L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale  denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS” con sede legale nel Comune di  Roccaraso (AQ) – C.F.:  01229450323 Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “A”- Diniego.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATE:

-            la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-            la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

-            la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale  è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone  “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2  le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”     

 

PRESO ATTO:

-            che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere  dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-            che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione  per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-            che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

 

PRESO ATTO         

-            che la Cooperativa Sociale denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS.” con sede a Roccaraso (AQ)  con PEC   acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/92830/DPF014 del 14.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale  dalle Cooperative Sociali;

-            che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;

a.            nel nell’oggetto sociale (Art.5), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) che alla sezione b) della L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”,  in considerazione che dalla visura camerale risulta l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative solo di tipo a); 

b.           l’assenza dell’istanza di iscrizione e quindi  anche la scelta della sezione;

c.            l’assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;

d.           l’assenza di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto  (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000) ;

e.            l’ assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;

f.            l’assenza dell’autocertificazione di non essere incorsi in violazione accertate in via definitiva in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

-            che con nota prot. RA/61630/16/DPF014  del 9.03.2016, il competente ufficio, ai sensi  degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;    

 

DATO ATTO           

-            che la   cooperativa sociale de qua, con PEC del 4 aprile 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/89343/DPF014 del 4.4.2017 ha inviato solo parzialmente la documentazione richiesta ed esattamente:

b.           Istanza di iscrizione contenente la dichiarazione di cui alla lettera f);

d.           dichiarazione attestante la conformità all’originale dell’Atto Costitutivo, del verbale di assemblea e dello statuto;  

e.            Verbale di assemblea del 28.5.2015 di modifica della sede legale e dell’oggetto sociale.

-            che dalla lettura del nuovo statuto prodotto, così come modificato dal verbale di assemblea della cooperativa de qua del 28.5.2015, risultano ancora presenti commistioni di scopo e attività (artt. 4 e  5) riconducibili  sia alla sez a) che alla sez. b) della L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, riscontrando tra l’altro l’assenza di registrazione dell’avvenuta modifica presso  gli uffici competenti;

-            che,  per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative, permangono ancora motivi ostativi quali la commistione di cui alla lettera a) e  l’assenza della dichiarazione attestante il possesso o meno di idonee strutture di cui alla lettera c), comunicate con nota prot. RA/61630/16/DPF014 del 9.03.2016 sopra citata;

 

RITENUTO   pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale -ONLUS” di ROCCARASO (AQ)  alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali  per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;     

 

DATO ATTO            che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo; 

 

VISTA            la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

 

1.      prendere atto  dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata  dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS” con sede legale in Via Aremogna, n. 37 di ROCCARASO (AQ)- C.F. 01229450323, con nota    acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/92830/DPF014 del 14.11.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A”    dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

2.      formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”  dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS ” di Roccaraso (AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

-        assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;

-        art. 4 punto 1, nuovo  statuto prodotto, commistione di scopo riconducibile alla  lettera b)  dell’art. 1 della L.381/91;

-        art. 5, nuovo statuto prodotto, commistioni di attività riconducibili  sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione  ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,   rientrano nella tipologia b) “…Gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui RSA”,”…la gestione di asili nido …formazione per migranti”,  “…   gestione di attività volte alla pratica di attività sportive…”, “…la gestione di Call Center….”,  “… Servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico…”, “la promozione e la gestione di impianti sportivi “…la gestione ed organizzazione di attività all’interno di una fattoria sociale e didattica…”;

 

3.      precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-        Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-        Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

-        Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4.      pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5.      disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6.      trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;      

7.      disporre, altresì, la pubblicazione  della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini