IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della
normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte
contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “TRE_ESSE Società Cooperativa Sociale per
Azioni.” con sede a L’Aquila con PEC e
raccomandata acquisite al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/95958/DPF014 del
17.11.2016 e n. 123260/DPF014 del 19.12.2016, ha presentato istanza, corredata
dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo
regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità;
a. nello scopo- oggetto sociale (Art.3), di
cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla
sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle
Cooperative Sociali” , tra l’altro normativa non richiamata nello Statuto;
b. assenza dell’autocertificazione del
legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture;
c. l’assenza di conformità all’originale
dell’atto costitutivo e dello statuto
(da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
d. l’autocertificazione della
composizione dell’organico della
cooperativa deve essere completa dei nominativi e l’indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano,
specifiche per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio educativi e
socio sanitari, previsti dalla L. 381/91, art. 1, lett.
a) e dalla L.R. 85/94;
e. l’assenza dell’autocertificazione circa
gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi
servizi;
f. l’assenza della relazione sulla attività
svolta o che si intende svolgere;
-
che
con nota prot . RA/28735/DPF014 del 8.2.2017, il
competente ufficio, ai sensi degli artt.
7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il
procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di
rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con nota
del 15.2.2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il
Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato
Socio-Sanitario” al n. RA/37927/DPF014 del 17.2.2017, ha trasmesso solo in
parte la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi adducendo di
non condividere i rilievi avanzati in
merito all’oggetto sociale di cui al precedente punto a), chiedendo un incontro
con questo Servizio per chiarirne i contenuti;
-
che
successivamente con PEC del 28.03.2017 la cooperativa TRE_ESSE Soc.Coop.Sociale P.A. di L’Aquila ha inviato un nuovo
documento per rappresentare le ragioni della non condivisione delle criticità
in merito alla non conformità del
contenuto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo alle caratteristiche tipiche
delle cooperative sociali di tipo a);
-
che,
l’incontro richiesto dalla cooperative
è avvenuto con questo Servizio nei primi
quindici giorni del corrente mese;
-
che
dal contradditorio e dalla documentazione agli atti, le motivazioni addotte
dalla cooperativa non possano ritenersi valide al fine del superamento delle
commistioni di attività riconducibili
sia alla sez a) che alla sez. b) previste
dalla L. 381/91 e dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R.
85/94, tra l’altro normativa non
richiamata nello statuto;
-
che
il Ministero del Lavoro, per una corretta applicazione dell’art. 1 della L.
38/91, con Circolare n. 116/1992, era intervenuto sulla questione dell’oggetto
plurimo ribadendo che “ciascuna cooperativa sociale può operare nell’uno o
nell’altro campo ma non in entrambi”;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della
Cooperativa Sociale denominata “TRE_ESSE Società Cooperativa Sociale P.A.” di
l’Aquila alla Sezione “A” dell’Albo
regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “TRE_ESSE Società Cooperativa Sociale P.A.” con
sede legale in Via Garibaldi, n. 3 di
L’Aquila - C.F. 01986590667, con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/95958/DPF014 e n. 123260 del 17.11.2016 e 19.12.16, finalizzata ad
ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “TRE_ESSE
Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di L’Aquila permanendo i motivi ostativi di
seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
-
commistioni
di attività riconducibili sia alla sezione
a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, dal combinato disposto di cui
agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, nonché dalla Circolare del Ministero del
Lavoro n. 116/1992, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione
alla sezione a), alcune delle attività elencate nello statuto sono
riconducibili alla tipologia b);
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. dare
atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in
materia;
6. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
7. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
8. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini