IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
L.R.
12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004
concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è
aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
L.R.
5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la
quale è stata apportata la modifica al
c.2 dell’art. 17, che dispone “2 bis.
nelle more di quanto previsto al comma 2
le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo
B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente
nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato
“A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo
allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) – C.F. 01878060662, con
nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/23832/DPF014 del 03.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla
relativa documentazione, per l’iscrizione all’Albo regionale dalle Cooperative
Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
a. assenza sull’istanza di iscrizione della
scelta della Sezione;
b. assenza di conformità all’originale
dell’atto costitutivo e dello statuto
(da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
c. assenza di autocertificazione del legale
rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere
convalidata da planimetria e certificazioni rilasciata dalle competenti
autorità sanitarie (da rendersi anche in caso negativo);
d. assenza della copia dell’ultimo bilancio;
e. assenza della documentazione probatoria
attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della
L. 381/1991;
-
che
con nota prot . RA/73397/17/DPF014 del 21.03.2017, il
competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale
de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi
ostativi;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione
Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale
denominata “La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l.”
con sede legale nel Comune di Gioia dei
Marsi (AQ) – C.F. 01878060662, all’Albo regionale delle cooperative sociali per
la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) – C.F. 01878060662, con
nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/23832/DPF014 del 03.02.2017, finalizzata ad ottenere l’iscrizione all’Albo
regionale delle cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione all’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa
denominata “La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l.”
con sede legale nel Comune di Gioia dei
Marsi (AQ) – C.F. 01878060662, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati
e così come rilevati dal competente ufficio:
a. assenza sull’istanza di iscrizione della
scelta della Sezione;
b. assenza di conformità all’originale
dell’atto costitutivo e dello statuto
(da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
c. assenza di autocertificazione del legale
rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere
convalidata da planimetria e certificazioni rilasciata dalle competenti
autorità sanitarie (da rendersi anche in caso negativo);
d. assenza della copia dell’ultimo bilancio;
e. assenza della documentazione probatoria
attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della
L. 381/1991;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta
-Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini