IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede a Celano (AQ) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/7225/DPF014 del 19.10.2016, ha presentato
istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione
“A” dell’Albo regionale dalle
Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione
ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;
·
nell’oggetto
sociale (Art.4), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività
riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91
“Disciplina delle Cooperative Sociali” , tra l’altro normativa non richiamata
nello Statuto;
·
atto
costitutivo e statuto carenti della
registrazione e della conformità
all’originale;
·
L’assenza
dell’autocertificazione circa gli ambiti
di attività in cui la cooperativa opera
ed i relativi servizi;
·
l’assenza
della relazione sulla attività svolta o che
intende svolgere;
-
che
con nota prot RA/110329/16/DPF014 del 1.12.2016, il competente ufficio, ai
sensi degli artt. 7 e 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di
diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma
restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i
sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con nota
raccomandata del 7 dicembre 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/116674/DPF014 del 12.12.2016 e n. 128461/DPF014 del 27.12.2016 ha inviato la documentazione richiesta solo
parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:
·
Autocertificazione
degli ambiti di attività svolti;
·
Relazione
descrittiva delle attività svolte;
·
Atto
Costitutivo e statuo, registrati e con timbro di conformità all’originale;
-
che, la suddetta documentazione è incompleta,
poiché manca l’adeguamento dello statuto, la cooperativa
de qua non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti
alla sopraindicata nota prot. RA/110329/16/DPF014 del
1.12.2016, relativamente alle commistioni di attività riconducibili sia alla sez a) che
alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli
artt. 2 e 3 della L.R. 85/94;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “ANDROMEDA
Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Celano
(AQ) alla Sezione “A” dell’Albo
regionale delle cooperative sociali per
la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale in Via G. Savonarola, n. 20 di
Celano (AQ)- C.F. 01967660661, con nota acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/72425/DPF014 del
19.10.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “ANDROMEDA
Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Celano (AQ)
permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal
competente ufficio:
-
commistioni
di attività riconducibili sia alla sezione
a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché quale requisito per
l’iscrizione ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo
stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello
statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) “…trasporto …
minori”, “…gestione di strutture…”, “gestire attività produttive…”,
“organizzazione e realizzazione di corsi di formazione…”, ”progettazione di
attività internazionali...” ;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini