IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-
la
L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di
cooperazione sociale;
-
la
L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l'art. 15 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte
della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui
all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2,
comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle
Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle
cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere
disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e
"C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e
nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i.,
previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art.
92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione,
continua ad operare.»
-
la
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38”
con la quale è stata apportata la
modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone
“2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)
(di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere
iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale…”
PRESO ATTO:
-
che
la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e
per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a
decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi
elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative
elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col
medesimo oggetto”;
-
che,
tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è
inclusa la Commissione per la
cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
-
che
il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in
particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli
organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli
organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;
PRESO ATTO
-
che
la Cooperativa Sociale denominata “HAPPINESS Società Cooperativa Sociale” con
sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) – C.F. 01967770668, con nota
acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio
per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/18637/17/DPF014 del 31.01.2017, ha presentato istanza, corredata dalla
relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale
dalle Cooperative Sociali;
-
che
il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della
documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
a.
assenza
sull’istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
b.
assenza
dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di
idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
c.
assenza
di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
d.
assenza
dell’autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa
opera ed i relativi servizi;
-
che
con nota prot . RA/73254/17/DPF014 del 21.03.2017, il
competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego
all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la
facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati
motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa;
DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso
la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra
evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione
Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale
denominata “HAPPINESS Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune
di Castellafiume (AQ) – C.F. 01967770668, all’Albo regionale delle cooperative
sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento
è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77,
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e
trascritte , di:
1. prendere
atto dell’esito negativo
dell’istruttoria effettuata dal
competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla
cooperativa sociale denominata “HAPPINESS Società Cooperativa Sociale” con sede
legale nel Comune di Castellafiume (AQ) – C.F. 01967770668, con nota acquisita
al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la
programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.
RA/18637/17/DPF014 del 31.01.2017, finalizzata ad ottenere all’Albo regionale
delle cooperative sociali;
2. formalizzare
il diniego all’iscrizione all’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa
denominata “HAPPINESS Società Cooperativa Sociale”” con sede legale nel Comune
di Castellafiume (AQ) – C.F. 01967770668, permanendo i motivi ostativi di
seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
a.
assenza
sull’istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
b.
assenza
dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di
idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
c.
assenza
di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
d.
assenza
dell’autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa
opera ed i relativi servizi;
3. precisare
che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai
sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L.
1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della
repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge;
4. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza”
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. disporre
la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. trasmettere
copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. disporre,
altresì, la pubblicazione della presente
determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini