IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede a
Lanciano (CH) con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario”
al n. RA/142014/DPF014 del 21.06.2016,
ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per
l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
·
nell’oggetto
sociale (Art.6), dello statuto della cooperativa de qua , commistione di
attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla
L. 381/91, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla
sezione a) dell’Albo regionale, tra le attività elencate nel menzionato
statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b)
“Attività formative…”, “…trasporto di persone svantaggiate”, “…ivi compreso
l’acquisto e lo scambio di prodotti e servizi”;
·
assenza
di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto
·
l’autocertificazione
del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, non
è convalidata da planimetria e
certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
·
assenza
della relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere;
-
che
con nota prot RA/55233/16/DPF014 del 29.09.2016, il
competente ufficio, ai sensi degli artt.
7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il
procedimento di diniego all’iscrizione, ferma restando la facoltà, da parte
della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel
termine perentorio di giorni 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO ATTO che la
cooperativa sociale de qua, non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi
alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot
RA/55233/16/DPF014 del 29.9.2016;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione cooperativa Sociale denominata “DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale a.r.l.” di Lanciano
alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la
responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “DVR
SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale
s.r.l.” con sede legale in Via del Mare, n. 102/D di Lanciano (CH)- C.F. 02494960699, con
nota acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/142014/DPF014 del
21.06.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “DVR
SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale” di
Lanciano (CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così
come rilevati dal competente ufficio:
-
commistioni
di attività riconducibili sia alla
sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché quale requisito
per l’iscrizione ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo
stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello
statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella
tipologia b) “Attività formative…”, “…trasporto di persone svantaggiate”, “…ivi
compreso l’acquisto e lo scambio di prodotti e servizi”;
-
assenza
di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
-
l’autocertificazione
del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, non
è convalidata da planimetria e
certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
-
assenza
della relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere;
3. di
precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.
241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta
-Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini