L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale  denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di  Celano (AQ) – C.F.: 01967660661

Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “A”- Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

-            la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-            la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

-            la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale  è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone  “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2  le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”

 

PRESO ATTO:

-            che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-            che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-            che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

 

PRESO ATTO

-            che la Cooperativa Sociale denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede a Celano (AQ)  con raccomandata  acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/7225/DPF014 del 19.10.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale  dalle Cooperative Sociali;

-            che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;

·             nell’oggetto sociale (Art.4), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali” , tra l’altro normativa non richiamata nello Statuto;

·             atto costitutivo e statuto  carenti della registrazione e della  conformità all’originale;

·             L’assenza dell’autocertificazione circa gli  ambiti di attività  in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

·             l’assenza della relazione sulla attività svolta o che  intende svolgere; 

-            che con nota prot RA/110329/16/DPF014  del 1.12.2016, il competente ufficio, ai sensi  degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

 

DATO ATTO

-            che la   cooperativa sociale de qua, con nota raccomandata del  7  dicembre 2016, acquisita al protocollo  del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/116674/DPF014 del 12.12.2016 e n. 128461/DPF014 del 27.12.2016   ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:

·             Autocertificazione degli ambiti di attività svolti;

·             Relazione descrittiva delle attività svolte;

·             Atto Costitutivo e statuo, registrati e con timbro di conformità all’originale; 

-            che,  la suddetta documentazione è incompleta, poiché  manca  l’adeguamento dello statuto, la cooperativa de qua non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot. RA/110329/16/DPF014 del 1.12.2016, relativamente alle commistioni di attività riconducibili  sia alla sez a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94;

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione  della Cooperativa Sociale denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Celano (AQ)  alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali  per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;     

 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

 

1.      prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale in Via G. Savonarola, n. 20 di Celano (AQ)- C.F. 01967660661, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/72425/DPF014 del 19.10.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A”    dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

2.      formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”  dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Celano (AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

-             commistioni di attività riconducibili  sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione  ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,     rientrano nella tipologia b) “…trasporto … minori”, “…gestione di strutture…”, “gestire attività produttive…”, “organizzazione e realizzazione di corsi di formazione…”, ”progettazione di attività internazionali...” ;

3.      di precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-        Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-        Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

-        Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4.      pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5.      disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6.      trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7.      disporre, altresì, la pubblicazione  della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini