IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
L.R.
12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art.
2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per
la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di
Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali
e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente
alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente
Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla
L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della
Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la
quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “ SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede a
Nocciano (PE) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/44940/DPF014 del 20.09.2016, ha presentato
istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione
“A” dell’Albo regionale dalle
Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
·
assenza
dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di
idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e
certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie).
L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non
possesso di strutture;
·
l’autocertificazione
inerente la composizione della compagine sociale deve
contenere i nominativi dei
soci, i dati anagrafici e le relative
cariche ;
·
l’autocertificazione della composizione dell’organico della cooperativa deve essere
completa dei nominativi e l’indicazione
delle caratteristiche professionali di quanti vi operano.
·
atto
costitutivo e statuto carenti della
registrazione e della conformità
all’originale;
·
nell’oggetto
sociale (Art.4), dello statuto della cooperativa de qua , commistione di
attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla
L. 381/91, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla
sezione a) dell’Albo regionale, tra le attività elencate nel menzionato
statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b)
punto 8) “…l’accompagnamento con mezzi idonei”;
-
che
con nota prot .RA/3831/17/DPF014 del 10.01.2017, il competente ufficio, ai
sensi degli artt. 7 e 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di
diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma
restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i
sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con
PEC del
30 gennaio 2017, acquisita al
protocollo del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/18687/DPF014 del 31.01.2017 ha inviato la
documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i
seguenti documenti:
·
Autocertificazione
inerente le strutture;
·
Relazione
relativa alla compagine sociale;
·
Autocertificazione
della composizione dell’organico,
·
Copia
dello Statuto così come modificato con verbale di assemblea straordinario del
15.12.2004.
-
che, la suddetta documentazione è incompleta,
poiché:
·
il
nuovo lo statuto prodotto presenta altresì commistioni di
attività riconducibili sia alla sez a) che
alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli
artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare pur essendo stata richiesta l’iscrizione
alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
rientrano nella tipologia b) punto 8) “…l’accompagnamento con mezzi
idonei”;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato
e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non
poter procedere alla iscrizione della
Cooperativa Sociale denominata “SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Nocciano (PE)
alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo dell’istruttoria
effettuata dal competente ufficio
regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale
denominata “SE.RI.CO. Società Cooperativa Sociale a.r.l.”
con sede legale in C.da Fonteschiavo, n. 2
di Nocciano (PE)- C.F. 01357940681, con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/44940/DPF014 del 20.09.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla
Sezione “A” dell’Albo regionale delle
cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “SE.RI.CO
Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Nocciano (PE) permanendo i motivi ostativi di
seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
-
il
nuovo lo statuto prodotto
con PEC del 30.1.2017, prot. RA/18687 del
31.1.17, presenta altresì commistioni di attività riconducibili
sia alla sez a) che alla sez. b) previste
dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R.
85/94, in particolare pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a)
tra le attività elencate nello statuto, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rientrano nella tipologia b)
punto 8) “…l’accompagnamento con mezzi idonei”;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini