IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia
alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale -
ONLUS.” con sede a Roccaraso (AQ) con
PEC acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/92830/DPF014 del
14.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per
l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti
criticità;
a.
nel
nell’oggetto sociale (Art.5), di cui allo statuto prodotto, commistione di
attività riconducibili sia alla sezione a) che alla sezione b) della L. 381/91
“Disciplina delle Cooperative Sociali”,
in considerazione che dalla visura camerale risulta l’iscrizione
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative solo di tipo a);
b.
l’assenza
dell’istanza di iscrizione e quindi
anche la scelta della sezione;
c.
l’assenza
dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di
idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e
certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie).
L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non
possesso di strutture;
d.
l’assenza
di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000) ;
e.
l’
assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;
f.
l’assenza
dell’autocertificazione di non essere incorsi in violazione accertate in via
definitiva in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in
via amministrativa.
-
che
con nota prot. RA/61630/16/DPF014 del 9.03.2016, il competente ufficio, ai
sensi degli artt. 7 e 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di
diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma
restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i
sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa;
DATO ATTO
-
che
la cooperativa sociale de qua, con PEC
del 4 aprile 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il
Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato
Socio-Sanitario” al n. RA/89343/DPF014 del 4.4.2017 ha inviato solo
parzialmente la documentazione richiesta ed esattamente:
b.
Istanza
di iscrizione contenente la dichiarazione di cui alla lettera f);
d.
dichiarazione
attestante la conformità all’originale dell’Atto Costitutivo, del verbale di
assemblea e dello statuto;
e.
Verbale
di assemblea del 28.5.2015 di modifica della sede legale e dell’oggetto
sociale.
-
che
dalla lettura del nuovo statuto prodotto, così come modificato dal verbale di
assemblea della cooperativa de qua del 28.5.2015, risultano ancora presenti
commistioni di scopo e attività (artt. 4 e
5) riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) della L. 381/91 e del combinato
disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, riscontrando tra l’altro
l’assenza di registrazione dell’avvenuta modifica presso gli uffici competenti;
-
che, per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione
all’Albo regionale delle Cooperative, permangono ancora motivi ostativi quali
la commistione di cui alla lettera a) e
l’assenza della dichiarazione attestante il possesso o meno di idonee
strutture di cui alla lettera c), comunicate con nota prot.
RA/61630/16/DPF014 del 9.03.2016 sopra citata;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione
Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale
denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale -ONLUS” di ROCCARASO (AQ) alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle
cooperative sociali per la carenza dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS” con
sede legale in Via Aremogna, n. 37 di ROCCARASO (AQ)- C.F. 01229450323, con
nota acquisita al protocollo del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione
Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/92830/DPF014 del
14.11.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “A”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “FONPLUS
Società Cooperativa Sociale ONLUS ” di Roccaraso (AQ) permanendo i motivi
ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
- assenza dell’autocertificazione del
legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità
deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle
competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque,
rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- art. 4 punto 1, nuovo statuto prodotto, commistione di scopo
riconducibile alla lettera b) dell’art. 1 della L.381/91;
- art. 5, nuovo statuto prodotto,
commistioni di attività riconducibili
sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L 381/91, nonché
quale requisito per l’iscrizione ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in
particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le
attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rientrano nella tipologia b)
“…Gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati,
tra cui RSA”,”…la gestione di asili nido …formazione per migranti”, “…
gestione di attività volte alla pratica di attività sportive…”, “…la
gestione di Call Center….”, “… Servizi
di trasporto scolastico ed extrascolastico…”, “la promozione e la gestione di
impianti sportivi “…la gestione ed organizzazione di attività all’interno di
una fattoria sociale e didattica…”;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica
per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine
di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini