IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2.
Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di
organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto
di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e
dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo
stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie
"A", "B" e "C", dal competente Servizio della
Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale
istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della
presente disposizione, continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l.” con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) – C.F. 01924280678, con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio
per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/98870/DPF014 del 21.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa
documentazione, per l’iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale dalle
Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
a.
assenza
dell’autocertificazione relativa all’organico della cooperativa contenente
anche i nominativi delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche
per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o
di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
così come previsto dalla L.381/91, art. 1, lett. b) e
dalla L.R. 85/94;
b.
assenza
della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmato e
datato;
-
che
con nota prot . RA/28688/17/DPF014 dell’08.02.2017,
il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale
de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi
ostativi;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione
Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale
denominata “Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l.” con
sede legale nel Comune di Tortoreto
(TE) – C.F. 01924280678, alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l.”
con sede legale nel Comune di Tortoreto
(TE) – C.F. 01924280678, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema
integrato Socio-Sanitario” al n. RA/98870/DPF014 del 21.11.2016, finalizzata ad
ottenere l’iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione alla Sezione “B”
dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata
““Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l.” con sede legale
nel Comune di Tortoreto (TE) – C.F.
01924280678, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come
rilevati dal competente ufficio:
a.
assenza
dell’autocertificazione relativa all’organico della cooperativa contenente
anche i nominativi delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche
per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o
di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
così come previsto dalla L.381/91, art. 1, lett. b) e
dalla L.R. 85/94;
b.
assenza
della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmato e
datato;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini