il
Sistema integrato socio-sanitario” n. RA/36928/DPF014 del 16.02.2017 della Cooperativa sociale denominata “Cooperativa di solidarietà sociale “SORRISO
AMICO” Società cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Casoli (CH),
in Piazza San Rocco, ha trasmesso la relativa documentazione attestante i requisiti per la permanenza
all’iscrizione all’Albo regionale;
RILEVATO che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata,
riscontrando la sussistenza dei requisiti necessari, per la conferma della
originaria iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;
RITENUTO pertanto, di
poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
l’iscrizione della cooperativa sociale denominata Cooperativa di solidarietà
sociale “SORRISO AMICO” Società cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune
di Casoli (CH), in Piazza San Rocco ,
alla Sezione “A” dell’Albo regionale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con provvedimento n.20 del 2001;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, e ss.mm.ii
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1.
prendere atto
-
che,
con nota acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato
socio-sanitario” n. RA/363928/DPF014
del 16.02.2017, la Cooperativa sociale denominata
“Cooperativa di solidarietà sociale “SORRISO AMICO” Società cooperativa
Sociale” con sede legale nel Comune di Casoli (CH), in Piazza San Rocco, C.F.01913560692, ha trasmesso la relativa documentazione attestante i requisiti per la permanenza
all’iscrizione all’Albo regionale;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della
documentazione trasmessa, riscontrando, la
sussistenza dei requisiti
necessari per la conferma della originaria iscrizione, alla sezione “A” dell’Albo
regionale;
2.
confermare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni legislative, l’iscrizione della cooperativa
sociale denominata “Cooperativa di solidarietà sociale “SORRISO AMICO” Società
cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Casoli (CH), in Piazza San
Rocco, alla Sezione “A” dell’Albo
regionale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con provvedimento n. 20 del 2001;
3.
pubblicare il presente
atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4.
disporre la notifica del
presente provvedimento alla cooperativa
interessata;
5.
trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6.
disporre, altresì, la
pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. ai sensi delle
vigenti disposizioni normative;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini