IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004
concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è
aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte,
limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal
competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini
previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme
parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R.
15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad
operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
la
L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per
il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati
nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel
medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “SALUS FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede a
Pescara con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/278282/DPF014 del 4.11.2015, ha presentato istanza,
corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A”
dell’Albo regionale dalle Cooperative
Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
·
Commistioni
di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste
dalla L.381/91, in evidente contrasto con l’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, il quale stabilisce
che le: le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle
Cooperative sociali e loro Consorzi sono disposte dal competente Servizio della
Giunta Regionale, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, secondo le
modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i. ;
-
che
con nota prot .RA/312490/DPF014 del 11.12.2015, il competente ufficio, ai
sensi degli artt. 7 e 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di
diniego all’iscrizione, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa
richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine
perentorio di giorni 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
stessa;
DATO ATTO che la cooperativa
sociale de qua, non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione
inerenti alla sopraindicata nota prot RA/312490DPF014
del 11.12.2015;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti
nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione cooperativa Sociale denominata “SALUS FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Lanciano
alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “SALUS Familiae Società
Cooperativa Sociale s.r.l.” con sede legale in Via R. Paolucci, n. 3 di
Pescara - C.F. 02101520688, con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/278282/DPF014 del 21.06.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione
alla Sezione “A” dell’Albo regionale
delle cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “SALUS
FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Lanciano (CH) permanendo i motivi ostativi di
seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
-
Commistioni
di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste
dalla L.381/91, in evidente contrasto con l’art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, il quale stabilisce
che le: le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle
Cooperative sociali e loro Consorzi sono disposte dal competente Servizio della
Giunta Regionale, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, secondo le
modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i. ;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare
e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini